Lucio Battisti: Emozioni in Tribunale
Il 9 settembre 2018 è stato il ventennale della morte di Lucio Battisti. Morto a 55 anni, stroncato da una malattia, solo per un caso l’anniversario della sua scomparsa coincide con la notizia che potrebbe forse trovare fine la difficilissima e intricatissima, nonché lunghissima, battaglia legale per la sua musica.
Battisti ha costruito la sua leggenda sulla sua musica e sulla sua assenza. Detestava la pubblicità e i riti della comunicazione. La sua ultima, storica apparizione alla tv italiana è datata 23 aprile 1972: il programma era “Studio 10”. Dopo aver presentato in playback “I giardini di marzo” si lanciava in un duetto con Mina. Qualche anno dopo sceglierà la via della chiusura totale a incontri, interviste, esibizioni lasciando parlare solo i suoi dischi. Il resto è stato, fino alla fine, impenetrabile riservatezza.
Tutto mi spinge verso una totale ridefinizione della mia attività professionale. In breve tempo ho conseguito un successo di pubblico ragguardevole. Per continuare la mia strada ho bisogno di nuove mete artistiche, di nuovi stimoli professionali: devo distruggere l’immagine squallida e consumistica che mi hanno cucito addosso. Non parlerò mai più, perché un artista deve comunicare solo per mezzo del suo lavoro. L’artista non esiste. Esiste la sua arte.
(1979, ultima intervista di Lucio Battisti (5/3/43-9/9/98))
Ma torniamo al caso giudiziario con il quale ho aperto l’articolo. Si tratta dei diritti dei 12 album più amati e conosciuti della carriera di Battisti: quelli incisi con i testi di Mogol. Tutto nasce dalla decisione di Grazia Letizia Veronese di non autorizzare la diffusione della musica del marito se non per vinili e cd. divieto di sfruttamento per pubblicità, colonne sonore, omaggi, perfino festival. Forse in linea con quello che avrebbe voluto il marito?
E cosi arriviamo al tema avvincente: la diffusione su Internet. Un NO deciso alle piattaforme di streaming, il che significa una enorme potenzialità commerciale, non sfruttata, di questo catalogo.
Lucio Battisti: La battaglia legale per i diritti d’autore
Se non conosci la vicenda giudiziaria te la riassumo in poche righe. La società Acqua Azzurra, proprietaria dei diritti di tutte le canzoni pubblicate dal 1969 al 1980 (con una rendita di circa 800 mila euro l’anno), vede da una parte la vedova Grazia Letizia Veronese e il figlio Luca, e dall’altra Mogol e la Universal Ricordi, del gruppo francese Vivendi di Vincent Bolloré. Le incomprensioni fra le parti hanno portato a cause di risarcimento, fino all’inevitabile messa in liquidazione nel 2016 per il mancato raggiungimento di un voto a maggioranza qualificata (dove il 56% degli eredi Battisti non sarebbe stato sufficiente). Ma i problemi non sono finiti lì: la gestione dei liquidatori nominati dagli azionisti è stata messa a dura prova, costringendo i due alle dimissioni e a contattare il Tribunale delle Imprese, che ha deciso di nominare un commissario.
Ecco dunque la novità: vista l’impossibilità di arrivare a una soluzione, il Tribunale di Milano si è affidato a un esperto, affidandogli
tutti i poteri di legge volti alla miglior liquidazione della società (Le edizioni Acqua Azzurra, di cui sono soci tutti i soggetti citati sopra), nessuno escluso, che eserciterà nella sua piena discrezionalità e responsabilità senza necessità di autorizzazione alcuna dei soci, compresa la possibilità di concedere licenze di sfruttamento economico delle opere anche online
Lucio Battisti: Musica e diritti d’autore online
La musica di Lucio Battisti potrebbe essere diffusa online e dunque finire a disposizione anche di quel pubblico che ormai da tempo non utilizza i supporti fonografici. In alternativa o in concorso con la vendita in blocco del catalogo editoriale, ci sarà la possibilità di concedere licenze di sfruttamento economico delle opere “anche online”. Fa una certa impressione che la rievocazione di Lucio Battisti coincida con le notizie che vengono da un tribunale. Per la musica non è certo una novità.
