Il Karaoke deve essere autorizzato dall’autore del brano? La risposta è si, secondo la Corte di Cassazione di Roma.
Partiamo da una sentenza del 2016 (Sentenza n. 11873 dep. il 9 giugno 2016) che si è pronunciata sull’argomento.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 14 febbraio 2000, le società Emi Music Publishing Italia ed Emi Songs Edizioni Musicali hanno convenuto in giudizio la Rai Radiotelevisione Italiana, per l’accertamento della violazione dei diritti esclusivi di utilizzazione economica di opere musicali, di cui erano cessionarie e titolari, a causa della illecita diffusione e riproduzione dei relativi testi letterari, mediante scorrimento visuale sullo schermo, nel corso delle trasmissioni televisive “Furore” e “Superfurore”, andate in onda su Raidue, che seguivano lo schema del cosiddetto “Karaoke”, con domanda di tutela risarcitoria per i danni.
Il Tribunale di Roma e la Corte d’appello di Roma hanno rigettato il gravame delle società.
La Corte, in particolare, ha ritenuto che non fosse definibile come riproduzione del testo la semplice visualizzazione mediante scorrimento delle parole di una canzone, in sincronia con la musica e l’interpretazione dei brani musicali da parte degli ospiti della trasmissione.
Contro la sentenza la Emi Music Publishing Italia e la Emi Songs Edizioni Musicali hanno proposto ricorso per Cassazione.
La Cassazione ha deciso di cassare la sentenza impugnata e rinviare alla Corte d’appello di Roma. È stata rivista la nozione di karaoke e si è decretato il principio secondo il quale la visualizzazione sullo schermo televisivo dei testi letterari di opere musicali costituisce riproduzione, ai sensi dell’art. 13 della legge 22 aprile 1941, n. 633.
L’utilizzo di un brano musicale attraverso modalità Karaoke, cioè mediante la visualizzazione del testo a scorrimento sullo schermo televisivo, anche in contemporanea con l’interpretazione vocale da parte degli ospiti della trasmissione e dei telespettatori, costituisce “riproduzione” del brano, ai fini dell’applicazione del citato art. 13.
Il diritto di riproduzione sarebbe indipendente dai diritti di rappresentazione, esecuzione, recitazione, diffusione a distanza e, in genere, di comunicazione dell’opera, sicché chi ha ottenuto dall’autore la facoltà di rappresentarla, non avrebbe, per ciò solo, acquistato anche la facoltà di riprodurla; la visualizzazione sullo schermo della parte grafica di un’opera, rappresentata dallo spartito musicale, costituirebbe una vera e propria riproduzione e non una rappresentazione o esecuzione dell’opera, realizzandosi una fissazione, seppur temporanea, della parte dell’opera musicale trascrivibile (appunto lo spartito o il testo letterario) su un supporto materiale, costituito dallo schermo del computer o dal televisore.
La Cassazione ha cosi chiarito, in fattispecie analoga, che la proiezione sullo schermo televisivo del testo di canzoni, contemporaneamente all’esecuzione in studio dei brani musicali (nell’ambito di trasmissioni che seguono lo schema del cosiddetto “Karaoke”), costituisce, ai sensi della formulazione originaria dell’art. 13 della legge n. 633 del 1941, applicabile ratione temporis (resa più chiara ed esplicita a seguito della modifica operata dal d.lgs. 9 aprile 2003, n. 68, priva di carattere innovativo), atto di riproduzione che necessita dell’autorizzazione dell’autore, indipendentemente dalle finalità di profitto, atteso che presuppone la registrazione, anche transitoria, del testo su un supporto, qualunque esso sia; né il diritto di riproduzione del testo può ritenersi compreso nel diritto di rappresentazione, esecuzione, radiodiffusione del brano musicale per il quale l’autorizzazione sia stata eventualmente rilasciata, trattandosi di diritti separati, tanto più nel caso di canzoni, per le quali la legge distingue (artt. 33, 34 e 37 della legge n. 633 del 1941) tra compositore della musica e paroliere (v. Cass. n. 11300/2010).
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