Diritto d’autore sui libri dimenticati. Gli autori mantengono il diritto sui libri ripubblicati in formato digitale, pubblicati prima del 2001 e mai ristampati (i c.d. “libri dimenticati”).
Corte di giustizia dell’Unione europea – COMUNICATO STAMPA n. 126/16 – Lussemburgo, 16 novembre 2016 – Sentenza nella causa C-301/15 – Marc Soulier e Sara Doke/Premier ministre e Ministre de la Culture et de la Communication
La direttiva sul diritto d’autore osta ad una normativa nazionale che autorizza la riproduzione digitale dei libri non disponibili in commercio in violazione dei diritti esclusivi degli autori. Una tale normativa deve garantire la tutela assicurata agli autori dalla direttiva e provvedere, in particolare, affinché essi siano effettivamente informati dello sfruttamento digitale previsto della loro opera e abbiano la possibilità di porvi fine senza formalità.
Diritto d’autore sui libri dimenticati. Il concetto di “libro non disponibile”
In Francia, i «libri non disponibili» sono definiti come i libri pubblicati prima del 1° gennaio 2001 e che non sono più oggetto di diffusione commerciale né di pubblicazione in formato cartaceo o digitale.
Secondo la normativa francese, una società riconosciuta di riscossione e ripartizione dei diritti, la SOFIA, è incaricata di autorizzare la riproduzione e la comunicazione, in forma digitale, dei libri non disponibili, consentendo in ogni caso agli autori o agli aventi diritto di tali libri di opporsi o mettere fine all’esercizio di tali diritti, a determinate condizioni.
Diritto d’autore sui libri dimenticati. Il caso
Due autori francesi (Marc Soulier, noto con il nome di Ayerdhal e frattanto deceduto, e Sara Doke) hanno chiesto l’annullamento di un decreto che precisa alcuni aspetti di tale normativa, considerando che detto decreto non è compatibile con la direttiva sul diritto d’autore
In particolare, i suddetti autori sostengono che la normativa francese istituisca un’eccezione o una limitazione non prevista ai diritti esclusivi garantiti agli autori dalla direttiva.
Chiamato a decidere la questione, il Conseil d’État francese interroga la Corte di giustizia in proposito.
Con la sentenza sopra richiamata la Corte ricorda che, fatte salve le eccezioni e le limitazioni espressamente previste dalla direttiva, gli autori hanno il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione e la comunicazione al pubblico delle loro opere.
Tuttavia, essa afferma che il previo consenso di un autore all’utilizzazione di una delle sue opere può, date certe condizioni, essere espresso in forma implicita.
Affinché si consideri sussistente il tacito consenso, la Corte ritiene, in particolare, che ogni autore debba essere informato della futura utilizzazione della sua opera da parte di un terzo e degli strumenti di cui dispone per vietarla, se intende farlo.
Orbene, la normativa francese prevede, allo stato attuale, che il diritto di autorizzare lo sfruttamento digitale dei libri non disponibili sia trasferito alla SOFIA quando l’autore non vi si opponga entro un termine di sei mesi a far data dall’iscrizione dei suoi libri nella banca dati istituita a tal fine; la Corte rileva, al riguardo, che il Conseil d’État non ha indicato che tale normativa comporti un meccanismo che garantisce l’informazione effettiva e individualizzata degli autori.
Non è dunque escluso, secondo la Corte, che alcuni degli autori interessati non siano a conoscenza dell’utilizzazione prevista delle loro opere, e pertanto che non siano in grado di prendere posizione in proposito.
Diritto d’autore sui libri dimenticati: favorevole o contrario alla resurrezione?
In tali circostanze, la mera assenza di opposizione da parte loro non può essere considerata come espressione del loro consenso implicito all’utilizzazione delle loro opere, tanto più che non si può ragionevolmente presumere che, in assenza di opposizione da parte loro, tutti gli autori di libri «dimenticati» siano favorevoli alla «resurrezione» delle loro opere, ai fini dell’utilizzazione commerciale in forma digitale.
La Corte aggiunge che il perseguimento 1 Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione dell’obiettivo di consentire lo sfruttamento digitale di libri non disponibili nell’interesse culturale dei consumatori e della società, ancorché compatibile, di per sé, con la direttiva, non può giustificare una deroga non prevista dal legislatore dell’Unione alla tutela garantita agli autori dalla direttiva stessa.
Peraltro, la Corte afferma che la normativa francese consente agli autori di porre fine allo sfruttamento commerciale delle loro opere in forma digitale agendo o di comune accordo con gli editori di dette opere in forma cartacea, o individualmente, a condizione, tuttavia, in questa seconda ipotesi, di dimostrare di essere gli unici titolari di diritti su dette opere.
La Corte dichiara, al riguardo, che il diritto dell’autore di porre fine, per il futuro, allo sfruttamento della sua opera in forma digitale deve poter essere esercitato senza dover dipendere dalla volontà concordante di persone diverse da quelle autorizzate a procedere a un siffatto sfruttamento digitale, e dunque, dall’accordo dell’editore che detenga solo i diritti di sfruttamento dell’opera in formato cartaceo.
Inoltre, l’autore deve poter porre fine all’esercizio dei diritti di sfruttamento della propria opera in forma digitale senza dover previamente affrontare formalità supplementari.
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE MELCHIOR WATHELET, presentate il 7 luglio 2016 Causa C‑301/15, Marc Soulier, Sara Doke contro Ministre de la Culture et de la Communication.
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