Il diritto all’immagine rientra tra i c.d. diritti inviolabili della personalitĂ e, come tale, è considerato molto importante, alla stregua del diritto alla vita, allâintegritĂ fisica, al nome e allâonore.
Diritto all’immagine: ecco come tutelarsi
Come si tutelano i diritti di immagine? Puoi opporti, per esempio, se qualcuno pubblica della tue foto online o se usa la tua immagine in un video?
Se si tratta della tua faccia puoi sempre opporti alla pubblicazione, anche quando in un primo momento l’avevi autorizzata.
Parlando di pubblicazione viene subito in mente Internet. Nellâattuale societĂ , con lâarrivo di internet, la tutela del diritto allâimmagine ha acquisito una sempre maggiore rilevanza. La sfera di riservatezza di ciascun individuo è sempre piĂš esposta ad âintrusioniâ altrui, spesso del tutto ingiustificate o comunque non autorizzate.
La questione è particolarmente delicata per chi lavora nellâambito della comunicazione, dei media o dello spettacolo:
Per queste persone è imprescindibile la conoscenza della modalità in cui il diritto di immagine può essere sfruttato. Per alcuni artisti, attori, modelle, cantanti la negoziazione dello sfruttamento della propria immagine costituisce parte della propria attività professionale.
Si parla, in questi casi, di testimonial e sponsor e di accordi che regolano lo sfruttamento dei diritti di immagine delle persone famose.
Sotto diverso profilo, quando, ad esempio, si valuta se e come utilizzare una fotografia, la prima cosa da considerare è il diritto della persona o delle persone in essa ritratte. Lo stesso vale per i video. Se vuoi fare un video riprendendo delle persone, devi sapere se e come si possono pubblicare le loro immagini.
In questi casi ti consiglio sempre di farti firmare una liberatoria con la quale potrai almeno dimostrare di aver ricevuto lâautorizzazione del soggetto fotografato o ripreso.
Se hai bisogno di saperne di piĂš sulle liberatorie per i video e sul loro contenuto continua a leggere l’articolo sulle liberatorie riprese video.
Diritto di immagine: come viene tutelato in Italia
In Italia il diritto allâimmagine rappresenta unâespressione del diritto alla riservatezza. Tale piĂš ampio diritto intende garantire ad ogni individuo uno spazio di riserbo in relazione alla propria vita e a quelle caratteristiche della propria personalitĂ che non si vogliono divulgare a terzi.
In particolare, per diritto d’immagine, si intende il diritto della persona a che la propria immagine non venga, divulgata, esposta o comunque pubblicata, senza il proprio consenso e/o fuori dai casi previsti dalla legge.
Il fondamento giuridico della tutela del diritto di immagine è unanimemente riscontrato dalla giurisprudenza nellâart. 2 della Costituzione. Tale articolo riconosce e garantisce i diritti inviolabili dellâindividuo sia nella sfera individuale che in quella collettiva/sociale.
Oltre a ricevere tutela costituzionale, il diritto di immagine è disciplinato dalla legislazione ordinaria che, allâart. 10 del cod. civ., si occupa di imporre il risarcimento dei danni e la cessazione dellâabuso da parte di chi espone o pubblica lâimmagine di una persona o dei suoi congiunti âfuori dei casi in cui lâesposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiuntiâ.Â
Di diritto all’immagine trattano anche gli artt. 96 e 97 della Legge sul Diritto dâAutore (n. 633/41) che disciplinano e regolamentano i casi in cui è possibile riprodurre e sfruttare economicamente i diritti d’immagine altrui.
Lâart. 96 della L.d.A. introduce nel nostro ordinamento il c.d. principio del consenso stabilendo che, per riprodurre, esporre o mettere in commercio lâimmagine di una persona è sempre necessario ottenere il suo consenso.
