Copyright della Corsa
Ti piace correre?
Questa sentenza tratta di corsa ma anche di diritto morale d’autore, concorrenza sleale e uso di tabelle e metodi di allenamento originali. Se sei un allenatore atletico o un personal coach e sei sicuro di esserti inventato un nuovo allenamento, davvero originale, potrebbe interessarti questo articolo.
L’attore
Orlando PIZZOLATO, noto atleta specializzato nella corsa agonistica, si è ritirato da qualche anno da tale attività ed ha intrapreso l’attività di preparatore atletico. PIZZOLATO ha ideato programmi di allenamento per la corsa organizzando, sin dai primi anni ’90 dello scorso secolo, degli stages in località appositamente scelte per detti allenamenti. Nel 2005 – tramite la società attrice EDITORIALE SPORT ITALIA s.r.l. – ha pubblicato il libro “Correre… secondo Orlando Pizzolato” contenente tabelle e metodi di allenamento di propria originale ideazione.
Il convenuto
Andrea GORNATI aveva seguito, tra il 2004 ed il 2007, tale programma di allenamento sotto la guida del PIZZOLATO quale preparatore atletico. In tale periodo – all’insaputa dell’attore – aveva iniziato un’analoga attività di preparazione alla corsa con altri allievi amatoriali.
Le richieste
Lesione del diritto morale d’autore e concorrenza sleale
Hanno dedotto le parti attrici che il GORNATI, in tale attività , proponeva nel suo sito internet running4you.org programmi di allenamento copiati pedissequamente da quelli elaborati dal PIZZOLATO. Le parti attrici – preso atto della prosecuzione di tale attività nonostante le diffide trasmesse – hanno dunque chiesto la tutela del diritto morale d’autore proprio del PIZZOLATO sulle propria opera pubblicata e su altri materiali diversi, dei diritti di sfruttamento economico della stessa di cui EDITORIALE SPORT ITALIA s.r.l. è titolare per effetto della cessione a suo tempo eseguita dall’autore in relazione ai materiali oggetto di pubblicazione ed infine WINNING PROGRAM s.a.s. per concorrenza sleale in relazione allo svolgimento di stages nelle stesse località e negli stessi periodi ove erano svolti dal PIZZOLATO, per l’utilizzazione dei medesimi caratteri grafici e layout nelle dispense tecniche e di identiche moduli di iscrizione, fogli notizie e spiegazione test. Hanno dunque chiesto, nei confronti del convenuto Andrea GORNATI, che venisse ad esso inibita la prosecuzione delle condotte illecite dedotte ed il conseguente risarcimento del danno.
La difesa: le tabelle non erano cosi originali
Si è costituito in giudizio il convenuto, contestando la fondatezza delle contestazioni svolte dalle attrici – peraltro relative a condotte già cessate da tempo – in quanto le informazioni, materiali e tabelle erano di largo uso nel settore della preparazione atletica e comunemente utilizzati da tutti gli allenatori ed atleti. Dopo aver ricostruito i precedenti rapporti tra le parti ed i tentativi di composizione della controversia a suo tempo svolti nonché la propria storia professionale, il convenuto ha analizzato i singoli documenti oggetto delle contestazioni delle parti attrici rilevando che le prescrizioni ivi contenute erano rinvenibili in testi anche anteriori a quelli editi dal PIZZOLATO. Ha dunque contestato:
- la stessa possibilità di richiamare la tutela del diritto d’autore in ordine ai materiali contenuti nel libro delle parti attrici,
- l’inesistenza di effettiva riproduzione di altri materiali nonché di contenuti che possano ritenersi effettivamente originali.
Quanto alle condotte di concorrenza sleale contestate, ha rilevato che la natura fiduciaria e personale del rapporto tra allenatore ed atleta di per se stessa escluderebbe ogni possibilità di confusione tra le parti, peraltro operanti mediante l’utilizzazione di marchi diversi, mentre nessuna appropriazione di pregi altrui sarebbe stata da esso posta in essere tenuto conto che le località di svolgimento degli stages erano località generalmente note per le loro caratteristiche favorevoli per l’attività podistica insieme a diverse altre che le stesse parti utilizzavano. Ha concluso dunque per il rigetto delle domande svolte dalle parti attrici.
La decisione
Il Tribunale:
- ha accolto parzialmente le domande svolte dalle parti attrici Orlando PIZZOLATO e EDITORIALE SPORT ITALIA s.r.l. nei confronti di Andrea GORNATI, accertando l’indebita riproduzione ai sensi della legge sul diritto d’autore di parte di testi contenuti nel volume “Correre… secondo Orlando Pizzolato” e in altri testi diffusi in relazione allo svolgimento da parte del PIZZOLATO del suo metodo di allenamento Winning Program da parte del convenuto, ha inibito al convenuto Andrea GORNATI l’ulteriore utilizzazione in ogni forma di tali testi, disponendo a carico di questi la penale di € 500,00 per ogni violazione di detta inibitoria;
- ha condannato il convenuto Andrea GORNATI al risarcimento del danno in favore delle parti attrici Orlando PIZZOLATO e EDITORIALE SPORT ITALIA s.r.l. nella misura di € 15.000,00, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino all’effettivo saldo;
- ha respinto le ulteriori domande delle parti e dell’altra attrice WINNING PROGRAM s.a.s.;
- ha disposto la pubblicazione sulla home page del sito di parte convenuta www.running4you.org secondo modalitĂ che ne assicurino la chiara ed immediata visibilitĂ agli utenti e per trenta giorni a decorrere dalla notifica in forma esecutiva della presente sentenza a cura ed a spese del convenuto.
Vuoi sapere perchè? Qui trovi il testo integrale della sentenza n. 9423/2017 pubbl. il 20/09/2017 RG n. 36754/2015 Repert. n. 7553/2017 del 20/09/2017 altrimenti continua a leggere…
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