La certificazione di autenticità di un’opera d’arte

La certificazione di autenticità e come ottenere il certificato di autenticità per quadri ed opere d’arte che abbia un valore legale.

In scientia veritas, in arte honestas. La questione della autenticità sembra essere un tema in procinto di darci parecchie preoccupazioni di qua a venire. Soprattutto perchè i sistemi AI, al centro degli odierni dibattiti, ribaltano in maniera radicale i concetti di vero e falso sotto diversi aspetti. L’ansia connessa al periculum insorto, conduce alla necessità di chiarire i punti fondamentali sull’autenticità dell’opera d’arte. Per prima cosa, ci si chiede quali siano i soggetti preposti a rilasciare un cd. certificato di autenticità.

La certificazione di Autenticità

Dalla prospettiva del diritto, quello di poter affermare che un’opera sia autentica, rientra nei diritti morali d’autore, secondo il disposto dell’art. 2 L.663/1941. Tali diritti, che sono incedibili nel nostro ordinamento, riguardano, ad esempio, la facoltà dell’autore di tutelare l’integrità dell’opera o, anche, di disconoscerne la paternità. Così è l’artista il primo a poter apporre una dichiarazione di autentica sul proprio lavoro, accompagnata dalla firma.

A chi rivolgersi per autenticazione opere d’arte?

Di conseguenza, il modo più immediato per ottenere un certificato di autenticità è rivolgersi direttamente all’artista autore dell’opera. Questi semplicemente apporrà la propria firma e la data accompagnata dalla dichiarazione “è autentica” sul retro dell’opera, se si tratta di un lavoro grafico o un dipinto.

Qualora l’opera d’arte si concretizzi in una installazione, un video o un’opera performativa (magari fissata su un supporto), l’autentica sarebbe apposta dall’artista in un certificato che accompagni l’opera lungo la sua circolazione.

Ma in mancanza dell’autore-artista (magari defunto) chi sono i soggetti deputati a rilasciare un certificato di autenticità del suo lavoro?

Come autenticare un quadro o un’opera d’arte se manca l’autore

Iniziamo con il dire che, alla morte dell’artista, i soggetti che subentrano in maniera automatica in qualità di titolari dei suoi diritti morali d’autore sono gli eredi, come disposto dalla LdA all’art. 23. Tale norma dispone che, dopo la morte dell’autore, il diritto morale “può essere fatto valere, senza limiti di tempo, dal coniuge e dai figli, e , in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e dai discendenti diretti; mancando gli ascendenti e i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti”. Diversi sono invece i diritti cd. patrimoniali d’autore, che possono essere ceduti dall’artista e che durano fino a 70 anni dalla sua morte.

Dunque gli eredi avranno, ad esempio, la facoltà di rivendicare l’onore e il decoro dell’artista (e quindi il suo diritto di immagine come persona fisica) e anche di difendere l’opera da utilizzi o riproduzioni impropri, illeciti o comunque lesivi dell’integrità.

Sempre gli eredi, in caso diano vita a Fondazioni o archivi dedicati all’artista, potranno occuparsi anche delle attribuzioni e certificazioni di autenticità ma è bene chiarire che essi non sono gli unici soggetti con tale potere. Infatti, è data a tutti la facoltà di esprimere il proprio personale parere riguardo l’autenticità di un’opera d’arte. Tale principio è stato ribadito dalla giurisprudenza di merito, ad esempio dal Tribunale di Roma in una causa intentata dalla Keith Haring Foundation contro una galleria d’arte italiana per opere che la fondazione riteneva essere false (si veda il nostro articolo). La sentenza del Tribunale, sconfessando la fondazione, ha affermato che “l’azione di accertamento non può avere ad oggetto, salvo i casi eccezionalmente previsti dalla legge, una mera situazione di fatto, ma deve tendere all’accertamento di un diritto che sia già sorto, in presenza di un pregiudizio attuale e non meramente potenziale”. In pratica, sostiene il Tribunale, un Giudice all’interno di un processo non ha potere di attribuire o meno autenticità ad un’opera d’arte ma solamente di accertare la lesione concreta e attuale di un diritto in capo a chi lo richiede.

Certificazione autenticità: a chi spetta

La facoltà di fornire una autentica di un’opera, come già ribadito più volte dalla Corte di Cassazione, spetta o all’artista o, in mancanza, a chiunque, poiché espressione dell’art. 21 della Costituzione sulla libera manifestazione del pensiero. 

Dunque, in conclusione, diverse sono le strade per ottenere il certificato di autenticità di un quadro, una scultura, installazione o comunque un’opera d’arte. La facoltà di autenticare è data potenzialmente a tutti ma, sotto il profilo fattuale, maggiore attendibilità avranno le dichiarazioni o expertise di autentica rilasciati da professionisti esperti del settore (storici, critici d’arte, fondazioni o enti legati all’autore) o anche da persone particolarmente vicine al mondo dell’artista.

Per ulteriori approfondimenti sulla certificazione di autenticità ed altri aspetti di questo argomento, dai un’occhiata anche al nostro articolo Diritto d’autore e opere d’arte. 

 

 

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