L’art. 97 della L. n. 633/1941 stabilisce i limiti legali del diritto all’immagine e prevede la possibilitĂ di riprodurre l’immagine altrui quando la pubblicazione sia giustificata dalla notorietĂ della persona, dall’ufficio pubblico da questa ricoperto, da ragioni di polizia o di giustizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, dalla partecipazione della persona ad eventi d’interesse pubblico e svoltisi in pubblico. Le deroghe trovano applicazione solo quando si accerti che la pubblicazione risponde ad uno specifico interesse pubblico allâinformazione, prevalente rispetto alla tutela esclusiva dellâimmagine. Ă importante sottolineare che, in forza di detto principio, non viene mai ceduto il diritto di immagine, che rimane personalissimo ed inalienabile, ma solo lâesercizio dello stesso.
Quanto alle modalità attraverso le quali il consenso può essere manifestato, la legge non prevede che vengano rispettati particolari vincoli di forma, potendo lo stesso essere rilasciato sia in forma espressa che implicita.
Il diritto di immagine è regolato dal principio del consenso. Secondo tale principio nessuno può pubblicare lâimmagine altrui senza il consenso della persona ritratta. I limiti entro cui deve essere contenuto il consenso posto dalla persona ritratta allâuso della propria immagine si riferiscono:
- alle circostanze di tempo, di luogo e di finalità per cui il consenso è stato prestato (c.d. limiti oggettivi);
- al soggetto e/o soggetti in favore dei quali il consenso è stato rilasciato (c.d. limiti soggettivi).
A tal proposito ricordo, a titolo di esempio, la sentenza del Tribunale di Roma del 7.10.1988, in occasione di una vicenda che ha visto coinvolta Enrica Bonaccorti e che viene considerata ancora una decisione importante in tema di diritti di immagine.
La pubblicazione dellâimmagine è, in ogni caso, vietata qualora essa possa recare pregiudizio allâonore, alla reputazione o anche al decoro della persona ritratta. La valutazione circa la sussistenza, o meno, di un pregiudizio allÂâonore, alla reputazione o al decoro della persona derivante dallâuso dellâimmagine viene normalmente compiuta dal giudice investito della controversia.
Diritti d’immagine e le azioni per tutelarli
La violazione del diritto di immagine potrebbe avvenire, per esempio, nel caso in cui qualcuno utilizzi una tua fotografia senza il tuo consenso. In quel caso potrebbe esserci lesione del diritto di immagine. Quindi? Se proprio fosse inevitabile un giudizio, l’azione che potresti proporre al Giudice si chiama azione inibitoria.
Vuoi sapere in cosa consiste lâazione inibitoria? Eccoti accontentato.
Con lâazione inibitoria il giudice può disporre qualsiasi provvedimento idoneo ad impedire la prosecuzione o il ripetersi dellâillecito.
Ă frequente che la tutela si realizzi attraverso una sentenza di condanna che ordini la cessazione del fatto lesivo. Tuttavia non è esclusa lâadozione di provvedimenti cautelari dâurgenza (art. 700 c.p.c.). Per esempio, al fine di evitare il ripetersi dellâabuso, il giudice può disporre la consegna al titolare del diritto allâimmagine di tutti i negativi delle fotografie a lui scattate.
Lâazione inibitoria serve ad impedire la prosecuzione o il ripetersi dellâillecito. Questa azione ha come fine il risarcimento del danno per lâindebito utilizzo dellâimmagine. Qualora dei terzi espongano, pubblichino o comunque sfruttino lâimmagine altrui al di fuori dei casi consentiti dalla legge, lâinteressato può rivolgersi allâautoritĂ giudiziaria.
Il fine di una tale azione sarĂ :
- la cessazione del comportamento abusivo;
- accompagnato dalla richiesta di risarcimento del danno ed eventualmente la pubblicazione della sentenza di condanna.
Legittimati ad agire sono lâinteressato ed alcuni dei suoi congiunti (genitori, coniuge, figli). In nessun caso gli stretti congiunti possono vietare lâutilizzo dellâimmagine cui abbia acconsentito il diretto interessato.
La persona lesa può inoltre ottenere il risarcimento del danno derivante dallâutilizzo indebito della sua immagine. Esso consiste nel pregiudizio economico che la vittima abbia risentito dalla pubblicazione e di cui abbia fornito la prova, quanto di quello non patrimoniale, a prescindere dalla concomitante commissione di un illecito penale.
