L‘articolo 10 del codice civile e gli articoli 96 e 97 legge 633 del 1941 (c.d. legge sul diritto d’autore), regolamentano il diritto all’immagine.
Art. 10 cc: ecco cosa regolamenta
Lâart. 10 cc tutela esclusivamente il diritto di immagine in negativo, descrivendo il comportamento vietato dalla legge.
Ti spiego meglio.
L’articolo 10 codice civile disciplina la violazione dell’immagine altrui, imponendo il risarcimento dei danni e la cessazione dell’abuso da parte di colui che espone o pubblica l’immagine, fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione sono consentite dalla legge o con pregiudizio al decoro e alla reputazione della persona stessa o dei congiunti.
Questo articolo, anzichĂŠ disciplinare e definire il concetto di immagine o di diritto all’immagine, si occupa esclusivamente dell’abuso che terzi soggetti possano fare dell’immagine altrui, rimandando alla normativa specifica la descrizione dei casi e delle circostanze in cui è ammesso l’utilizzo a fini espositivi o di pubblicazione dell’immagine altrui.
Articolo 10 codice civile e il diritto di ognuno alla propria immagine
La regola generale dice: vietato utilizzare il ritratto di qualcun altro senza il suo consenso!
La disciplina del diritto di immagine è contenuta nellâart. 10 cc e negli artt. 96 e 97 della legge sul diritto dâautore.
L’articolo 10 codice civile dice “Qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autoritĂ giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni”
Lâ art.96 dice che il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dellâarticolo seguente.
Lâart. 97 dice che non occorre il consenso della persona ritratta quando la riproduzione dellâimmagine è giustificata:
- dalla notorietĂ o dallâufficio pubblico coperto,
- da necessitĂ di giustizia o di polizia,
- da scopi scientifici, didattici o culturali,
- quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando lâesposizione o messa in commercio rechi pregiudizio allâonore, alla reputazione od anche al decoro nella persona ritratta.
Ma cosa si intende per immagine?
Lâimmagine della persona può consistere in un disegno, una fotografia o una riproduzione cinematografica, che permettano la riconoscibilitĂ Â della persona raffigurata.
Rientrano nel concetto di ritratto anche la caricatura.Â
Viene equiparata al ritratto anche la pubblicazione dellâimmagine di un sosia di persona nota. Questâipotesi è concettualmente distinta da quella della maschera scenica, in cui il pubblico è in grado di distinguere tra lâattore e il personaggio da questi rappresentato, perchĂŠ nel caso del sosia gli spettatori non sono invece consapevoli della differenza tra attore e persona nota. Ă illecito, dunque, cercare di aggirare la tutela accordata alle persone famose utilizzando lâimmagine di un sosia.
Resta fuori dalla tutela lâutilizzazione a scopo commerciale dellâimmagine esterna di edifici o locali aperti al pubblico. In questa prospettiva è invece da ritenere illecita la riproduzione interna di edifici, per ragioni legate alla tutela della riservatezza.
Articolo 10 codice civile e il consenso
La legge sulla protezione del diritto di autore individua nel consenso dell’interessato l’elemento che svincola dalla responsabilitĂ il soggetto che espone, riproduce o mette in commercio l’immagine altrui.
Il consenso alla pubblicazione della propria immagine costituisce un negozio avente ad oggetto non il diritto stesso all’immagine, il quale resta personalissimo ed inalienabile, ma soltanto il suo esercizio.
Laddove si faccia riferimento al consenso dell’interessato, il primo aspetto da affrontare, concerne la forma che deve rivestire la manifestazione di volontĂ .
Ă possibile consentire lâutilizzo della propria immagine sia a titolo gratuito (si pensi, per esempio, al personaggio televisivo che si presti gratuitamente a pubblicizzare unâiniziativa di beneficenza), sia a titolo oneroso (per esempio prestando la propria immagine per la realizzazione di un film o per la reclamizzazione di un prodotto).Â
Per lâautorizzazione allâutilizzo della propria immagine la legge non richiede la forma scritta. Lâautorizzazione della persona ritratta alla diffusione della sua immagine può anche essere tacita, purchĂŠ sia inequivocabilmente interpretabile in tal senso.
Si pensi, per esempio, alla partecipazione volontaria ad un programma televisivo. Analogamente la partecipazione spontanea ad un servizio fotografico viene considerata dalla giurisprudenza come manifestazione di un consenso tacito alla diffusione della propria immagine.Â
La normativa vigente non impone alcuna forma vincolata per la manifestazione del consenso, potendo essa manifestarsi in forma espressa od implicita.
Il consenso può quindi essere anche implicito? Il problema derivante da una manifestazione di consenso implicita è quello dell’individuazione dei limiti del consenso stesso, sia con riferimento ai limiti soggettivi (soggetto a favore del quale il consenso viene prestato) che a quelli oggettivi (efficacia limitata ai fini per i quali il consenso è stato prestato, modalitĂ di divulgazione, estensione temporale).
Spero di averti dato qualche consiglio su come si tutela il diritto di immagine. Se ti è piaciuto questo articolo lascia il tuo commento al nostro blog e ai servizi DANDI QUI.
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