In questo articolo approfondiamo l’argomento della tutela design, disegni e modelli.
Nel linguaggio di tutti i giorni, l’espressione disegno industriale (o industrial design) viene di solito utilizzata per indicare l’aspetto esteriore e la funzione di un determinato prodotto. Per esempio, si dice che una poltrona ha un buon design quando è comoda e il suo aspetto ci piace.
Cosa è un design e come si tutela
Nel linguaggio delle imprese, disegnare un prodotto significa svilupparne le caratteristiche estetiche e funzionali tenendo contro della commerciabilità, dei costi di produzione o della facilità di trasporto, immagazzinamento, manutenzione e riciclaggio.
Tutela design, valore artistico dell’opera e tutelabilità dell’industrial design
Il disegno industriale è l’uso sia di arti applicate che di scienze applicate al fine di migliorare estetica, ergonomia, funzionalità e/o usabilità di un prodotto, e si può occupare anche del miglioramento della commerciabilità o persino della produzione.
Nel diritto della proprietà intellettuale, i disegni industriali si riferiscono all’estetica o all’aspetto esteriore di un prodotto. Essi sono ciò che rende un prodotto attraente o desiderabile all’occhio dei consumatori. L’aspetto gradevole di un oggetto è una delle considerazioni chiave messe in atto dal consumatore al momento di scegliere un prodotto piuttosto che un altro.
Tutela design: il disegno industriale aiuta le imprese a differenziare i propri prodotti da quelli dei concorrenti e ad accrescerne la rinomanza.
Ecco spiegata l’importanza del perché assicurare una corretta protezione del disegno industriale.
Su questo blog abbiamo parlato di plagio del design riguardo ai Moon Boot (copiati pure da Chiara Ferragni), al marchio Adidas e della Stan Smith, al design delle borse della Céline e del design del disegno Eclissi di Giò Ponti.
Ma che ne pensa la giurisprudenza?
Cass. civ. Sez. I, 23/03/2017, n. 7477
Il valore artistico richiesto per la proteggibilità dell’opera di industrial design non può essere escluso dalla serialità della produzione degli articoli concepiti progettualmente, che è connotazione propria di tutte le opere di tale natura, ma va ricavato da indicatori oggettivi, non necessariamente concorrenti, quali il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche, l’esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l’attribuzione di premi, l’acquisto di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità ovvero la creazione da parte di un noto artista.
Cass. civ. Sez. I, 13/11/2015, n. 23292
Ai fini della tutelabilità, in base alla normativa sul diritto d’autore, di una creazione d’arte applicata all’industria, l’art. 2, n. 10, della l. n. 633 del 1941 esige che l’opera di “industrial design” abbia un “quid pluris” costituito dal valore artistico, la cui prova spetta alla parte che ne invoca la protezione, che può essere ricavato da una serie di parametri oggettivi, non necessariamente tutti presenti in concreto, quali il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche, l’esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l’attribuzione di premi, l’acquisto di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità ovvero la creazione da parte di un noto artista. (Cassa con rinvio, App. Venezia, 07/03/2013).
Cass. civ. Sez. I, 07/12/1994, n. 10516
Posto che: 1) le opere del c.d. “industrial design” sono da considerarsi modelli di arte applicata all’industria; 2) nelle opere tridimensionali non è scindibile il valore artistico dal prodotto industriale, dette opere creative non rientrano nell’oggetto di tutela della legge sul diritto d’autore (nella specie, la cassazione ha negato la tutela del diritto d’autore al modello di poltrona ideato da Le Corbusier, escludendo altresì che potesse considerarsi opera dell’architettura).