Il consenso alla diffusione della propria  immagine può riguardare anche il tempo successivo alla morte della persona e può essere prestato per iscritto dalla stessa ovvero da alcuni suoi congiunti superstiti (coniuge, figli, genitori o, in mancanza, fratelli, sorelle, ascendenti e discendenti fino al quarto grado). Gli eredi possono inoltre agire per il risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti alla violazione del diritto allâimmagine.
Tale legittimazione è ammessa anche laddove lo sfruttamento indebito dellâimmagine non abbia comportato una lesione del diritto allâonore, alla reputazione o al decoro. Si è anche affermato che in materia di tutela dellâidentitĂ personale, lâidentitĂ personale di un soggetto che sia defunto, anche da diversi anni, può essere tutelata in giudizio, laddove sia stata lesa, anche dai congiunti del medesimo.
Il Diritto di immagine e violazione nel settore pubblicitario e nella cronaca giornalistica
Si è detto che la pubblicazione dellâimmagine altrui è di regola vietata laddove non vi sia il consenso dellâinteressato.
Le ipotesi piĂš frequenti di lesione del diritto allâimmagine si rinvengono:
- nel settore pubblicitario â utilizzo dellâimmagine per la commercializzazione di prodotti ;
- in quello della cronaca giornalistica.
A) Diritto di immagine e violazione nel settore pubblicitario e nella cronaca giornalisticaÂ
La circostanza che i dati personali siano stati resi noti alla stampa, direttamente dagli interessati, in una pregressa occasione, non ha valore di consenso tacito al trattamento, in riferimento anche a contesti differenti e ulteriori dalla loro originaria pubblicazione.
Lâinteressato può essere contrario allâulteriore e piĂš ampia diffusione dellâinformazione che sia giĂ stata resa nota, dovendosi ritenere che la deroga prevista dalla legge (art. 137, ultimo comma, D.Lgs. 30.6.2003, n. 196) concerna solo lâessenzialitĂ del dato trattato e non anche lâinteresse pubblico alla sua diffusione â del quale, peraltro, va apprezzata autonomamente lâidoneitĂ .
Nellâenunciare il principio, la S.C. ha ritenuto irrilevante che le sembianze ed i dati della figlia minore fossero stati giĂ diffusi in precedenza direttamente dagli interessati, cosĂŹ come si è ritenuta non divulgabile la foto della palazzina di residenza, trattandosi di una piccola localitĂ , che consentiva una facile ricostruzione dellâindirizzo della privata dimora.
B) La casistica
In proposito la casistica vagliata dalla giurisprudenza è estremamente varia.
I giudici hanno per esempio ritenuto lesiva del diritto allâimmagine la pubblicazione non autorizzata delle fotografie di una presentatrice televisiva sulla copertina di una rivista pornografica (A. Milano 21.5.2002).
Analogamente è stata reputata illecita lâutilizzazione dellâimmagine di un personaggio noto, avvenuta senza il consenso dellâinteressato, per la realizzazione della copertina di un libro.
Anche la pubblicazione non autorizzata su stampa periodica di unâ immagine prelevata da un sito internet costituisce violazione del diritto allâimmagine.
Analogamente, la divulgazione non autorizzata del ritratto per fini pubblicitari è illecita anche quando avvenga su internet.
In tal caso rispondono dei danni in via solidale sia il soggetto che ha utilizzato lâimmagine per la propria attivitĂ promozionale, sia il titolare del dominio del sito Internet nel quale è avvenuta la pubblicazione.
Il valore evocativo di un personaggio famoso nel diritto di immagine
La tutela dellâimmagine della persona fisica comprende anche elementi non direttamente riconducibili alla persona nota. Parliamo, per esempio, dellâabbigliamento, degli ornamenti, del trucco, anche indossati da una modella-sosia che ne riproduce gli elementi essenziali del personaggio famoso. Questo perchĂŠ, nella mente del consumatore, essi richiamano immediatamente e direttamente quel personaggio cui essi sono legati.
Lâuso del sosia
Lâutilizzo non autorizzato di una sosia, che impieghi gli elementi caratterizzanti il personaggio di Audrey Hepburn impersonificato in âColazione da Tiffanyâ senza il consenso degli eredi, costituisce violazione del diritto allâimmagine ex art. 10 c.c. in quanto oggetto di tutela sulla base della normativa civilistica e dei relativi fondamenti costituzionali (art. 2 Cost.).
