La sentenza Tribunale di Milano n. 9423/2017 ha riconosciuto che anche i metodi di allenamento, la cui forma espressiva si concreti in parti testuali, in grafici, in disegni e in tabelle, possono essere protetti da copyright, ai sensi della legge sul diritto d’autore.
PIZZOLATO, ex maratoneta allenatore atletico, ha citato in giudizio un suo ex allievo che ha utilizzato i suoi metodi di allenamento riproponendoli ad altri atleti amatoriali.
Il presupposto? La creatività e la tutelabilità ai sensi della normativa del diritto d’autore degli scritti e degli elementi grafico/testuali la cui riproduzione è stata contestata dalle parti attrici. In ordine a tale profilo, infatti, il convenuto ha sostenuto l’inapplicabilità di tale tutela ove i testi considerati abbiano contenuti già noti ed utilizzati anche da terzi.
Tale tesi tuttavia – al di là della verifica del suo effettivo fondamento in fatto – non è stata convincente, anche in base alla giurisprudenza che si è venuta formando in ordine alla valutazione del presupposto di creatività posto dall’art. 1 L.A. a fondamento della tutela del diritto d’autore.
Creatività e creazione
Secondo tale giurisprudenza il concetto giuridico di creatività non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un’oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell’art. 1 L.A. Un’opera dell’ingegno può ottenere protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore. La creatività non può essere esclusa soltanto perché l’opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia. La creatività non è infatti costituita dall’idea in sé, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere che sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende e che, in quanto tale, rileva ai fini della protezione (così Cass. 25173/11; v. anche Cass. 7477/17).
La forma espressiva della creatività
Per ciò che attiene dunque alla forma espressiva rispetto alla quale va verificata la sussistenza del presupposto di creatività, essa può esprimersi sul piano del diritto d’autore laddove comunque sia possibile una scelta discrezionale tra alternative espressive anche in relazione a possibili opzioni di sistematizzazione e di illustrazione di contenuti già noti. Va altresì precisato – per ciò che attiene in via generale ai temi evocati nella presente controversia ed in particolare rispetto alla contestazione di plagio svolta dalle parti attrici – che potrebbe in via astratta essere richiamata la nozione di opera derivata di cui all’art. 4 L.A. al fine di opporre alle contestazioni di indebita riproduzione di elementi testuali un’autonoma tutela delle opere contestate, fattispecie che potrebbe attribuire all’autore di queste ultime un diritto esclusivo morale e di utilizzazione economica. Tuttavia l’opera derivata si caratterizza per un’elaborazione creativa dell’opera originale e si differenzia, pertanto, dalla contraffazione, che consiste nella riproduzione dell’opera originale con differenze di mero dettaglio, come tali scevre di apporto creativo, e dirette solo a nascondere la contraffazione. Peraltro, lo sfruttamento dell’opera derivata senza la preventiva autorizzazione dell’autore di quella originaria darebbe diritto a quest’ultimo ad ottenere il risarcimento del danno (v. Cass. 11464/15).
Il plagio e l’opera derivata: differenze
Le parti attrici hanno contestato al convenuto l’indebita e pedissequa riproduzione dei testi, in particolare:
- a) paragrafo “Regole dello stretching” contenuto nel volume “Correre… secondo Orlando Pizzolato” (pag. 218: v. doc. 6 attrici), in quanto riportato integralmente sia in dispense tecniche consegnate dal convenuto ai suoi clienti (docc. 7 e 8 attrici), sia in un’intervista (docc. 9 e 38 attrici) e in un articolo redatto dal GORNATI per un sito web (doc. 10 attrice);
- b) brano denominato “Sprint in salita” redatto dal PIZZOLATO (docc. 1 e 12 attrici);
- c) brano denominato “Consigli alimentari sulla dieta da seguire” redatto dal PIZZOLATO per i suoi allievi (docc. 1 e 13 attrici);
- d) schede personali con tabelle (doc. 14 attrici);
- e) sezione delle schede personali denominata “Dove e come puoi migliorare” (doc. 14 attrici);
- f) sezione delle dispense denominata “Analisi del coefficiente di rendimento” (docc. 14 e 15 attrici);
- g) tabella su “Ritmi d’allenamento” (doc. 16 attrici);
- h) disegni esplicativi degli esercizi realizzati dal PIZZOLATO (docc. 1 e 13 attrici);
- i) brano denominato “La reintegrazione” (docc. 1, 13 e 31 attrici);
- l) presentazione del “Test dei 7 minuti” elaborato dal PIZZOLATO (docc. 17 e 31 attrici);
- m) articolo “Effetti del freddo” (doc. 18 attrici);
- n) rielaborazione eseguita dal PIZZOLATO del “Test Conconi” (docc. 2, 19 e 31 bis attrici);
- o) articolo del PIZZOLATO denominato “Bevande” (docc. 1, 10, 40 attrici);
- p) dispense tecniche (docc. 11, 36, 37, 38, 38 bis attrici);
- q) tabelle di allenamento (doc. 34 attrici).
