Meryl Streep protagonista di Florence e la battaglia per diventare co-autore

meryl streep

Meryl Streep è la protagonista del film Florence al centro della vicenda legale che ti sto per raccontare.

Quando si diventa autori? La risposta è molto semplice: quando si crea un’opera originale e creativa. Certo facile cosi. Ma nel caso l’opera fosse creata da più menti creative? Cosa succederebbe?

Il caso che propongo qui è molto interessante perché riguarda la partecipazione di due artisti alla creazione di un’opera, in particolare alla redazione di una sceneggiatura, e la prova della partecipazione alla creazione dell’elaborato.

Visualizza una coppia, lei cantante soprano e lui scrittore. Hanno una storia d’amore, vivono insieme e si scambiano idee e opinioni su un libro che lui sta scrivendo, su un fatto vero di una cantante che non sa cantare. Poi si lasciano. Il libro diventa un film di successo e per lui arriva la notorietà e soprattutto arrivano i soldi! Lei, allora, non si accontenta più di essere la “musa ispiratrice”, ma vuole un credit da autrice. E qui nascono i problemi.

Quando si può dire e come si dimostra di aver contribuito realmente in veste di autore ad un’opera?

Il film in questione si intitola Florence (Florence Foster Jenkins). È un film del 2016 diretto da Stephen Frears. Il film racconta la storia vera della cantante d’opera Florence Foster Jenkins, diventata nota per le sue pessime abilità canore.

Julia Kogan, che è lei stessa un soprano, è l’attrice parte in causa. Miss Kogan sta cercando di avere un credit di scrittura condiviso con il suo ex e di ricevere una fetta di quello per cui il Mr Nicholas Martin è stato pagato ed ha avuto successo, cioè la scrittura della sceneggiatura del film.

Nel 2017 Julia Kogan ha chiamato in causa il suo ex fidanzato Nicholas Martin dicendo di aver contribuito alla scrittura della commedia musicale di successo Florence Foster Jenkins mentre erano fidanzati.

La signora Kogan ha detto di non aver voluto rivelare prima la “collaborazione strettamente intrecciata”. Era spaventata dalla reazione che avrebbe potuto avere il suo ex. Ma quando la sua richiesta a Martin, di far valere i suoi diritti di autrice della sceneggiatura, è stata ignorata, ha deciso di citarlo in giudizio.

meryl streep florence

La signora Kogan, da Fulham, ovest di Londra, ha detto che il suo ex non avrebbe mai potuto scrivere la storia senza il suo aiuto e la sua esperienza. Julia ha portato una visione da insider sul modo in cui i cantanti d’opera eseguono e praticano, oltre ad una dettagliata conoscenza della musica lirica che costituisce una parte critica del film.

“La signora Kogan era anche altamente qualificata, avendo studiato letteratura all’università e avendo pubblicato articoli su riviste, CD e scritto un certo numero di libri per bambini prima di incontrare Martin.”

Julia avrebbe anche contribuito al “dialogo comico” della “scena più memorabile del film” e alla “terminologia utilizzata nel mondo dell’opera”. Il suo contributo è stato un contributo fondamentale per i personaggi e per il tema principale del film (“loveliness”).

meryl streep florence

Ma Martin smentisce e dice di essere l’unico autore della sceneggiatura del film nominato all’Oscar e ai Bafta e che Julia era “semplicemente un’amica”. Martin dice che apprezzava la sua intelligenza e la sua grande personalità. Martin viene da Tooting, a sud di Londra. Prima di diventare scrittore ha lavorato come bouncer e croupier. Ha scritto episodi di Midsomer Murders e The Bill. La sua carriera televisiva è ventennale. Martin sostiene di aver lavorato da solo e di non collaborare né scrivere mai con nessuno. Non esiste alcuna prova documentale che indichi  Miss Kogan come l’autrice o colei che ha scritto una sola riga della sceneggiatura del Film.

“La signora Kogan è stata molto utile, ha criticato con intelligenza. Il suo coinvolgimento non era altro che un sostegno amministrativo. La signora Kogan non ha avuto un contributo autoriale allo sviluppo della sceneggiatura; ha agito come lettore, come un critico, come un amante e come consigliera. Nessuna di queste caratteristiche la promuove a ruolo di autrice”.

Quando si diventa autori

La causa, instaurata nel 2017, è stata vinta da Martin: il Giudice ha ritenuto che Miss Kogan non fosse co-autrice della sceneggiatura del film Florence. Ma era solo il primo grado e il caso è arrivato in Corte d’Appello.