Chi lo dice?
Il Tribunale di Milano si è pronunciato in favore della tutela del diritto di immagine dellâattrice. Con sentenza n. 766 del 21 gennaio 2015, a conclusione della causa promossa dagli eredi di Audrey Hepburn nei confronti di Caleffi S.p.a., ha riconosciuto lâindebito utilizzo non del ritratto e delle fattezze della Hepburn, ma di alcuni elementi che, anche se non direttamente riferibili a lei sola, per la loro peculiaritĂ e il loro valore evocativo sono idonei a richiamare in via immediata nella percezione del pubblico lâattrice, alla quale tali elementi (abbigliamento, ornamenti, acconciatura) sono ormai indissolubilmente collegati.
La decisione conferma un orientamento giurisprudenziale unanime che riconosce il valore evocativo di quegli elementi iconici che immediatamente richiamino nellâimmaginario collettivo personaggi noti al pubblico.
Nella sua campagna Caleffi ha operato una ricostruzione fotografica di un contesto e di un personaggio (interpretato da una modella) che, a detta degli eredi dellâattrice, riprendeva elementi e ambientazione idonei a richiamare nella mente del pubblico lâimmagine di Audrey Hepburn nella celebre sequenza dellâopera cinematografica âColazione da Tiffanyâ in cui lâattrice, vestita in abiti eleganti, è intenta ad osservare la vetrina della nota gioielleria Tiffany a New York.
Caleffi si è difesa sostenendo che la propria campagna mostrava esclusivamente una modella (non un sosia dellâattrice) che voleva rappresentare una donna elegante intenta ad osservare la vetrina di una gioielleria e che, pertanto, non sussisteva una violazione del diritto di immagine di Audrey Hepburn, non avendo la campagna utilizzato il ritratto o le fattezze dellâattrice.
Il diritto di immagine e il valore evocativo di elementi anche non appartenenti al personaggio noto: i precedenti
La decisione della Pretura di Roma del 1984 ha riconosciuto la lesione del diritto dâimmagine di Lucio Dalla per essere stati riprodotti, in una campagna pubblicitaria, un copricapo a zucchetto di lana e di un paio di occhialetti a binocolo (prediletti dal noto cantautore).
Successivamente, la sentenza della Cassazione n. 2223 del 12 marzo 1997, che aveva disatteso la decisione del giudice di merito e di appello che aveva negato la violazione dei diritti della personalità di Totò da parte di Sperlari, per avere la stessa utilizzato un marchio costituito dalla parola Totò e dalla riproduzione stilizzata di alcuni elementi fisionomici (naso storto e occhi a mandorla) tipici del noto attore napoletano, per contraddistinguere una linea di cioccolatini.
La Cassazione ha affermato che in tale caso fosse necessario valutare se lâimmagine, ancorchĂŠ stilizzata e non figurativa dellâattore, risultasse evocatrice della identitĂ personale dello stesso, ancora vivente nella realtĂ dello spettacolo cinematografico e televisivo, con lâintento di far riverberare la simpatia dei consumatori verso quellâattore sul prodotto reclamizzato, sfruttandone cosĂŹ la notorietĂ .
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Per contribuire al ripristino dellâimmagine violata, il giudice su istanza di parte, può ordinare la pubblicazione della sentenza in uno o piĂš giornali a spese della parte soccombente.
Va segnalato che una parte della dottrina sostiene lâapplicabilitĂ degli strumenti di tutela (azione inibitoria, sequestro, ecc.) predisposti per il diritto dâautore dagli artt. 156 ss., L. 22.4.1941, n. 633 (legge sul diritto dâautore) anche ai diritti relativi al ritratto.
Va ricordato che il divieto di pubblicazione del ritratto altrui è sanzionato anche penalmente nel caso di immagini attinenti alla vita privata che siano state indebitamente riprese nellâabitazione altrui o in un altro luogo di privata dimora. Tale reato è punibile a querela della persona offesa; tuttavia si procede dâufficio se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.