Anche se non sei un musicista di professione, se fai musica a livello amatoriale e poi pubblichi le tue opere online, dovresti conoscere i diritti d’autore musica per tutelare te stesso e le tue canzoni.
Diritti d’autore musica: il diritto musicale
Come funzionano i diritti d’autore per le opere musicali? Per prima cosa dovresti sapere cosa viene protetto dalla legge.
L’articolo 2 della legge sul diritto d’autore protegge “le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale“. La legge sul diritto d’autore protegge, dunque, ogni forma di espressione musicale. Il concetto di composizione vale invece per ogni specie di componimento musicale, dall’opera sinfonica alla canzonetta.
Diritti d’autore canzoni: i soggetti tutelati
Per quanto riguarda i soggetti del diritto d’autore musicale, la legge sul diritto d’autore in musica tutela:
- l’autore/compositore dell’opera musicale;
- l’artista che la interpreta e la esegue;
- il produttore che “fissa” l’interpretazione e realizza l’opera musicale.
Chi realizza l’opera musicale è l’autore. Chi interpreta o esegue l’opera musicale è l’esecutore. Chi realizza una registrazione è il produttore fonografico.
I requisiti di tutela previsti dal diritto d’autore per la tutela di una musica sono:
- il carattere creativo: l’opera deve essere “il risultato della creazione intellettuale dell’autore”;
- la novità: un’opera non deve riprodurre in modo diretto o fortemente evocativo un’opera altrui;
- l’originalità. Originale è l’opera che rappresenta il risultato della creazione individuale dell’autore.
Diritti d’autore musica: in cosa consistono
La legge riconosce all’autore come diritti musicali, oltre ai diritti esclusivi di registrazione e di riproduzione, anche il diritto di adattamento dell’opera musicale, come stabiliscono i seguenti articoli della legge sul diritto d’autore:
- l’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera. Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo originale, o derivato, nei limiti fissati da questa legge, e in particolare con l’esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti (articolo 12);
- “il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell’opera, in qualunque modo o forma” (articolo 13);
- “il diritto esclusivo di elaborare comprende tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell’opera prevista nell’art. 4. L’autore ha altresì il diritto di pubblicare le sue opere in raccolta. Ha infine il diritto esclusivo di introdurre nell’opera qualsiasi modificazione” (articolo 18).
Diritti autore musica: durata
La durata dei diritti d’autore musica è di 70 anni dalla morte dell’autore. Deve però essere fatta una precisazione tra 2 tipi di d’autore musica, una differenziazione che riguarda i diritti patrimoniali e quelli morali.
Diritti patrimoniali
I diritti patrimoniali sono quei diritti che comportano dei diretti vantaggi economici per l’autore (o per chi li possiede, se l’autore li ha ceduti ad altri) consistono nel:
- Diritto di pubblicazione.
- Diritto di riproduzione.
- Diritto di trascrizione.
- Diritto di esecuzione, rappresentazione o recitazione in pubblico.
- Diritto di comunicazione al pubblico.
- Diritto di elaborazione e di modificazione dell’opera.
- Diritto di noleggio e di prestito.
I diritti patrimoniali sono validi per tutta la vita dell’autore e per 70 anni dopo la sua morte.
Diritti morali
I diritti morali sono i diritti esclusivi che la legge riconosce all’autore nel momento stesso in cui l’opera viene creata e sono quindi acquisiti in modo automatico senza alcuna procedura. Essi sono:
- Il diritto alla paternità dell’opera.
- Il diritto di inedito.
- Il diritto di “pentimento”.
- Il diritto all’integrità dell’opera.
Questi diritti non hanno scadenza e sono validi per sempre. Per l’autore infatti non scade mai il diritto ad essere riconosciuto come “padre” dell’opera.
Diritto d’autore musica: il contratto di edizione musicale
Il contratto di edizione musicale è un contratto misto, nel quale concorrono diverse cause. La principale è quella della c.d. “massimizzazione dell’opera”. L’editore deve perseguire il risultato della messa a conoscenza dell’opera al pubblico ed il miglior sfruttamento della stessa nel migliore modo possibile.
L’autore, a tale scopo, cede e trasferisce all’editore l’intero nucleo dei diritti di sfruttamento economico dell’opera. Si prevede, pertanto, a carico dell’editore, un obbligo formale di pubblicazione per le stampe limitato ad un non considerevole numero di copie.
Il rapporto negoziale è a prestazioni corrispettive. L’attività svolta dall’autore é limitata alla consegna all’editore del manoscritto e dello spartito dell’opera per il suo deposito in Siae con il deposito del Mod. 112. all’ufficio preposto.
Musica diritto d autore e realizzazione di una cover
La cover è una nuova versione di un brano musicale, realizzata da nuovi interpreti su commissione, previa cessione dei diritti connessi.
