CasaPound vince il ricorso contro Facebook per la riattivazione della pagina

CasaPound Italia e Davide Di Stefano, quale dirigente nazionale della stessa e abilitato ad utilizzare la pagina Facebook dell’Associazione, hanno agito in via cautelare chiedendo al Tribunale di ordinare a Facebook l’immediata riattivazione della pagina Facebook di CasaPound Italia (https://www.facebook.com/casapounditalia/) e del profilo personale di Davide Di Stefano, quale amministratore della pagina.

In data 9/9/2019 Facebook senza alcun preavviso e senza fornire alcuna motivazione disattivava la “pagina” dell’Associazione di Promozione Sociale CasaPound e le pagine di rappresentanti e simpatizzanti dell’associazione stessa.

Il Tribunale ha ritenuto che la domanda proposta fosse dotata dei presupposti richiesti dalla legge per l’emissione del provvedimento di urgenza e ha dato ragione a CasaPound.

Il ruolo di Facebook, le Condizioni d’Uso e gli Standard della Community

In termini generali, in ordine all’inquadramento della fattispecie sottesa alla domanda cautelare, il Tribunale ha sottolineato il ruolo centrale e di primaria importanza ricoperto dal servizio di Facebook nell’ambito dei social network e la speciale posizione ricoperta dal gestore del servizio che, in Europa, è Facebook Ireland LTD.

Facebook è un servizio online mediante il quale gli utenti di tutto il mondo possono entrare in contatto, condividere informazioni e discuterne tra loro nell’ottica, dichiarata dalla stessa Facebook, della libertà di espressione del pensiero (cfr. Standard della Community).

Il servizio opera attraverso speciali Condizioni d’Uso che ne disciplinano i termini di utilizzo e regolano il rapporto tra ciascun utente italiano e Facebook Ireland e che ciascun utente, al momento della sottoscrizione del servizio tramite registrazione, si impegna ad accettare, utilizzare e rispettare: costituiscono parte integrante delle Condizioni i c.d. Standard della Community che hanno la funzione di garantire la sicurezza e la salvaguardia del Servizio Facebook e della sua comunità in quanto esprimono i comportamenti consentiti e quelli non consentiti nell’ambito del servizio.

Il complesso delle regole derivanti dalle Condizioni d’Uso e dagli Standard della Community rappresentano quindi il regolamento contrattuale che l’utente, al momento della registrazione al servizio di Facebook, è tenuto ad accettare e rispettare.

In caso di violazione delle regole pattizie da parte dell’utente il suddetto regolamento contrattuale prevede l’irrogazione di misure qualificabili latu sensu quali sanzionatorie rappresentate (in ordine di crescente gravità) dalla rimozione di contenuti, dalla sospensione dall’utilizzo del Servizio Facebook e nei casi più gravi viene prevista la disabilitazione dell’account (sia temporanea che definitiva).

In particolare, merita segnalare un estratto dall’introduzione agli Standard della Comunità secondo cui “Le conseguenze per la violazione degli Standard della community dipendono dalla gravità della violazione e dai precedenti della persona sulla piattaforma. Ad esempio, nel caso della prima violazione, potremmo solo avvertire la persona, ma se continua a violare le nostre normative, potremmo limitare la sua capacità di pubblicare su Facebook o disabilitare il suo profilo”.

L’obbligo di Facebook di garantire il pluralismo dei partiti

È evidente il rilievo preminente assunto dal servizio di Facebook (o di altri social network ad esso collegati) con riferimento all’attuazione di principi cardine essenziali dell’ordinamento come quello del pluralismo dei partiti politici (49 Cost.), al punto che il soggetto che non è presente su Facebook è di fatto escluso (o fortemente limitato) dal dibattito politico italiano, come testimoniato dal fatto che la quasi totalità degli esponenti politici italiani quotidianamente affida alla propria pagina Facebook i messaggi politici e la diffusione delle idee del proprio movimento.

Ne deriva che il rapporto tra Facebook e l’utente che intenda registrarsi al servizio (o con l’utente già abilitato al servizio come nel caso in esame) non è assimilabile al rapporto tra due soggetti privati qualsiasi in quanto una delle parti, appunto Facebook, ricopre una speciale posizione: tale speciale posizione comporta che Facebook, nella contrattazione con gli utenti, debba strettamente attenersi al rispetto dei principi costituzionali e ordinamentali finchè non si dimostri (con accertamento da compiere attraverso una fase a cognizione piena) la loro violazione da parte dell’utente.

