Quali sono gli articoli della legge sul diritto d’autore (22 aprile 1941, n. 633) che riguardano la cessione diritti d’autore?
Esaminiamoli.
La cessione dei diritti d’autore e il contratto che la regola
Partiamo dal contratto. Il contratto di cessione di diritti d’autore di un film, per esempio, è un contratto atipico. A questo accordo sono pertanto applicabili solo le norme a carattere generale dall’art. 107 al 114 della legge sul diritto d’autore
Non si applica invece l’art. 119, che disciplina la portata del contratto di trasferimento dei diritti di utilizzazione spettanti all’ autore, dovendosi ritenere tale disposizione applicabile ai soli contratti di edizione.
Il contratto può avere per oggetto tutti i diritti di utilizzazione che spettano all’autore nel capo dell’edizione, o taluni di essi, con il contenuto e per la durata che sono determinati dalla legge vigente al momento del contratto.
Salvo patto contrario, si presume che siano stati trasferiti i diritti esclusivi.
Non possono essere compresi i futuri diritti eventualmente attribuiti da leggi posteriori, che comportino una protezione del diritto di autore più larga nel suo contenuto o di maggiore durata.
Salvo pattuizione espressa, l’alienazione non si estende ai diritti di utilizzazione dipendenti dalle eventuali elaborazioni e trasformazioni di cui l’opera è suscettibile, compresi gli adattamenti alla cinematografia, alla radiodiffusione ed alla registrazione su apparecchi meccanici.
L’alienazione di uno o più diritti di utilizzazione non implica, salvo patto contrario, il trasferimento di altri diritti di che non siano necessariamente dipendenti dal diritto trasferito, anche se compresi, secondo le disposizioni del titolo I, nella stessa categoria di facoltà esclusive.
Per quanto riguarda il contenuto del contratto di cessione diritti, gli obblighi delle parti sono decise dai contraenti e dunque il contenuto può essere variabile a seconda di quello che viene stabilito in sede di negoziazione.
Cessione diritti d’autore: la norma 110
La norma dell’art. 110 della legge sul diritto d’autore è un articolo fondamentale per la cessione di diritti d’autore.
Questo articolo riguarda la trasmissione dei diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno. Essa deve essere provata per iscritto. La norma opera nel momento in cui sorga un conflitto sul trasferimento. Si riferisce, pertanto, all’ipotesi in cui il trasferimento venga invocato dal cessionario nei confronti di chi si vanti titolare del medesimo diritto a lui ceduto. Non opera al di fuori del conflitto tra titoli, ovvero tra pretesi titolari del medesimo diritto di sfruttamento, allorché il trasferimento sia invocato dal cessionario del diritto di utilizzazione nei confronti del terzo che, senza vantare una posizione titolata, abbia violato tale diritto, compiendo atti di sfruttamento del medesimo bene, in tal caso l’acquisto potendo, quale semplice fatto storico, essere provato anche mediante mezzi diversi dal documento.
Come procedere
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