Quanto agli illeciti concorrenziali contestati allo stesso convenuto:
- r) e-mail contenente frasi estrapolate dal testo di presentazione degli stages del PIZZOLATO (doc. 35 attrici);
- s) schede di iscrizione allo stage (doc. 34 attrici); t) foglio notizie dello stage (doc. 34 attrici).
Quanto alla proteggibilità dei testi innanzi elencati in base alla disciplina della legge sul diritto d’autore e in ragione dei criteri generali innanzi riportati, deve ritenersi che le contestazioni svolte dal convenuto non possano escludere l’applicabilità della tutela invocata alle parti attrici nei limiti di seguito stabiliti.
Quanto al brano “Regole dello stretching” la stessa comparazione eseguita dal convenuto – in particolare con analogo brano a suo tempo scritto da Bob Anderson (doc. 22 convenuto) – mostra con tutta evidenza che i medesimi principi base, peraltro non del tutto coincidenti con quelli esposti dal PIZZOLATO nel suo brano (v. ad esempio il diverso tempo di mantenimento dell’allungamento), sono esposti secondo una modalità espressiva diversa, sufficientemente autonoma da quella del testo precedente pur nell’illustrazione delle stesse tecniche. In effetti non è dato cogliere nel confronto proposto dal convenuto alcuna effettiva riproduzione delle medesime frasi già utilizzate dall’Anderson, al di là di singoli termini necessari per l’esposizione delle regole. Altri documenti prodotti dal convenuto non risultano utili rispetto alla valutazione in questione in quanto non antecedenti all’opera del PIZZOLATO o senza specifica datazione.
Per ciò che attiene all’articolo del PIZZOLATO “Bevande” in effetti non vi è contestazione da parte del convenuto di carenza di originalità fondata su specifica documentazione, al di là della considerazione della generale conoscenza dei principi richiamati. Rispetto agli altri materiali di provenienza dalle parti attrici le contestazioni di carenza di creatività svolte dal convenuto – specifiche e documentali, fondate su documenti effettivamente anteriori e non limitate alla mera considerazione della generale conoscenza dei principi esposti – sono state di fatto delimitate alle questioni relative all’“Analisi del coefficiente di rendimento”, al cd. “Test Conconi” e al “Test dei 7 minuti”. In effetti il testo e le tabelle relative al “Test Conconi” elaborate dal PIZZOLATO risultano di fatto scarsamente significative rispetto all’individuazione di un seppur minimo livello di creatività nella elaborazione e nella presentazione grafica dei parametri di riferimento e del diagramma cartesiano che visualizza la rappresentazione dei dati rilevati in connessione tra loro. Trattasi sostanzialmente di una mera applicazione dei principi propri di tale tipo di test, priva di una autonoma originalità rappresentativa dei dati ricavati ed esposti.
