Diritto all’immagine: come si tutela il diritto di immagine?

Il diritto all’immagine rientra tra i c.d. diritti inviolabili della personalitĂ  e, come tale, è considerato molto importante, alla stregua del diritto alla vita, all’integritĂ  fisica, al nome e all’onore.

Diritto all’immagine: ecco come tutelarsi

Come si tutelano i diritti di immagine? Puoi opporti, per esempio, se qualcuno pubblica della tue foto online o se usa la tua immagine in un video?

Se si tratta della tua faccia puoi sempre opporti alla pubblicazione, anche quando in un primo momento l’avevi autorizzata.

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Parlando di pubblicazione viene subito in mente Internet. Nell’attuale società, con l’arrivo di internet, la tutela del diritto all’immagine ha acquisito una sempre maggiore rilevanza. La sfera di riservatezza di ciascun individuo è sempre più esposta ad “intrusioni” altrui, spesso del tutto ingiustificate o comunque non autorizzate.

La questione è particolarmente delicata per chi lavora nell’ambito della comunicazione, dei media o dello spettacolo:

Per queste persone è imprescindibile la conoscenza della modalità in cui il diritto di immagine può essere sfruttato. Per alcuni artisti, attori, modelle, cantanti la negoziazione dello sfruttamento della propria immagine costituisce parte della propria attività professionale.

Si parla, in questi casi, di testimonial e sponsor e di accordi che regolano lo sfruttamento dei diritti di immagine delle persone famose.

Sotto diverso profilo, quando, ad esempio, si valuta se e come utilizzare una fotografia, la prima cosa da considerare è il diritto della persona o delle persone in essa ritratte. Lo stesso vale per i video. Se vuoi fare un video riprendendo delle persone, devi sapere se e come si possono pubblicare le loro immagini.

In questi casi ti consiglio sempre di farti firmare una liberatoria con la quale potrai almeno dimostrare di aver ricevuto  l’autorizzazione del soggetto fotografato o ripreso.

Se hai bisogno di saperne di piĂš sulle liberatorie per i video e sul loro contenuto continua a leggere l’articolo sulle liberatorie riprese video.

Diritto di immagine: come viene tutelato in Italia

In Italia il diritto all’immagine rappresenta un’espressione del diritto alla riservatezza. Tale più ampio diritto intende garantire ad ogni individuo uno spazio di riserbo in relazione alla propria vita e a quelle caratteristiche della propria personalità che non si vogliono divulgare a terzi.

In particolare, per diritto d’immagine, si intende il diritto della persona a che la propria immagine non venga, divulgata, esposta o comunque pubblicata, senza il proprio consenso e/o fuori dai casi previsti dalla legge.

Il fondamento giuridico della tutela del diritto di immagine è unanimemente riscontrato dalla giurisprudenza nell’art. 2 della Costituzione. Tale articolo riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’individuo sia nella sfera individuale che in quella collettiva/sociale.

Appropriation art e fair use

Oltre a ricevere tutela costituzionale, il diritto di immagine è disciplinato dalla legislazione ordinaria che, all’art. 10 del cod. civ., si occupa di imporre il risarcimento dei danni e la cessazione dell’abuso da parte di chi espone o pubblica l’immagine di una persona o dei suoi congiunti “fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti”. 

Di diritto all’immagine trattano anche gli artt. 96 e 97 della Legge sul Diritto d’Autore (n. 633/41) che disciplinano e regolamentano i casi in cui è possibile riprodurre e sfruttare economicamente i diritti d’immagine altrui.

L’art. 96 della L.d.A. introduce nel nostro ordinamento il c.d. principio del consenso stabilendo che, per riprodurre, esporre o mettere in commercio l’immagine di una persona è sempre necessario ottenere il suo consenso.

L’art. 97 della L. n. 633/1941 stabilisce i limiti legali del diritto all’immagine e prevede la possibilitĂ  di riprodurre l’immagine altrui quando la pubblicazione sia giustificata dalla notorietĂ  della persona, dall’ufficio pubblico da questa ricoperto, da ragioni di polizia o di giustizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, dalla partecipazione della persona ad eventi d’interesse pubblico e svoltisi in pubblico. Le deroghe trovano applicazione solo quando si accerti che la pubblicazione risponde ad uno specifico interesse pubblico all’informazione, prevalente rispetto alla tutela esclusiva dell’immagine. È importante sottolineare che, in forza di detto principio, non viene mai ceduto il diritto di immagine, che rimane personalissimo ed inalienabile, ma solo l’esercizio dello stesso.

