Audrey Hepburn ha vinto di nuovo: non si possono produrre T-shirt con la sua immagine senza il consenso dei suoi eredi, nello specifico dei suoi figli. Se hai intenzione di produrre T-shirt divertenti con le immagini di personaggi famosi, fai attenzione! Dovresti infatti sempre ottenere il consenso del titolare dei diritti di immagine prima di andare in stampa.
Il Tribunale di Torino, con sentenza n.940 del 2019, ha condannato la societĂ 2223 S.A.S. per aver commercializzato, senza consenso, l’immagine di Audrey Hepburn usandola su delle magliette delle linea Let’s Bubble, che usa ritratti di personaggi famosi che masticano la gomma!
Il diritto di immagine è disciplinato dagli artt. 96, 97 della Legge 633/1941 e dall’art. 10 del codice civile.  Secondo tali norme il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa ovvero, dopo la morte, senza il consenso dei suoi eredi.
L’art. 10 del codice civile sotto la rubrica “abuso dell’immagine altrui” dispone che “Qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni”.
L’art. 97 L.d.a. pone un limite al predetto divieto nel caso in cui la riproduzione dell’immagine sia giustificata “dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali” quando, però, “la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico”.
L’utilizzazione dell’immagine di persona nota, in mancanza del relativo consenso, configura responsabilitĂ extracontrattuale derivante dall’annacquamento dell’immagine per la perdita di valore commerciale della stessa (cfr. in tal senso: Tribunale Tortona, 24/11/2003, in Foro it. 2004, I,1287). Nel caso di specie l’annacquamento dell’immagine della sig.ra Audrey Hepburn, specifica il Tribunale, si evince dalle fotografie delle T-shirt che riproducono Audrey Hepburn con il dito medio alzato o ricoperta da tatuaggi o, ancora, con grandi palloncini di gomme da masticare in bocca (tant’è che, come pure si è detto, ricorre chiaramente anche l’ipotesi prevista dal 2° comma dell’art. 97, ai sensi del quale: “Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l’esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione od anche al decoro nella persona ritrattata”).Â
In particolare la sentenza del Tribunale di Torino richiama:
- una pronuncia del Tribunale di Milano: “Nei casi in cui la pubblicazione e la diffusione dell’immagine di persona nota non sia finalizzata a fornire alla collettività un’informazione su fatti di una qualche utilità sociale, deve ritenersi vietata qualsiasi diffusione, senza il consenso, dell’immagine anche di persone note, le quali conservano intatto sia il diritto a che gli altri non abusino della loro immagine, sia il diritto a sfruttare economicamente la loro immagine, sia il diritto a vedere tutelata la sua sfera privata da illecite aggressioni” (cfr. in tal senso: Tribunale Milano, 07/11/2013, in Responsabilità Civile e Previdenza 2014, 6, 1971).
- un’altra sentenza del Tribunale di Torino che ha affermato che “non è mai ammissibile la diffusione non assentita dell’immagine altrui laddove la stessa sia avvenuta per finalitĂ di lucro, per esempio finalitĂ pubblicitarie e promozionali, venendo in tal caso evidentemente a mancare l’interesse pubblico alla divulgazione prevista dall’art. 97 l. n. 633 del 1941 (l. sul diritto d’autore)” (cfr. in tal senso: Tribunale Torino, 02/03/2000, in Resp. civ. e prev. 2001, 174).
- Infine, con specifico riguardo all’utilizzazione commerciale o pubblicitaria dei fotogrammi di un film ritraenti l’immagine di un celebre attore, ha ribadito che, in mancanza del consenso dell’interessato, una tale utilizzazione è illecita anche se non reca offesa ai diritti della personalitĂ di quest’ultimo (cfr. in tal senso: Tribunale – Roma, 22/12/1994, in Foro it. 1995, I,2285: nella specie, uno spot pubblicitario aveva ripreso una scena di un film, interpretato da Totò, ove l’attore si rivolgeva ad una persona che utilizzava un prodotto della ditta reclamizzata).
Ti è piaciuto questo articolo? Allora lascia il tuo commento al blog di DANDI QUI.
Se invece vuoi saperne di piĂą sul diritto d’autore, leggi IL DANDI – istruzioni di diritto d’autore per creativi.
Lo Studio Legale Dandi fornisce assistenza legale in diverse aree di competenza. Dai un'occhiata ai nostri servizi oppure contattaci!