Cass. civ. Sez. I, 07/12/1994, n. 10516
Ai sensi dell’art. 2 n. 4 l. 22 aprile 1941 n. 633, ai fini della tutelabilità, in base alla normativa sul diritto d’autore, di una creazione d’arte applicata all’industria (c.d. “industrial design“) – caratterizzata dall’esigenza di coniugare i valori estetici con quelli funzionali, e soprattutto di concepire la forma di un prodotto in serie a livello industriale in modo che sia al tempo stesso esteticamente pregevole e adatta alla sua funzione pratica ed alle esigenze della produzione – è necessaria, oltre che la sussistenza delle caratteristiche di creatività, originalità e novità, proprie dell’opera stessa, la scindibilità del valore artistico dell’opera dal carattere industriale del prodotto al quale essa è in concreto associata, scindibilità da intendersi in senso ideale, quale idoneità dell’opera ad essere oggetto di un’autonoma valutazione a prescindere dal supporto materiale sul quale essa possa essere stata apposta.
La suddetta scindibilità non può sussistere negli oggetti tridimensionali – con conseguente inapplicabilità della tutela prevista dalla normativa sul diritto d’autore – nei quali, infatti, l’opera d’arte (il c.d. “corpus mysticum”) non è pensabile, nè fruibile, separatamente dal contesto (e cioè dal c.d. “corpus mechanicum”), atteso che, sotto il profilo estetico, non è possibile una valutazione di essa che prescinda dal relativo supporto, senza il quale viene meno la funzione industriale e, in definitiva, lo stesso prodotto; la scindibilità può invece sussistere nei prodotti bidimensionali, atteso che in tal caso l’opera d’arte può esprimersi indipendentemente dal prodotto industriale essendo idealmente separabile dal supporto al quale essa è collegato; con riferimento a tali prodotti, pertanto, si pone l’alternativa tra la tutela del diritto d’autore, quando l’opera è pensabile e fruibile indipendentemente dall’oggetto cui inerisce, e la tutela del modello ornamentale, (la quale, ai sensi dell’art. 5 d.P.R. 25 agosto 1940 n. 1411, non è cumulabile con quella sul diritto d’autore) quando manchi il requisito della scindibilità ovvero, l’opera, sebbene scindibile, costituisca solo uno speciale ornamento.
Tutela design registrato
Dal punto di vista del diritto della proprietà intellettuale, l’espressione disegno industriale fa unicamente riferimento agli aspetti estetici o decorativi di un prodotto.
Cioè, nell’esempio della poltrona, solo al suo aspetto. Anche se il disegno di un prodotto può avere caratteristiche tecniche o funzionali, in quanto diritto della proprietà intellettuale il disegno industriale fa riferimento solo al carattere estetico di un manufatto e non ai suoi caratteri tecnici o funzionali.
Il disegno industriale è rilevante per una vasta gamma di prodotti dell’industria, della moda e dell’artigianato: dagli strumenti tecnici o medici agli orologi, gioielli ed altri beni di lusso; dagli accessori per la casa, giocattoli, mobili ed accessori elettrici, alle automobili e strutture architettoniche; dai motivi dei tessuti agli articoli per lo sport.
I disegni industriali sono anche importanti in materia di packaging e lancio sul mercato di un determinato prodotto.
Come regola generale, un disegno industriale può essere:
- di carattere tridimensionale (come la forma di un prodotto);
- di carattere bidimensionale (come nel caso delle decorazioni, forme, linee o colori di un prodotto);
- una combinazione di una o più di queste caratteristiche.
Perché registrare un design?
Un disegno industriale aggiunge valore a un determinato prodotto. Lo rende più attraente agli occhi del consumatore e talvolta rappresenta l’unica ragione del suo successo. Ecco dunque perché la protezione dei disegni industriali dovrebbe sempre rappresentare un elemento chiave della strategia commerciale di ogni creatore o imprenditore.
Facendo registrare un disegno presso un ufficio nazionale o regionale di proprietà intellettuale (o industriale), si acquisisce il diritto esclusivo di impedire la copia non autorizzata o imitazione del disegno da parte di terzi.
