In questo articolo faremo chiarezza sull’istituto della donazione modale e sugli utilizzi che se ne possono fare oggi.
La donazione modale
Nel bel mezzo del XVIII secolo, mentre ricopriva il ruolo di fine diplomatico nelle corti europee, il Cardinale Neri Maria Corsini si preoccupava anche di ampliare la collezione di opere d’arte iniziata dallo zio Lorenzo, che fu Papa col nome di Clemente XII.
Neri Corsini incluse nella raccolta di famiglia grandi artisti del ‘600 (Caravaggio, Guido Reni, Guercino, Rubens, van Wittel) nonché ad autori suoi contemporanei. Finché non decise di donare la collezione allo Stato, oggi visibile proprio a Palazzo Corsini a Roma, costituendo, insieme a Palazzo Barberini, una delle raccolte d’arte più importanti al mondo.
Molte delle collezioni d’arte che possiamo ammirare nei musei sono spesso frutto di donazioni da parte di privati, collezionisti, mecenati, mercanti illuminati che, grazie alle loro risorse, hanno accumulato nel tempo capolavori.
La donazione è un atto di liberalità tra vivi, alternativo al testamento o alla mera successione, con cui una persona fisica può scegliere di devolvere il proprio patrimonio ad un beneficiario, sempre nel rispetto delle regole in materia successoria sulla riserva.
Come fare però per essere certi che una donazione di beni particolarmente sensibili come le opere d’arte, venga gestita correttamente dal donatario, cioè dalla persona o ente a cui tali beni sono destinati?
Supponiamo che il donante, proprietario di una ingente e importante collezione, decida di voler destinare la fruizione delle opere al pubblico in maniera permanente, oppure di fare in modo che attorno alla sua raccolta vengano organizzati eventi, convegni, borse di studio, insomma assicurarsi che i suoi beni continuino a “vivere” nel tempo e non vengano messi da parte, magari chiusi nel magazzino di un museo.
Esiste uno strumento giuridico idoneo a tale scopo?
Art 793 cc: la donazione onerosa
L’art. 793 del Codice Civile dispone:
“La donazione può essere gravata da un onere. Il donatario è tenuto all’adempimento dell’onere entro i limiti del valore della cosa donata. Per l’adempimento dell’onere può agire, oltre il donante, qualsiasi interessato, anche durante la vita del donante stesso. La risoluzione per inadempimento dell’onere, se preveduta nell’atto di donazione, può essere domandata dal donante o dai suoi eredi.”
La norma introduce l’istituto della cd. donazione modale, proprio in quanto introduce un modus, un obbligo che grava sul donatario, imponendogli di eseguire una determinata prestazione. La donazione semplice infatti non sarebbe idonea a garantire solidità nella gestione di una collezione di opere d’arte.
Il donante può quindi sempre agire per l’adempimento dell’onere che essere richiesto, ai sensi del terzo comma dell’articolo 793, anche da qualsiasi altro soggetto che vi abbia interesse, pure quando il donante è ancora in vita. Deve trattarsi ovviamente di un soggetto che dall’adempimento possa ricavare un vantaggio, anche indiretto.
Le donazioni modali e la dottrina
La dottrina, nella sua tesi maggioritaria, ha specificato che l’onere imposto dalla donazione modale costituirebbe un negozio di natura autonoma, anche se inevitabilmente connesso all’atto di donazione originario.
È interessante sul punto citare la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 5702/2012 secondo la quale l’onere che grava sul beneficiario della donazione costituisce una vera e propria obbligazione. Nel caso di inadempimento quindi, l’onere deve essere distinto dall’avveramento di un incerto evento futuro che le parti avevano identificato quale condizione di risoluzione del contratto. Sostiene la Suprema Corte che la condizione risolutiva di contratto è materia distinta dalle obbligazioni e che pertanto la risoluzione opererebbe a prescindere dall’accertamento di una condotta colposa in capo ai contraenti in merito al verificarsi dell’evento risolutivo.
A cosa serve la donazione modale
La donazione modale si pone come uno degli strumenti più efficaci per avere certezza che una collezione di opere d’arte venga gestita in maniera “attiva” dal beneficiario e che il patrimonio non venga disperso o dimenticato.
Ovviamente non è il solo istituto atto a raggiungere questo scopo.
I sistemi di common law ad esempio, fanno largo uso del trust o contratto fiduciario, con cui amministrano anche enti museali e di cui presto parleremo su Dandi.
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