Pensa per fare solo qualche nome, a quanto accaduto a George Michael, deceduto il giorno di Natale del 2016. È stata subito guerra tra le sorelle del cantante e Fadi Fawaz, che accampava diritti sull’eredità e vive in una delle case di George vicino a Regent’s Park (valore sei milioni di sterline).
Anche la gestione del catalogo di Prince ha creato non pochi scompigli, tra gli eredi. Questi ultimi hanno affidato la gestione del catalogo dell’artista al gruppo editoriale Universal Music Publishing tramite un accordo, valido a livello mondiale, da 31 milioni di dollari (più di 27,7 milioni di euro). A Universal, in un secondo momento, è stato anche assegnato il diritto di pubblicare in esclusiva i dischi di Prince pubblicati per la NPG Records, l’etichetta che fondò negli anni ’90 dopo aver interrotto i rapporti con Warner (major alla quale era precedentemente legato).
Controllo sui diritti anche per Frank Zappa, la cui moglie, dalla morte dell’artista, ha curato per lui tutto suo il patrimonio discografico e la sua sterminata produzione musicale. La donna, nel 2008, aveva citato in giudizio gli organizzatori di “Zappanale”, il festival mondiale in cui ogni anno per tre giorni in Germania un pubblico venuto da tutto il mondo va in estasi ascoltando sosia e mini rockband improvvisate eseguire la musica del maestro. Due interpretazioni opposte del rapporto tra diritti d’ autore e libertà di riesecuzione della musica. “Non è solo questione di soldi”, diceva Gail Zappa. “Se si fa domanda per ottenere un marchio registrato, è per proteggere le opere di una persona – ho la sensazione che la gente oggi non sappia più chi è stato Frank Zappa, e questo è preoccupante”. E così, combattiva e irriducibile, la vedova aveva fatto causa alla “Zappanale” chiedendo 150 milioni di euro per i danni già fatti, e altri 250 se i fan continueranno a suonare e a vendere gadget. Il marchio è detenuto dalla Zappa family trust.
Ancora tu: ma non dovevamo vederci più…
Ma torniamo a Battisti. In fondo il sodalizio con Mogol si è interrotto perchè proprio Mogol pretendeva di dividere al 50% i diritti delle canzoni scritte insieme. E bisogna ricordare che Battisti non è soltanto quello con Mogol. Nell’attesa che la Corte d’Appello si pronunci sul risarcimento di 2,6 milioni di euro riconosciuto a Mogol nel 2016, e mentre la Universal, spera ancora di poter uscire dalla liquidazione, la situazione resta complessa e la guerra non è ancora finita.
Il Comune di Molteno può usare il nome e l’immagine di Lucio Battisti per un evento?
Risponde la Corte di Appello di Milano Sez. spec. propr. industr. ed intell., Sent., 09-08-2013 nel processo che ha visto coinvolti gli eredi del noto artista e il Comune.
Lucio Battitsi non amava che il suo nome o immagine venissero sfruttati per fini pubblicitari o di propaganda politica e malgrado fosse a conoscenza di tale volontà (ed il Sindaco avesse promesso in un’ intervista di rispettarla), l’amministrazione comunale aveva nel 1999, organizzato una kermesse che fin dal titolo “Un’ avventura, le emozioni”, evocava due note canzoni del cantante. Irrispettosa del dolore profondo della famiglia, nella quale il nome e l’ immagine di Lucio Battisti erano stati saccheggiati, in violazione dei suoi diritti alla personalità, per finalità di lucro e propaganda politica.
Malgrado le continue rimostranze e diffide della famiglia, l’iniziativa veniva ripetuta -sia pure senza utilizzare più l’immagine di Battisti nei manifesti- negli anni 2000-2005.
