L’associazione in partecipazione è un accordo molto usato nella produzione cinematografica per produrre un film. Ma di che fattispecie di contratto si tratta?
Con il contratto di associazione in partecipazione tra imprese, un produttore (detto “associante”) si accorda con uno o più soggetti (detti “associati in partecipazione”) che svolgono la propria attività lavorativa (contratto di associazione in partecipazione con apporto di lavoro) o prestano un servizio o un’opera finalizzate alla produzione del film e vengono ricompensati con una partecipazione agli utili derivanti dalla distribuzione.
Ma quali sono gli elementi essenziali delle associazioni in partecipazione?
Contratto associazione in partecipazione: normativa
Partiamo, per prima cosa, dal codice civile che, all’articolo 2549, definisce una serie di aspetti del contratto di partecipazione.
Con il contratto di associazione in partecipazione l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto. Nel caso in cui l’associato sia una persona fisica l’apporto di cui al primo comma non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro.
Quindi con il contratto di associazione in partecipazione l’associante attribuisce all’associato in partecipazione una parte degli utili dell’affare (che nel nostro caso consiste nella realizzazione di un film), verso il corrispettivo di un determinato apporto.
Associazione partecipazione: scheda sintetica
Nel contratto di associazione in partecipazione, le parti contrattuali sono due:
- l’associante, che gestisce in via esclusiva l’impresa o l’affare e risponde ai terzi delle obbligazioni assunte;
- l’associato che non può gestire l’impresa o l’affare ma ha l’obbligo di conferire l’apporto in denaro o servizi, ha diritto al controllo sull’attività dell’associante, ha diritto al rendiconto, subisce il rischio di perdite (nel limite massimo di quello che ha dato).
L’associato è il soggetto che corrisponde l’apporto e riceve gli utili prodotti dall’associazione. Tale figura è caratterizzata da una partecipazione predeterminata al rischio d’impresa limitata all’apporto e dalla mancanza di poteri di gestione nell’impresa o nell’affare. Chiunque può rivestire la posizione contrattuale di associato anche un esercente arti e professioni.
Elementi essenziali del contratto
Gli elementi essenziali di questa tipologia contrattuale sono che:
- l’associante deve svolgere un’attività economica a scopo di lucro;
- venga attribuita una partecipazione agli utili dall’associante all’associato;
- l’apporto prestato dall’associato all’associante venga inserito in modo dettagliato nel contratto. L’apporto dell’associato deve essere determinato o determinabile pena la nullità del contratto. Alle parti è lasciata ampia disponibilità in merito alla determinazione del suo contenuto e alle modalità di corresponsione e di restituzione. Deve rivestire carattere di strumentalità.
L’apporto può consistere:
- in una somma di denaro: è l’ipotesi tipica del contratto di associazione in partecipazione e si configura come un finanziamento. Se i risultati dell’impresa o dell’affare sono negativi l’associato rischia di perdere totalmente la restituzione dell’apporto salvo la sussistenza di responsabilità per danni.
- in un bene mobile o immobile in proprietà o in godimento: Se l’apporto riguarda un bene immobile che si trasferisce all’associante in proprietà o su cui si costituisce un diritto reale di usufrutto è necessaria la forma scritta del contratto dove si prevede anche il modo di restituzione dell’apporto. Se l’apporto riguarda il godimento del bene il contratto deve prevedere la restituzione del bene stesso alla cessazione del contratto;
- in un’opera lavorativa: l’apporto di lavoro consiste nell’obbligazione dell’associato di prestare la propria opera a favore dell’associante in forma autonoma e con una limitata partecipazione al rischio dell’impresa dell’associante.
La durata del contratto non è essenziale ma è consigliabile comunque inserirla.
Sotto il profilo civilistico la forma scritta non è richiesta mentre sotto il profilo fiscale deve rivestire la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata. È facoltà delle parti prevedere che modifiche e/o integrazioni al contratto debbano rivestire una forma particolare.
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