La paternità del “test dei 7 minuti”
Quanto al “Test dei 7 minuti” di cui il PIZZOLATO ha rivendicato l’ideazione e lo sviluppo, la tesi del convenuto secondo la quale in realtà il test sarebbe stato elaborato dallo studioso francese Péronnet non ha trovato in realtà specifica conferma da documenti anteriori all’utilizzazione dello stesso da parte dell’attore, il quale ha peraltro depositato anche una corrispondenza intercorsa con lo stesso Péronnet che smentirebbe tale diversa paternità (v. doc. 43 attrici). Peraltro lo stesso convenuto nei suoi scritti conclusionali non pare insistere ancora su tale tesi, salvo argomentare – con singolare ribaltamento delle sue posizioni svolte in relazione alle altre contestazioni delle attrici – che la tutela del diritto d’autore si appunta non già sulle idee, metodi e procedimenti bensì sulle forme espressive utilizzate per divulgarli. Quanto all’“Analisi del coefficiente di rendimento” parte convenuta nel costituirsi in giudizio aveva dedotto che le spiegazioni, le tabelle ed i valori di riferimento per tale analisi erano universalmente noti e reperibili su molti siti web in quanto utili a consentire ad allenatori ed atleti di eseguire autonomamente tale analisi. Tuttavia il PIZZOLATO ha rilevato che i documenti indicati dal convenuto non erano affatto pertinenti rispetto alle tabelle originate dall’analisi del coefficiente di rendimento che egli aveva creato, posto che essi si limitano ad eseguire un mero calcolo aritmetico fondato sulla considerazione dell’età e del sesso dell’atleta. Il metodo ideato dal PIZZOLATO – e riprodotto nelle sue tabelle e in maniera identica a quelle pubblicate dal convenuto nelle pubblicazioni contestate – mette invece in relazione una determinata prestazione con la massima prestazione raggiunta da un atleta di pari sesso ed età nella medesima categoria a livello mondiale, metodo non rilevabile in alcuno dei documenti che secondo il convenuto dovrebbero evidenziare la non originalità dello stesso e delle sue rappresentazioni grafiche. Dette deduzioni di parte attrice risultano fondate sulla base dell’esame della documentazione in questione e peraltro lo stesso convenuto ha omesso nei suoi scritti conclusionali di riprendere in alcun modo le sue contestazioni svolte in relazione a tali materiali.
Copiare i testi
Se dunque la tutelabilità delle forme espressive e – in alcuni casi – dei contenuti degli scritti riconducibili al PIZZOLATO deve essere riconosciuta nei limiti innanzi indicati, l’esame della documentazioni in atti permette di rilevare che effettivamente parti intere di detti testi sono stati pedissequamente copiati da parte del convenuto ed inseriti nei propri documenti diffusi al pubblico o trasmessi ai suoi clienti. Tali copiature presentano diverse ampiezze e correlativamente minore o maggiore portata lesiva a seconda della rilevanza obbiettiva del testo copiato, valendo per gli episodi di minor rilievo offensivo piuttosto a confermare la condotta complessiva del convenuto di ripercorrere e riprendere nel suo complesso le modalità di comunicazione attuate dal PIZZOLATO nell’elaborazione del suo metodo di allenamento e di rapporto con gli atleti. In tale contesto si registrano dunque episodi di minima entità (in particolare: il messaggio di benvenuto al Running4you, che ha ripreso nelle sue soli brevi frasi di esordio l’analogo messaggio relativo al programma Winning Program delle parti attrici, in doc. 15 a-c fasc. attrici) in un quadro complessivo che invece dimostra un’estesa ripresa sostanzialmente ed in gran parte letterale di interi periodi e contenuti dei materiali elaborato dal PIZZOLATO. In tale contesto le indebite e pedisseque riproduzioni eseguite dal GORNATO vanno individuate in misura del tutto significativa e rilevante – per estensione ed importanza nel contenuto informativo di ciascuno di detti documenti – nella comparazione dei seguenti documenti per ciò che attiene alle parti evidenziate dalle parti attrici nei loro atti difensivi. Rispetto a detti documenti deve dunque essere confermata la sussistenza dei presupposti relativi alla violazione dei diritti morali e di utilizzazione economica spettanti al PIZZOLATO e – limitatamente ai diritti di sfruttamento economico relativi ai brani indebitamente ripresi dal volume “Correre… secondo Orlando Pizzolato” – all’attrice EDITORIALE SPORT ITALIA s.r.l.
La concorrenza sleale
Le domande di concorrenza sleale svolte dall’attrice WINNING PROGRAM s.a.s. – unitamente alle altre parti attrici – devono dunque essere respinte. Le condotte attribuite al GORNATO sono state contestate dalle parti attrici – in particolare da WINNING PROGRAM s.a.s. – anche sotto il profilo della concorrenza sleale. In particolare è stata addebitata sotto tale profilo al convenuto il fatto che egli effettuasse gli stages e i clinic day nelle medesime località già individuate precedentemente da Pizzolato per svolgere le medesime attività. In tali occasioni il GORNATI avrebbe distribuito ai propri atleti materiale copiato da pubblicazioni o dispense di Pizzolato, quali il testo solitamente proposto da Pizzolato in presentazione dei propri stages (cfr. doc. 35 fasc. attrici), la scheda di iscrizione agli stages (doc. 34 e-f fasc. attrici), il foglio-notizie relativo ai medesimi stages (doc. 34 g-h fasc. attrici).