Da tempo, la giurisprudenza ha sottolineato come il diritto alla propria identità contro qualsiasi lesione pregiudizievole di diritti morali o patrimoniali legati al nome o all’immagine sia ritenuto meritevole di tutela sulla base dell’art. 2 Cost., anche indipendentemente da una lesione all’onore, al decoro o alla reputazione della persona.
La stessa Suprema Corte si è espressa affermando che,
pur mancando una lesione all’onore o alla reputazione, (…)… la divulgazione non autorizzata del ritratto di una persona può ledere il suo diritto alla riservatezza, producendo l’effetto non desiderato della strumentalizzazione dell’immagine per la penetrazione sul mercato del prodotto o servizio cui l’immagine medesima e’ ricollegata…” (Cass. n. 3769/85).
Tale lesione può avvenire anche attraverso un qualsiasi uso indebito del nome o dell’immagine altrui, consistente nel far credere l’esistenza di un qualsiasi collegamento tra usurpatore e titolare del diritti” (cfr. Cass.18218/09).
In conclusione, l’uso indebito del nome o dell’immagine altrui, senza il dovuto consenso degli aventi diritto (cfr. art. 96 L.A.), può sortire il duplice effetto di violare le prerogative di sfruttamento economico degli aventi diritto e di lederne l’identità personale, intesa come “patrimonio etico, professionale e culturale dell’interessato”, che ricomprende il diritto a non vedere la propria persona (e fama) coinvolti (…) in eventi che non si condividono, anche se solo per le modalità espressive.
In concreto, l’ Amministrazione Comunale di Molteno, per finalità che certamente eccedono il semplice interesse collettivo ad una maggiore conoscenza del noto cantante e della sua opera (quali potrebbero essere una mostra o un convegno) ha utilizzato immagine e nome del suo noto concittadino per realizzare una kermesse, con animazione per bambini, spettacoli di gruppi e cantanti, premio letterario, gazebo, ristorazione, esibizioni bandistiche (v. rassegna stampa prodotta dagli attori) con effetti se non strettamente commerciali, quanto meno di propaganda politica e turistica (i cui ritorni economici appaiono evidenti), anche in ragione dell’evidenza ottenuta sui media.
Si tratta quindi di un uso di nome ed immagine che eccedono gli ambiti di libertà, per superiori finalità di informazione, scientifiche e culturali e che, come tale, necessitava del consenso degli aventi diritto.
Analogamente va considerato l’uso dei titoli di due notissime canzoni di Battisti per denominare l’iniziativa comunale di cui si controverte.
Come è noto, l’art. 100 L.A. tutela il titolo nella sua funzione identificativa dell’opera, quale accessorio dello stesso. Laddove il titolo, come nel caso che ci occupa, utilizzi termini generici e d’ uso comune, va ammesso anche in questo campo un fenomeno di acquisto di forte capacità individualizzante in virtù dell’uso che ne è stato fatto (secondary meaning). Ora, indubbiamente “Un’ avventura” ed “Emozioni” sono termini che in sé considerati evocano, nell’immaginario collettivo, immediatamente le omonime canzoni di L.B..Certamente, la proteggibilità del titolo, quale segno distintivo, non dovrebbe estendersi anche alla riproduzione su opere di specie e carattere così diverso da escludere ogni tipo di confusione. Tuttavia, in questo caso, pare al Tribunale che sia necessario riguardare al segno non sotto il profilo della lecita privativa conferita nei confronti delle opere concorrenti, ma sotto quello (ormai preponderante anche in materia commerciale) di strumento di comunicazione e quindi di evocazione del ricordo del titolare nel pubblico.
Pertanto, anche l’uso che il Comune di Molteno ha fatto dei due titoli di canzoni di Battisti -per contrassegnare un’ iniziativa con le caratteristiche sopra evidenziate-senza il consenso delle società titolari del diritto di disporne, appare indebito.
