Si può utilizzare il marchio di un noto smarthphone in un film senza chiedere il consenso del titolare e, per di più, per uccidere?
Il parere che pubblichiamo qui di seguito ha ad oggetto una scena del film nella quale, durante uno scontro fisico tra due dei personaggi, uno viene ucciso con un i-phone utilizzato dall’altro come strumento contundente.
La questione deve essere analizzata sotto differenti profili.
Il primo riguarda il significato giuridico di marchio noto. Un marchio costituisce un segno distintivo dell’impresa e dei prodotti da essa creati ed ha, come tale, un valore dal punto di vista economico sia in termini di pubblicità sia in termini di sfruttamento economico dato dalla distribuzione del marchio stesso.
Un marchio conosciuto in tutto il mondo come per esempio “Apple” (anche detto NOTO), è segno di forte interesse per un’azienda, la quale può decidere di concederlo in licenza (dietro pagamento) o di pubblicizzarlo come meglio crede.
In caso di marchi di rinomanza l’utilizzo è generalmente vietato senza l’accordo del titolare dell’esclusiva. In particolare la legge vieta l’utilizzo di un marchio altrui quando tale utilizzo possa arrecare pregiudizio. Il pregiudizio in termini giuridici è qualsiasi nocumento dato alla sfera privata a prescindere dall’eventuale lesione economica e ovviamente fra questi rientra
Il titolare di un marchio registrato ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare:
- un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;
- un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;
- un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi non affini, se il marchio registrato goda nello Stato di rinomanza e se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.
Quindi, se da un lato un marchio di scarsa rilevanza non può essere utilizzato per prodotti uguali e servizi uguali, al contrario un marchio “rilevante” non può essere utilizzato, senza il consenso del titolare, anche nel caso in cui i servizi siano diversi da quelli forniti.
Usare il marchio nei film all’insaputa del titolare il quale non può controllare se il suo marchio venga usato in maniera propria o impropria. In generale l’utilizzo inteso in senso di semplice esposizione del marchio deve soggiacere alla volontà del titolare del marchio stesso.
La mancanza del consenso del titolare all’utilizzo di un suo logo costituisce un illecito e potrebbe accadere che l’azienda agisca nel suo pieno di diritto di vedere il proprio logo dove e quando la stessa voglia.
Dunque rispondendo alla domanda riguardo alla possibilità di utilizzare l’i-phone in una scena violenta e nella quale il medesimo viene utilizzato quale arma, occorre esaminare se sia possibile utilizzarlo per la scena sopra descritta senza che ne venga lesa o si rechi pregiudizio all’immagine dell’azienda.
In realtà, avuto riguardo alla trama del film (comunque di fantasia) e al fatto che la scena presa in esame difficilmente può essere interpretata come una scena reale, visto che è alquanto incredibile ed inverosimile che un uomo possa essere ucciso a “colpi di telefono”, riteniamo che nulla osti a girare la scena e che l’immagine dell’azienda “Apple” non possa essere pregiudicata dalla scena stessa.
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