E-commerce (di Silvia Di Virgilio)
Cosa dice la legge:
La Direttiva 2000/31/CE prevede che sia possibile aprire un e-commerce senza autorizzazioni preventive, se non i requisiti professionali per lo svolgimento di specifiche attività, come nel caso di vendita di prodotti alimentari.
Gli adempimenti da tenere a mente nell’apertura del tuo e-commerce sono:
- Aprire una Partita IVA (se si tratta di un’azienda di nuova costituzione)
- Inviare la comunicazione di inizio attività online al Registro delle Imprese.
- Predisporre, entro 30 giorni, l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate via Entratel (modello AA7/AA9)
- Presentare al Comune competente la comunicazione CF6bis (“Commercio elettronico tramite Segnalazione Certificata di Inizio Attività).
- Presentare al’INPS la Comunicazione Unica e la Comunicazione all’Inail (in caso in cui ci siano dei dipendenti).
- Preparare le condizioni generali di vendita da comunicare al cliente.
Quali altri adempimenti ci sono?
- Per avviare un’attività è necessario costituire una società
- Iscriversi alla Camera di Commercio e presentare la SCIA allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune nel quale si intende dare avvio all’attività
- Comunicare all’Agenzia delle Entrate l’indirizzo del sito Web, i dati identificativi dell’Internet Service Provider, l’indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono e il numero di fax
- In caso di vendita a operatori economici di altro Paese UE è prevista l’iscrizione nella banca dati VIES (Vat Information Exchange System)
Che legge si applica alle vendite on line?
La vendita on line è tendenzialmente regolata dalla legge dello Stato in cui il venditore ha il domicilio o la sede, secondo il principio del Paese d’origine (Mercato Interno). Questo principio si applica alle vendite B2B. In caso di vendita B2C, invece, la tutela è a favore dell’acquirente consumatore e si applicano inderogabilmente le norme della legge dello Stato in cui il consumatore ha il domicilio.
L’art. 66-ter del Codice del Consumo
prevede espressamente che se il diritto applicabile al contratto è quello di uno Stato membro dell’Unione Europea, i diritti riconosciuti dal Codice del Consumo al consumatore sono irrinunciabili. Nel caso di vendite B2C non è inoltre obbligatorio emettere fatture o scontrini ma è necessario annotare le transazioni nel registro dei corrispettivi mentre la fattura è obbligatoria per le operazioni B2B e per la vendita di contenuti digitali.
Anche le condizioni di vendita sulla piattaforma web devono essere redatte ai sensi del Codice del Consumo (D.Lgs. n.206/05) e del D. Lgs. n. 114/98 sulla disciplina relativa al settore del commercio.
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