Venendo, comunque, al merito, la gratuità non potrebbe assurgere a criterio discriminante della condotta di chi utilizza l’immagine della persona senza il suo consenso.
Anche in assenza di scopo di lucro, l’utilizzazione dell’immagine altrui potrebbe configurarsi come illecita, dato che essa non viola solo diritti di natura patrimoniale, ma anche valori della persona costituzionalmente garantiti.
Al massimo, si potrebbe affermare che lo scopo di lucro rende inapplicabili le esimenti previste dall’art. 97 L.d.A.. In ogni caso, il Comune di Molteno, avrebbe confessato l’illiceità della propria condotta, almeno con riferimento alla prima edizione della manifestazione del 1999, relativamente all’uso dell’immagine del defunto, cessato, a seguito dell’intimazione degli odierni appellati e con inequivoco riconoscimento dell’illiceità della relativa condotta, nelle successive edizioni. Rispetto al fine lucrativo, esso emergerebbe dai bilanci del Comune, che registrano entrate, per lo più derivanti da sponsorizzazioni, per un importo complessivo di Euro 233.424,45. Il fatto che il Comune di Molteno, relativamente alla manifestazione, abbia sempre registrato un disavanzo tra entrate e uscite sarebbe ininfluente, dovendosi ricollegare tale circostanza a profili di correttezza della gestione da parte del Comune. Infatti, il concetto economico di lucro non andrebbe confuso con quello di utile. L’assenza di quest’ultimo non pregiudicherebbe l’esistenza del primo, consistente nelle entrate prodotte dalla manifestazione. Infine, la lettura data dal Tribunale all’art. 100 L.d.A. andrebbe apprezzata per aver esteso la tutelabilità del titolo dell’opera oltre la sua funzione meramente descrittiva.
Il fine e la natura della manifestazione vengono in rilievo, infine, anche rispetto al giudizio di liceità dell’uso dell’immagine di L.B. nella locandina della prima edizione dello stesso. È infatti corretto quanto affermato dagli eredi, laddove gli stessi sostengono che l’assenza di un fine di lucro non dimostra, di per sé, il fine culturale dell’evento e che, al contrario, anche un evento culturale, se organizzato a preminente fine commerciale, si pone al di fuori delle esimenti previste dall’art. 97 L.d.A.. Da quanto sopra esposto discende la necessità, ai fini del decidere, di valutare natura e finalità della kermesse “Un’avventura, le emozioni”. Al contrario di quanto sostenuto dalle parti appellate, tale indagine è ammissibile.
Sulla base della documentazione agli atti, la Corte ritiene che la manifestazione per cui è causa abbia natura e finalità essenzialmente culturali e commemorative. Al di là del valore culturale, e non solo ricreativo, delle esecuzioni musicali che hanno scandito tutte le rassegne per cui è causa, il programma delle stesse ha previsto anche mostre e dibattiti, il cui effettivo svolgimento è asseverato da numerosi articoli di giornale depositati in atti.
In conclusione, la Corte ritiene che il comportamento del Comune di Molteno non sia censurabile né sotto il profilo del diritto all’immagine, e in riforma dell’impugnata sentenza, da tutte le domande contro lo stesso proposte e relativi capi di condanna, risarcitoria e inibitoria.
Sulla domanda di risarcimento proposta dal Comune di Molteno. Ritiene la Corte che la pubblicazione, a cura del Comune e a spese degli attori, sui quotidiani “La Provincia di Lecco” e “Corriere della Sera”, a caratteri doppi del normale, del dispositivo della presente sentenza, esclusi i capi relativi alle spese di lite dei due gradi di giudizio, sia integralmente satisfattivo del pregiudizio all’immagine subito dal Comune. Ritenuto assorbito e in ogni caso rigettato ogni altro motivo d’appello, la sentenza del Tribunale di Milano deve essere integralmente riformata, nei termini di cui al dispositivo e per i motivi di cui sopra.
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