Al Bano vs. Michael Jackson: chi ha copiato per primo?

Albano contro Michael Jackson: chi ha copiato per primo?

Il trend topic di oggi è quello di DOMENICA LIVE. Durante la trasmissione Loredana Lecciso parla della sua relazione con il povero Al Bano e dice “Non voglio giudicare Romina”. Ok! Non giudichiamo Romina! Dedichiamo ad Albano. Ovviamente nulla possiamo dire circa le sue scelte amorose (anche perchè siamo avvocati e non consulenti matrimoniali, esperti in rapporti di coppia). Diciamo qualcosa, invece, sulle sue scelte autoriali.

Vi ricordate quando Albano sosteneva che Michael Jackson era un copione?

Correva l’anno 1999 e la Corte di Appello di Milano (App. Milano, 24/11/1999) negava al brano «I cigni di Balaka» di Albano Carrisi il «crisma» della tutelabilità. Il Brano di Albano era privo del carattere creativo richiesto dalla legge per accedere alla protezione. Nessun plagio dunque, da parte del brano «Will you be there» di Michael Jackson.

Quale è il requisito necessario minimo ai fini della tutelabilità dell’opera di ingegno nell’ambito del diritto d’autore?

E’ il carattere creativo dell’opera. In termini generali, il carattere creativo è da collegarsi ai concetti di novità e di originalità. La giurisprudenza è consolidata nel ritenere, in ogni caso, l’originalità quale «condizione minima» di tutela dell’opera di ingegno.

Altre condizioni ritenute essenziali dell’opera per poter accedere alla protezione?

La novità (in senso oggettivo), è la «novità di elementi essenziali e caratterizzanti» tali da consentire una differenziazione rispetto alle opere preesistenti. Sulla scorta del caso Albano-Michael Jackson, occorre apprezzare la differenza qualitativa tra il requisito della novità e quello dell’originalità, con la conseguenza che sarebbero tutelate dal diritto d’autore le sole opere nuove, ossia che si differenziano rispetto alle preesistenti, e che raggiungano una determinata soglia di capacità espressiva.

Albano contro Michael Jackson: chi ha copiato per primo?La corretta definizione del requisito della novità dell’opera

Si riscontrano in dottrina posizioni differenti in relazione alla sua qualifica in termini oggettivi piuttosto che soggettivi. La maggioranza propende per una concezione oggettivistica della «novità», nei termini di differenziazione rispetto ad un’opera precedente. La sentenza di Albano sembra in qualche modo aderire alla tesi piú rigorosa, richiedendo, per la tutela, sia la novità oggettiva (il che pare fuori di dubbio, alla luce della rilevanza assunta in giudizio dai brani musicali precedenti alla composizione di Albano) che l’originalità nel senso di non banalità.

La disciplina speciale dell’opera musicale: la musica leggera e ai suoi criteri di tutelabilità.

Il caso Albano-Michael Jackson, si potrebbe segnalare per i seguenti aspetti:

  1. la precisazione in senso oggettivo del requisito della novità;
  2. sulla scorta della migliore dottrina, la corretta differenziazione di quest’ultimo da quello dell’originalità, intesa come non banalità del brano oggetto di plagio;
  3. la conferma, seppur implicita, del requisito, ai fini del plagio, della conoscenza e/o conoscibilità da parte del soggetto imputato dell’illecito;
  4. l’ammissibilità della tutela, nel diritto d’autore, di elementi diversi dalla melodia purché specificamente dedotti nel giudizio di plagio e nei limiti di ammissibilità dell’elaborazione di una melodia originaria ai sensi dell’art.4 della legge sul diritto d’autore;
  5. la conferma del criterio dell’ascoltatore medio nel giudizio di originalità;
  6. l’introduzione del principio dell’irrilevanza, ai fini della configurabilità del plagio, dell’appartenenza a generi musicali differenti.

Come considerazione conclusiva e in qualche modo retrospettiva,

A commento del caso Albano-Michael Jackson, non si possono tacere le parole, di indelebile dottrina (Greco-Vercelloneop. cit., 47), secondo cui la grande diffusione di canzoni di musica leggera ha comportato l’effetto per cui è la «quantità che deprime la qualità e determina tali miscele e confusioni di motivi, spesso assai scarsamente originali, da rendere oltremodo difficile stabilire se l’uno ha copiato dall’altro o se piuttosto tutti hanno, salvo varianti, copiato da una terza fonte, spesso anch’essa difficilmente identificabile».

 

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