Si al copyright per le ceramiche Thun (di Maria Grazia Cavallo Marincola)
E’ fondata la richiesta di ‘copyright’ avanzata dall’azienda ‘Thun’ di Bolzano rinomata e conosciutissima per gli oggetti in ceramica e legno, dalle forme bombate e fiabesche, adatti come piccoli regali o per addobbare la casa durante le feste e le occasioni speciali.
Accolto il ricorso, soddisfazione in casa Thun.
La Cassazione – verdetto 7477, Prima sezione civile – ha infatti accolto il ricorso di ‘Thun’ contro la sentenza della Corte di Appello di Venezia del 2012 che non aveva riconosciuto la tutela del ‘diritto d’autore’ per le sue creazioni nella causa contro una ditta antagonista di Chessa di Corridonia (Macerata), la concorrente ‘Egan’ – nel frattempo fallita – che produceva gli stessi oggetti imitando gli originali.
I magistrati veneziani avevano escluso che oggetti riprodotti in serie avessero diritto al copyright, meritevole, a loro parere, solo per le creazioni uniche e non per oggetti destinati ad essere riprodotti in migliaia di copie i quali, per quanto “decorativi e connotati da gradevolezza estetica sarebbero privi “dei connotati propri delle creazioni artistiche”.
Di opposto parere i magistrati della Cassazione che hanno affermato il principio secondo il quale la serialità non inficia il valore artistico richiesto per la proteggibilità dell’opera di “industrial design”. La Cassazione, accogliendo quindi il ricorso della Thun, ha rinviato la questione alla Corte d’Appello di Venezia che dovrà riesaminare la richiesta formalizzata dalla Thun.
L’azienda Thun di Bolzano, rinomata per i suoi soprammobili e decorazioni in ceramica e legno, spesso rappresentanti teneri animaletti o angioletti, dalle forme morbide, aveva proposto ricorso contro la concorrente Egan, della provincia di Macerata, che produceva gli stessi oggetti imitando le sue creazioni.
La Corte d’Appello di Venezia, nel 2012, non aveva riconosciuto la tutela di diritto d’autore, stabilendo che tale tutela poteva essere riservata solo alle creazioni uniche e che gli oggetti in questione erano privi dei connotati propri delle creazioni artistiche.
Recentemente (marzo 2017) la Cassazione ha invece accolto il ricorso di Thun contro la precedente decisione.
L’Azienda lamentava, tra l’altro, che la «riproducibilità in modo seriale e su larga scala» non esclude il valore artistico ed il carattere creativo dell’opera.
La Sentenza riporta che la serialità propria della produzione di articoli di industrial design non esclude il valore artistico richiesto per la proteggibilità dell’opera, che va ricercato in altri indicatori oggettivi, non necessariamente concorrenti, quali:
- il riconoscimento delle qualità estetiche ed artistiche da parte di ambienti culturali ed istituzionali;
- l’esposizione in mostre o musei;
- la pubblicazione su riviste specializzate;
- l’attribuzione di premi, o comunque l’acquisto di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità, o infine la creazione da parte di un noto artista.
La Corte ha precisato che gli oggetti di design godono di tutela ai sensi dell’art. 2 n. 10 L.d.A., che protegge “le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico”.
Per quanto riguarda il requisito del “carattere creativo”, la Cassazione riporta che “un’opera dell’ingegno riceve protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo: con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l’opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia’’ e dispone quindi che la Corte d’Appello di Venezia, a cui viene rinviato il giudizio, decida il merito della questione applicando questi criteri.
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