Al momento della registrazione della cover potresti trovarti di fronte a 2 diverse situazioni:
- se gli autori e i compositori della cover hanno conferito mandato alla SIAE: in fase di stampa di supporti o sfruttamenti digitale, l’utilizzatore (il produttore che procede alla stampa o il music provider) dovrà versare quanto richiesto dalla SIAE. Il versamento corrisponde ai compensi per diritti d’autore delle opere incise, tramite le licenze usuali;
- se gli autori e i compositori della cover non hanno conferito mandato a nessuna società di gestione collettiva del mondo (come la SIAE), si dovrà richiedere direttamente il consenso scritto agli aventi diritto.
Diritti d’autore musica: il diritto di sincronizzazione
Quando parliamo di diritti d’autore musica e video, c’è anche un elemento al quale devi prestare molta attenzione: i diritti di sincronizzazione.
Sì, perché che cosa ne è di un video senza musica? Viene meno l’incisività, il significato, la potenza al punto che non ti verrebbe neanche voglia di guardarlo a meno che non si tratti di un corso online in cui la musica potrebbe distrarti.
Se per i tuoi video vuoi utilizzare della musica anche solo come sottofondo, devi prima conoscere il diritto di sincronizzazione.
La “sincronizzazione” è una modalità di utilizzazione di un’opera musicale o di un fonogramma, in abbinamento a diversi prodotti, generalmente audiovisivi, come le opere cinematografiche, i telefilm, gli spot pubblicitari o promozionali e così via.
L’opera musicale, in questo caso, non solo viene fissata e riprodotta per esigenze tecniche, ma viene anche abbinata, inserita e talvolta manipolata in un diverso prodotto (pellicole o opere cinematografiche e assimilate, opere audiovisive, telefilm, videoclip, filmati pubblicitari, sceneggiati televisivi e altre simili realizzazioni sonore e audiovisive).
La sincronizzazione, in sostanza, è una forma di manipolazione ad uso riproduttivo di opere musicali, che rientra nelle prerogative esclusive del loro autore, a prescindere dalla tipologia e dal contenuto del supporto, del prodotto o del mezzo audiovisivo cui la composizione musicale viene abbinata.
La musica che puoi scegliere di sincronizzare al tuo video può essere:
- commissionata, cioè composta da un soggetto terzo appositamente per il video;
- licenziata cioè acquisita da un editore per essere inserita nel video.
Se deciderai di commissionare la musica per il tuo filmato, assicurati che ti venga proposta la stipula di un contratto nel quale sia prevista la cessione di tutti i diritti d’uso del brano. Quest’ultimo sarà originale e composto appositamente per il tuo video, quindi potrai farne ciò che vorrai.
Ricordati anche di far sottoscrivere all’autore del brano e di inserire nel contratto di cessione dei diritti una manleva con la quale egli dichiara di esserne l’autore e che, se un terzo dovesse recriminare una qualche violazione, sarà lui stesso a risponderne.
Se invece licenzierai una musica, vuol dire che ne comprerai l’uso. In questo caso la musica è già stata creata e tu dovrai chiedere al suo autore o all’etichetta discografica che l’ha prodotta l’utilizzo per sincronizzarla alle immagini del tuo filmato.
In rete potrai trovare vari siti web dai quali è possibile acquistare o prendere in licenza della musica destinata a essere associata a video da pubblicare sul web. Rispettando le condizioni generali d’uso dei siti, che nella sostanza sostituiscono le ordinarie licenze, non si viola alcun diritto.
La licenza per l’utilizzo della musica può prevedere delle limitazioni per il suo utilizzo e alle quali bisogna prestare molta attenzione soprattutto per quanto riguarda il pagamento dei diritti SIAE che può essere previsto o meno dalla legge.
Potrà sembrarti complicato, lo capisco, ma questa regolamentazione è necessaria perché il diritto d’autore in musica deve essere sempre rispettato e garantito. Conoscere queste regole ti sarà utile perché avrai la possibilità di vivere la rivoluzione digitale con consapevolezza e responsabilità e sarà più facile evitare di trovarsi protagonisti di contenziosi legali, costosi e di lunga durata, anche se si ha agito in buona fede.
Hai trovato un video su YouTube che ti piace tanto e vorresti utilizzarlo? Verifica prima di tutto chi è l’autore del video e poi, per sapere se lo puoi utilizzare liberamente, condividere e magari anche modificare, controlla se è prevista una particolare licenza di utilizzo del filmato.
Sei tu l’autore del video e vuoi pubblicarlo sincronizzando alle immagini una musica? Verifica che quest’ultima non sia coperta dal diritto d’autore e, se per caso lo fosse, chiedi il consenso all’autore della musica o alla casa discografica che l’ha prodotta.
Lo Studio Legale Dandi fornisce assistenza legale in Diritto della Musica. Dai un'occhiata ai nostri servizi oppure contattaci!