Ecco perché il disegno industriale è molto utile alle imprese e, oltre a promuoverne la competitività, può farne aumentare gli utili, in una delle seguenti forme. Facendo registrare un disegno potrete impedire che esso venga copiato o imitato dalla concorrenza, rafforzando così la vostra posizione sul mercato. I disegni industriali sono beni commerciali che possono aumentare il valore di un’impresa e dei suoi prodotti. Più grande sarà il successo di un design, più esso avrà valore per l’impresa che lo possiede.
Facendo registrare un disegno di valore potrete recuperare più facilmente gli investimenti fatti per produrre e vendere il prodotto a cui il disegno si riferisce, migliorando così gli utili.
Un disegno industriale può essere dato in licenza o ceduto in cambio di un determinato corrispettivo. Dare un disegno in licenza permette la conquista di mercati altrimenti irraggiungibili per la vostra impresa.
La registrazione dei disegni industriali incoraggia la concorrenza leale e gli usi onesti in materia di commercio, ciò che a sua volta favorisce la produzione di una serie differenziata di prodotti esteticamente attraenti.
Tutela design e registrazione design comunitario
Il disegno o modello è rilevante per una vasta gamma di prodotti dell’industria, della moda e dell’artigianato: dagli strumenti tecnici o medici agli orologi, gioielli ed altri beni di lusso; dagli accessori per la casa, giocattoli, mobili ed accessori elettrici, alle automobili e strutture architettoniche; dai motivi dei tessuti agli articoli per lo sport. I disegni o modelli sono anche importanti in materia di imballaggio e lancio sul mercato di un determinato prodotto.
Nel linguaggio di tutti i giorni, l’espressione disegno (bidimensionale) o modello (tridimensionale) viene di solito utilizzata per indicare l’aspetto esteriore e la funzione di un determinato prodotto. Per esempio, si dice che una poltrona ha un buon design quando il suo aspetto piace, ha una forma gradevole ed è comoda. Nel linguaggio delle imprese, progettare un prodotto significa svilupparne le caratteristiche estetiche e funzionali alla luce di elementi come la commerciabilità, i costi di produzione o la facilità di trasporto, l’immagazzinamento, la manutenzione e il riciclaggio.
Dal punto di vista dei diritti di proprietà industriale, invece, l’espressione disegno o modello fa unicamente riferimento agli aspetti estetici o decorativi di un prodotto (nell’esempio della poltrona, solo al suo aspetto) e non ai suoi caratteri tecnici o funzionali.
L’aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento
Articolo 3 del regolamento su disegni e modelli comunitari
Esempi di disegni e modelli
Quasi tutti gli oggetti industriali o artigianali sono tutelabili in quanto disegni o modelli (eccetto i programmi informatici)
- Imballaggi di prodotti
- Un prodotto/insieme di prodotti
- Mappe
- Web design
- Ornamenti
- Disegni e materiale grafico
- Caratteri
- Icone del computer
- Loghi
- Parti di prodotti
- Prodotti compositi
La titolarità di un disegno o modello registrato fornisce a te e alla concorrenza una chiara indicazione di che cosa è stato progettato e quando. Il diritto è rinnovabile fino a un massimo di 25 anni e può diventare il bene più rappresentativo della tua azienda. Il tuo disegno o modello è la tua firma di PI.
Tutela design: nel modulo di domanda sono presenti tre informazioni fondamentali
- Titolarità: ogni persona fisica o società può possedere un DMC. I relativi dati sono pubblicati e devono essere mantenuti aggiornati in modo che non vi possano essere dubbi in merito a chi è il titolare del disegno o modello.
- Che cosa può essere un disegno o modello comunitario: il disegno o modello deve essere una rappresentazione chiara.
- Il disegno o modello e i relativi prodotti: il prodotto o i prodotti devono essere descritti in modo chiaro, preferibilmente avvalendosi della terminologia internazionalmente riconosciuta della classificazione “di Locarno” dei prodotti. Se non riesci a trovare l’indicazione del prodotto nella classificazione di Locarno, il nostro esaminatore può chiederti di specificare la natura e le finalità del prodotto designato o di cambiarne l’indicazione.
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