La decisione, del 9 Ottobre 2019, recentissima, ha annullato la sentenza di primo grado e rinviato ad un nuovo Giudice che deciderà il ruolo di Miss Kogan nella redazione della sceneggiatura del film Florence. La versione integrale della decisione puoi leggerla CLICCANDO QUI.

La decisione della Corte è interessante perché spiega, in maniera analitica, quali sono i requisiti per essere considerati co-autore di un’opera.

La Sezione 10 (1) del Copyright, Designs e Patents Act 1988 (il “CDPA”) disciplina le opere a cui hanno collaborato più autori. L’opera in comunione è “un’opera prodotta dalla collaborazione di due o più autori in cui il contributo di ciascun autore non è distinto da quello dell’altro autore o autori.”

I quattro elementi per i quali si può parlare di opere in comunione sono quindi:

  1. collaborazione,
  2. comunione,
  3. contributo e
  4. non-distinzione del contributo.

Nella sua sentenza, la Court of Appeal considera i 4 requisiti sulla comunione delle opere e valuta la loro applicazione nel contesto del caso e quindi nel caso di una sceneggiatura. La sentenza indica 11 punti che devono essere presenti per dimostrare che l’opera è in comunione (punto [53] della sentenza.)

Di seguito riporto un riassunto degli 11 passaggi individuati dalla Corte D’Appello:

  1. Un’opera di paternità congiunta sarà il prodotto di una collaborazione tra tutte le persone che l’hanno creata.
  2. Si verifica una collaborazione in cui due o più persone “si impegnano congiuntamente a creare il lavoro con un disegno comune per quanto riguarda il suo schema generale, e condividono l’elaborazione del lavoro “. Il primo requisito è quindi quello di determinare la natura della cooperazione tra gli autori – ad esempio, sono veri collaboratori o la relazione è simile a quella dell’autore e del tecnico?
  3. Non saranno considerati opere in comunione le opere derivate, cioè quelle opere in cui uno degli autori putativi fornisca solo correzioni editoriali o critiche; o dove uno fornisca solo suggerimenti ad hoc di frasi o idee, ma non esista una collaborazione più ampia.
  4. Non è mai abbastanza chiedere “chi l’ha scritto?” Ad esempio, potrebbe esserci una paternità congiunta in una situazione in cui una persona crea e si inventa la trama e l’altra scrive il testo della storia.
  5. Un co-autore deve aver contribuito con una notevole quantità di abilità, lavoro e sforzo alla creazione dell’opera. Ciò potrebbe essere soddisfatto da una persona che ha creato, selezionato o raccolto i concetti, i dettagli o le emozioni della storia che le parole dell’altro autore hanno fissato per iscritto.
  6. Ciò che conta come contributo autorevole dipende dalla natura dell’opera d’autore in questione (letteraria, drammatica, artistica).
  7. La domanda è quindi se il co-autore abbia contribuito con elementi che esprimano la creazione intellettuale di quella persona. Se il contributo dell’autore putativo implichi l’esercizio di scelte libere ed espressive, è probabile che tale contributo sia sufficiente per qualificarsi co-autore. D’altra parte, più restrette sono le scelte disponibili, meno è probabile che soddisfino il test.
  8. Il contributo di un co-autore non può distinguersi rispetto agli altri autori partecipanti.
  9. Non è necessario che gli autori abbiano inteso soggettivamente la creazione di un’opera di paternità congiunta.
  10. Il test del c.d.”final arbiter ” (una situazione come quella in questo caso in cui un autore ha l’ultima parola su cosa fa e non va nell’opera finale) può avere una certa rilevanza, ma non è certamente determinante.
  11. Non è necessario che le rispettive quote autoriali comuni siano uguali, ma possono invece riflettere gli importi relativi dei loro contributi.

L’opinione della Court of Appeal, nel caso di specie, è stata che, in determinate circostanze, contributi non testuali (come il suggerimento di introdurre un certo personaggio o che una particolare musica sincronizzata in una scena) potevano essere sufficienti per qualificare il collaboratore come un autore. La decisione quindi dipenderà, tra l’altro, dal considerare (i) se gli autori putativi stessero lavorando insieme come collaboratori; e (ii) se gli elementi che contribuiscono alla redazione di una sceneggiatura esprimono la creazione intellettuale di quella persona.

Alla fine, la Corte d’appello ha concluso che non disponevano di materiale sufficiente per giungere a una conclusione per decidere se i contributi della sig.ra Kogan fossero sufficienti per renderla un co-autore. Ciò è stato in gran parte dovuto al fatto che il giudice di primo grado aveva espressamente rifiutato di tenere conto delle prove dei testimoni che avevano ascoltato durante il processo, lasciando ai giudici della Corte d’appello la valutazione sugli “accertamenti essenziali” mancanti.

 

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