Non ritiene il Collegio di aderire a tale rappresentazione.
Invero la scelta della medesima località per svolgere sedute di allenamento e di preparazione atletica non pare di per sé essere riservata ad un solo soggetto, risultando la scelta di uno specifico luogo anche legata alla valutazione delle sue oggettive caratteristiche ambientali e climatiche nonché di eventuali favorevoli capacità organizzative in relazione alla specifica attività sportiva oggetto degli stages previsti. Anche il materiale di documentazione, proposta ed organizzativo di detti stages diffusi rispettivamente dalle parti in causa non pare potersi considerare in sé nei loro contenuti possibile oggetto di una rivendicazione di esclusività sul piano del rapporto concorrenziale tra detti soggetti.
Le schede di iscrizione
Pur dando atto che le schede di iscrizione rivelano un identico contenuto, va infatti rilevato che esso appare comunque necessariamente funzionale alle esigenze organizzative dello stage di riferimento e dunque unicamente destinato a raccogliere le informazioni identificative del candidato e le sue esigenze logistiche successive alla richiesta di partecipazione e dunque senza alcun ruolo rispetto alla presentazione del corso all’esterno o allo stimolo in senso promozionale all’adesione allo stesso. Se dunque dette schede integrano un mero documento interno di natura organizzativa – senza dunque alcuna influenza sul piano del corretto svolgimento dell’attività concorrenziale tra le parti – anche la considerazione delle limitate e sostanzialmente irrilevanti frasi che risultano comuni ai fogli-notizie diffusi dalle parti consente di escludere la sussistenza di un’effettiva lesione del rapporto concorrenziale tra le parti.
Il risarcimento del danno
Quanto alle domande di risarcimento del danno, conseguenti alla riconosciuta responsabilità del convenuto GORNATO in relazione agli illeciti in tema di diritto d’autore innanzi riconosciuti sussistenti in danno del PIZZOLATO e dell’ EDITORIALE SPORT ITALIA s.r.l., deve rilevarsi che esse sono state formulate dalle parti interessati in via equitativa ex art. 1226 c.c. né in corso di causa sono state svolte specifiche attività di natura istruttoria o depositati documenti che effettivamente siano suscettibili di consentire una specifica ed adeguata determinazione del danno. In effetti la concreta ed effettiva potenzialità lesiva dei comportamenti accertati appare difficilmente determinabile sulla base degli atti di causa, né sembra possibile individuare con la necessaria puntualità l’entità di eventuali pregiudizi di natura economica derivati in concreto in danno delle parti attrici dall’attività illecita svolta dal convenuto. Se dunque appare evidente che la liquidazione del danno debba necessariamente avvenire in via equitativa, stima pertinente alla fattispecie il Collegio – valutata l’entità dell’indebita riproduzione dei testi oggetto dei diritti delle parti attrici, la sostanziale riconducibilità di detti testi a principi comunque già noti nel settore, la presumibile durata e diffusività di dette utilizzazioni – delimitare nella somma complessiva di € 15.000,00 il danno risarcibile, al valore attuale della moneta e con interessi compresi fino alla data della presente sentenza.
Devono dunque essere emessi i provvedimenti di inibitoria nei confronti di parte convenuta all’ulteriore utilizzazione dei testi contestati, pronuncia comunque non inutile rispetto alla dedotta cessazione degli illeciti in considerazione dell’astratta possibilità di una ripresa anche parziale di tale condotta – ordine cui accede la penale per eventuali violazioni di tale inibitoria – oltre alla condanna al risarcimento del danno nella misura innanzi stabilita e all’ordine di pubblicazione della sentenza nei limiti e con le forme stabiliti in dispositivo. Non ritiene il Collegio di provvedere positivamente anche alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. richiesta dalle parti attrici, risultando la condotta processuale del convenuto non estranea od esorbitante rispetto alle sue necessità di difesa. Quanto alle spese di causa, ritiene il Collegio – in considerazione del complessivo contesto delle circostanze di causa e del carattere non arbitrario delle domande svolte, ancorchè respinte – di provvedere all’integrale compensazione delle spese del giudizio tra l’attrice WINNING PROGRAM s.a.s. ed il convenuto. Va invece condannato il GORNATI al rimborso delle spese sostenute dalle altre attrici nella misura specificata in dispositivo in ragione del principio di soccombenza
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