Bing bunny è una serie tv basata sui libri di Ted Dewan trasmessa in Italia su Italia 1 nel 2015 e nel 2018 su Rai YoYo. Intorno alla serie animata è stato ovviamente creato del merchandising di cui fanno parte anche i costumi di carnevale di Bing bunny.
Chi è titolare o licenziatario di un marchio registrato può inibire ai terzi la commercializzazione, distribuzione e promozione di prodotti non autorizzati o contraffatti. Cosa che ha fatto la societaĚ che commercializza in Italia e allâestero costumi di carnevale e accessori per le feste, noncheĚ licenziataria dei diritti di commercializzazione, distribuzione e promozione su tutti i canali commerciali (inclusi tutti i siti di e-commerce) in Italia, in Canton Ticino, nella Repubblica di San Marino e nello Stato del Vaticano del âCostume di Carnevale Bingâ.
Con ricorso cautelare ex artt.129,130, 131 e ss C.P.I., depositato in data 6 dicembre 2019, la suddetta societĂ ricorrente ha chiesto di:
- inibire, con decreto inaudita altera parte, la fabbricazione, lâofferta in vendita, la vendita, lâuso, la promozione pubblicitaria, in qualsiasi forma e mezzo (anche online), del âCostume Bingâ e di ogni altro costume che riproduca comunque le caratteristiche del personaggio di fantasia âBINGâ, come impresso nel marchio figurativo Euipo n. 018023122 (Europeo) ed opera di fantasia ideata e creata dalla Alcamar Film Limited tutelata dalle norme del diritto dâautore (Legge n. 633/1941);
- ordinare alle stesse resistenti il ritiro dal commercio e la distribuzione del medesimo costume;
- autorizzare il sequestro presso la sede legale e presso ogni altro luogo nella disponibilitaĚ delle resistenti dei costumi contestati e dei materiali, anche separati, parti dei medesimi costumi, con fissazione di una penale per ogni violazione e/o inosservanza dellâinibitoria.
La resistente ha importato dalla Cina e commercializzato sul territorio italiano, in qualitaĚ di produttore/importatore e rivenditore, il costume di carnevale denominato âDolce Conigliettoâ (cod.articolo 88650) che riproduceva pedissequamente le caratteristiche essenziali e i colori propri del personaggio âBingâ;Â la stessa ha promosso la vendita di tale prodotto anche tramite il proprio sito web e Amazon.
Il Tribunale, ritenuti sussistenti i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, con decreto reso inaudita altera parte in data 20.12.2019, ha:
- disposto lâinibitoria richiesta;
- ordinato alla resistente il ritiro dal commercio del costume âDolce Conigliettoâ, commercializzati sul territorio nazionale e la sua distruzione a loro cura e spese,
- autorizzato il sequestro sia presso la sede legale che presso ogni altro luogo nella disponibilitaĚ della resistente del costume in contestazione, noncheĚ dei materiali, anche separati, parti del costume de quo,
- fissato una penale di euro 100,00 per ogni successiva violazione accertata e di euro 5.000,00 per ogni giorno di ritardo nellâesecuzione dellâordine di inibitoria, a decorrere dal secondo giorno successivo alla notificazione del relativo decreto,
- fissato lâudienza per la convalida, modifica o revoca del provvedimento.
Con riferimento al requisito del fumus boni iuris, il Tribunale ha riscontrato evidenti indizi della sussistenza delle condotte contraffattive poste in essere dalle resistenti, consistite in gravi e reiterate attivitaĚ non autorizzate di importazione, distribuzione e commercializzazione del costume.
Quanto al periculum in mora, eĚ emersa lâattualitaĚ della pubblicizzazione e commercializzazione del prodotto de quo in contraffazione con il diritto dâautore e il marchio europeo, noncheĚ la difficoltaĚ di riparare integralmente per equivalente i danni economici causati da tale attivitaĚ illecita ed infine la facile occultabilitaĚ e dissimulazione delle attivitaĚ promozionali e commerciali.
LâattivitaĚ contraffattoria contestata, ha confermato il Tribunale, puoĚ determinare in futuro danni economici â nei confronti tanto della ricorrente quanto della sua licenziante â difficilmente riparabili integralmente per equivalente allâesito dellâeventuale giudizio di merito, sia in relazione allâeffetto confusorio sia con riferimento alle ripercussioni negative sulla rinomanza e sullâimmagine del personaggio di fantasia âBingâ.
Pertanto, lâaumento del rischio di confusione, con conseguente aggravio dello sviamento di clientela e del discredito commerciale hanno dato ragione alla ricorrente che ha visto confermato il suo ricorso.
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