I diritti di proprietà intellettuale sulle fotografie di un’opera architettonica

I diritti di proprietà intellettuale su un progetto e sull'opera realizzata

Se una società commissiona un progetto e poi l’opera architettonica basata sul progetto, può successivamente utilizzare le fotografie o le immagini del progetto e dell’opera finita a fini promozionali? Oppure se le utilizza viola il diritto d’autore? Di chi sono i diritti d’autore e di proprietà intellettuale sulle immagini dell’opera?

Risponde ai quesiti il Tribunale di Roma in una causa che ha visto schierati una Società che ha commissionato ad un famoso Architetto un progetto di architettura e poi un’opera consistente in un famoso Centro congressi di Roma (sentenza n. 7879/2019).

I diritti di proprietà intellettuale su un progetto e sull'opera realizzata

Una volta costruito il Centro congressi, la Società Committente ha utilizzato le fotografie dell’opera a scopo promozionale, per farsi pubblicità e promuovere l’opera. In particolare ha utilizzato delle fotografie realizzate dalla stessa Committente in occasione della conferenza stampa programmata per l’inaugurazione del Centro. L’Architetto si è opposto.

La causa è stata instaurata dalla Società stessa a seguito dei messaggi di posta elettronica inviati dai legali dell’Architetto alla Società che minacciavano di farle causa ove quest’ultima avesse utilizzato le fotografie contestate e più in generale “le immagini del nuovo Centro congressi non  preventivamente approvate dal convenuto”.

La Società che ha commissionato l’opera ha chiesto al Tribunale di accertare la sua proprietà sulle immagini dell’opera commissionata e dei diritti di utilizzazione economica, inclusi quelli di riproduzione in ogni forma e modo dell’opera.

Un primo esame è stato compiuto dal Tribunale sull’accordo sottoscritto dalle parti. È importante, tutte le volte che si commissiona un’opera dell’ingegno, inserire nell’accordo, in modo chiaro, i principi che regolino l’uso delle fotografie dell’opera e del progetto sottostante, in modo che non vi sia, successivamente, alcun dubbio al riguardo. Se sei un autore o l’ideatore di un progetto realizzato su commissione è il caso che tu faccia inserire nell’accordo una clausola di approvazione scritta da parte tua delle fotografie che vengono utilizzate per promuovere l’opera.

In linea generale nei contratti di commissione di opera intellettuale (quale è certamente l’incarico di progettazione di un centro congressi), vige il principio secondo il quale il committente acquisisce tutti i diritti di utilizzazione economica dell’opera dell’ingegno commissionata nei limiti dell’oggetto e delle finalità del contratto e salva l’esistenza di patti contrari ulteriormente imitativi (cfr. Cass. 24/6/2016 n. 13171; cfr. anche Cass. 7/6/1982 n. 3439).

I diritti di proprietà intellettuale su un progetto e sull'opera realizzata

Nel contratto stipulato tra la Committente e l’Architetto nel caso esaminato dal Tribunale non è apparso che le parti avessero inteso devolvere all’Architetto ogni diritto di proprietà intellettuale sull’immagine dell’edificio realizzato in forza del progetto.

Al contrario la società Committente ha concesso all’Architetto di trattenere i diritti di proprietà intellettuale sul solo progetto esecutivo realizzato, riservandogli il diritto esclusivo di pubblicare materiali e immagini riferibili al progetto esecutivo stesso.

L’accordo tra le parti ha riservato all’Architetto il diritto di proprietà intellettuale sul progetto architettonico e non anche sull’opera compiuta. In pratica le parti hanno voluto limitare l’assegnazione dei diritti di proprietà intellettuale ivi contemplata al solo progetto architettonico, lasciando al Committente i diritti immateriali sull’opera fisica derivata dall’esecuzione del progetto.

L’accordo sottoscritto tra le parti, secondo una interpretazione che ha valorizzato la comune intenzione di chi l’ha sottoscritto, come prescritto dall’art. 1362 e ss. dal legislatore, era funzionale alla predisposizione di un composito progetto architettonico destinato ad essere impiegato per la realizzazione di un centro congressuale che fosse, allo stesso tempo, un edificio atto ad ospitare eventi di respiro internazionale ed opera architettonica di grande pregio artistico, da valorizzare attraverso lo sfruttamento commerciale della sua immagine anche attraverso la riproduzione per prodotti editoriali o ancora per articoli di merchandising.

La Committente, in base a un criterio di funzionalità di utilizzo, non aveva alcun interesse allo sfruttamento del progetto architettonico esecutivo per scopi ulteriori e diversi da quello del suo impiego per la realizzazione del Centro congressi.

Indipendentemente dalle previsioni contrattuali, la facoltà della Committente di riprodurre l’immagine del Centro congressi deriva dal c.d. principio dell’esaurimento. In particolare, l’immissione in commercio di un esemplare fisico dell’opera dell’ingegno e la sua realizzazione in virtù di un rapporto di commissione, determina l’esaurimento di quelle facoltà di utilizzazione economica riservate al titolare. L’acquirente  (o nel caso di specie il Committente), deve poter essere legittimato a compiere tutte le attività necessarie all’ordinario utilizzo dell’opera acquistata ed esercitare le proprie prerogative dominicali.

Le fotografie in questione documentano in termini fedeli il nuovo Centro congressuale, focalizzandosi sugli aspetti di particolare interesse per il pubblico dei potenziali fruitori, sicchè deve anche escludersi qualunque pregiudizio alla reputazione professionale dell’Architetto e qualunque travisamento dell’opera architettonica, atteso che il fotografo si è limitato a riprodurre parti dell’edificio senza proporre interpretazioni personali dell’opera.

In conclusione la causa è stata vinta dalla Committente che non ha violato alcun diritto di proprietà intellettuale nè economico nè tantomeno morale dell’Architetto.

 

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