Secondo l’art. 4545 della legge n. 633/41 (“L.d.A.”), chi ha organizzato la produzione dell’opera (cinematografica) è un produttore cinematografico. Al produttore spetta l’esercizio dei diritti di utilizzazione economica.
Produttore film
L’esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell’opera cinematografica spetta a che ha organizzato la produzione dell’opera stessa, nei limiti indicati dai successivi articoli.
Si presume produttore dell’opera cinematografica chi è indicato come tale sulla pellicola cinematografica. Se l’opera è registrata ai sensi del secondo comma dell’articolo 103, prevale la presunzione stabilita dall’articolo medesimo.
Ma esistono diversi tipi di produttori. Vediamo quali.
Produttore esecutivo cinematografico
Nell’industria cinematografica chi apporta alla produzione di un film le risorse finanziarie è il produttore finanziatore. Chi sviluppa il progetto cinematografico e ne cura direttamente la realizzazione è il produttore realizzatore o esecutivo.
Quindi, nell’industria dell’intrattenimento il produttore esecutivo è quella figura che si occupa della contabilità del progetto, assicurandosi della sua completa realizzazione.
Cosa fa il produttore esecutivo
Il produttore esecutivo supervisiona l’intero progetto e fa in modo che tutte le direttive vengano seguite.
Nel corso del tempo, il titolo di produttore esecutivo è andato riferendosi ad una più ampia gamma di ruoli all’interno di settori differenti (cinema, televisione, musica, videogiochi): da quelli responsabili per la creazione del prodotto, all’organizzazione di finanziamento fino a rivestire una figura onorifica (molto raramente) senza effettive funzioni di organizzazione.
Solitamente il produttore esecutivo si occupa anche della contrattualistica relativa all’opera cinematografica: liberatorie, contratti di regia e di cessione diritti sono tra gli accordi che anche il nostro studio legale può fornirti.
Produttore esecutivo v produttore finanziatore
Gli accordi tra produttore finanziatore e produttore esecutivo sono generalmente regolati da un contratto.
L’accordo può prevedere una co-produzione o un’associazione delle parti nella produzione di un film. Può anche prevedere un mero appalto con l’affidamento, al produttore esecutivo, della realizzazione dell’opera completa.
Le sempre crescenti risorse finanziarie generalmente richieste per la realizzazione di un lungometraggio, hanno contribuito allo sviluppo degli accordi di coproduzione
In particolare, la necessità di assicurare all’opera cinematografica anche una diffusione su mercati esteri è la ragione principale degli accordi di co-produzione internazionale, favoriti dalle convenzioni internazionali stipulate dall’Italia con numerosi paesi esteri, nonché dall’apposita Convenzione Europea sulla coproduzione cinematografica del 1992, ratificata in Italia nel 1996.
Generalmente le convenzioni internazionali sono fondate sul principio di reciprocità e prevedono, normalmente, la ripartizione tra i co-produttori di una serie di attività necessarie a realizzare il film, o anche una ripartizione degli elementi tecnico/artistici del film proporzionata alle rispettive quote di titolarità dell’opera. In alcuni casi l’apporto di un co-produttore minoritario può anche essere esclusivamente finanziario.
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