Il rispetto dei principi costituzionali e ordinamentali costituisce per il soggetto Facebook ad un tempo condizione e limite nel rapporto con gli utenti che chiedano l’accesso al proprio servizio.

Conseguentemente ai principi sopra esposti, l’esclusione dei ricorrenti da Facebook si pone in contrasto con il diritto al pluralismo di cui si è detto, eliminando o fortemente comprimendo la possibilità per l’Associazione ricorrente, attiva nel panorama politico italiano dal 2009, di esprimere i propri messaggi politici.

La difesa di Facebook e la misura di disabilitazione della pagina di CasaPound

Sotto altro profilo Facebook ha sostenuto di avere legittimamente adottato la misura della disabilitazione della pagina dell’Associazione e del suo amministratore perché essi, in violazione delle Condizioni d’Uso e degli Standard della Community (che vietano espressamente le organizzazioni che incitano all’odio), avrebbero divulgato contenuti di incitazione all’odio e alla violenza attraverso la promozione, nella pagina di Casapound, degli scopi e delle finalità dell’Associazione stessa.

In relazione a tale profilo il Tribunale osserva che non è possibile affermare la violazione delle regole contrattuali da parte dell’Associazione ricorrente solo perché dalla propria pagina sono stati promossi gli scopi dell’Associazione stessa, che opera legittimamente nel panorama politico italiano dal 2009.

La resistente a supporto della sua tesi evidenzia poi nella propria memoria di costituzione una serie di episodi connotati da atteggiamenti di odio contro le minoranze o violenza, che hanno visto quali protagonisti membri di Casapound i cui contenuti però non hanno trovato ingresso nella pagina Facebook di Casa Pound ma sono stati tratti da articoli comparsi su quotidiani anche on line o da siti di informazione, comunque esterni a Facebook.

Sotto altro aspetto è appena il caso di osservare che non è possibile sostenere che la responsabilità (sotto il profilo civilistico) di eventi e di comportamenti (anche) penalmente illeciti da parte di aderenti all’associazione possa ricadere in modo automatico sull’Associazione stessa (che dovrebbe così farsene carico) e che per ciò solo ad essa possa essere interdetta la libera espressione del pensiero politico su una piattaforma così rilevante come quella di Facebook.

Non vi è dubbio infatti che le ipotesi di responsabilità oggettiva o “da posizione” nell’ordinamento italiano vadano interpretate restrittivamente.

Non possono inoltre essere considerate come violazioni dirette da parte dell’Associazione gli episodi citati dalla resistente nella memoria e riferiti a contenuti riguardanti la c.d. croce celtica o altri simboli, episodi che singolarmente non paiono infrangere il limite di cui si è parlato sopra e che infatti non hanno generato la disabilitazione dell’intera pagina ma la rimozione di singoli contenuti ritenuti non accettabili.

Né sono pertinenti i richiami alla giurisprudenza straniera effettuati da Facebook atteso che dalla stessa prospettazione della resistente emerge che si è trattato di casi in cui la pagina veniva usata per promuovere un partito che perseguiva scopi contrari alla Costituzione, valutazione di merito che è senz’altro preclusa all’odierna resistente e che esula altresì dalla cognizione cautelare della presente fase.

L’omesso avviso di disabilitazione della pagina

Quanto al profilo relativo all’omesso avviso di disabilitazione della pagina, esso non è previsto in via preventiva dagli Standard della Community: il mancato riscontro della diffida dei ricorrenti può quindi al più rilevare nell’ottica della buona fede ma tale accertamento non rileva rispetto alle misure cautelari invocate in questa sede.

Si è dunque concluso con una provvisoria vittoria il ricorso di CasaPound che è stato accolto. Il Tribunale ha ordinato a Facebook l’immediata riattivazione della pagina di CasaPound Italia e del profilo personale di Davide Di Stefano, quale amministratore della pagina.

Lo Studio Legale Dandi fornisce assistenza legale in Diritto di Internet. Dai un'occhiata ai nostri servizi oppure contattaci!

🎓 sono l'Avvocato dei creativi: li aiuto a lavorare liberamente sentendosi protetti dalla legge

Site Footer