Quanto alle modalità attraverso le quali il consenso può essere manifestato, la legge non prevede che vengano rispettati particolari vincoli di forma, potendo lo stesso essere rilasciato sia in forma espressa che implicita.

Il diritto di immagine è regolato dal principio del consenso. Secondo tale principio nessuno può pubblicare l’immagine altrui senza il consenso della persona ritratta.  I limiti entro cui deve essere contenuto il consenso posto dalla persona ritratta all’uso della propria immagine si riferiscono:

  • alle circostanze di tempo, di luogo e di finalitĂ  per cui il consenso è stato prestato (c.d. limiti oggettivi);
  • al soggetto e/o soggetti in favore dei quali il consenso è stato rilasciato (c.d. limiti soggettivi).

A tal proposito ricordo, a titolo di esempio, la sentenza del Tribunale di Roma del 7.10.1988, in occasione di una vicenda che ha visto coinvolta Enrica Bonaccorti e che viene considerata ancora una decisione importante in tema di diritti di immagine.

La pubblicazione dell’immagine è, in ogni caso, vietata qualora essa possa recare pregiudizio all’onore, alla reputazione o anche al decoro della persona ritratta. La valutazione circa la sussistenza, o meno, di un pregiudizio all’’onore, alla reputazione o al decoro della persona derivante dall’uso dell’immagine viene normalmente compiuta dal giudice investito della controversia.

Diritti d’immagine e le azioni per tutelarli

La violazione del diritto di immagine potrebbe avvenire, per esempio, nel caso in cui qualcuno utilizzi una tua fotografia senza il tuo consenso. In quel caso potrebbe esserci lesione del diritto di immagine. Quindi? Se proprio fosse inevitabile un giudizio, l’azione che potresti proporre al Giudice si chiama azione inibitoria.

Vuoi sapere in cosa consiste l’azione inibitoria? Eccoti accontentato.

Con l’azione inibitoria il giudice può disporre qualsiasi provvedimento idoneo ad impedire la prosecuzione o il ripetersi dell’illecito.

È frequente che la tutela si realizzi attraverso una sentenza di condanna che ordini la cessazione del fatto lesivo. Tuttavia non è esclusa l’adozione di provvedimenti cautelari d’urgenza (art. 700 c.p.c.). Per esempio, al fine di evitare il ripetersi dell’abuso, il giudice può disporre la consegna al titolare del diritto all’immagine di tutti i negativi delle fotografie a lui scattate.

L’azione inibitoria serve ad impedire la prosecuzione o il ripetersi dell’illecito. Questa azione ha come fine il risarcimento del danno per l’indebito utilizzo dell’immagine. Qualora dei terzi espongano, pubblichino o comunque sfruttino l’immagine altrui al di fuori dei casi consentiti dalla legge, l’interessato può rivolgersi all’autorità giudiziaria.

Il fine di una tale azione sarĂ :

  • la cessazione del comportamento abusivo;
  • accompagnato dalla richiesta di risarcimento del danno ed eventualmente la pubblicazione della sentenza di condanna.

Legittimati ad agire sono l’interessato ed alcuni dei suoi congiunti (genitori, coniuge, figli). In nessun caso gli stretti congiunti possono vietare l’utilizzo dell’immagine cui abbia acconsentito il diretto interessato.

La persona lesa può inoltre ottenere il risarcimento del danno derivante dall’utilizzo indebito della sua immagine. Esso consiste nel pregiudizio economico che la vittima abbia risentito dalla pubblicazione e di cui abbia fornito la prova, quanto di quello non patrimoniale, a prescindere dalla concomitante commissione di un illecito penale.

Per contribuire al ripristino dell’immagine violata, il giudice su istanza di parte, può ordinare la pubblicazione della sentenza in uno o più giornali a spese della parte soccombente.

Va segnalato che una parte della dottrina sostiene l’applicabilità degli strumenti di tutela (azione inibitoria, sequestro, ecc.) predisposti per il diritto d’autore dagli artt. 156 ss., L. 22.4.1941, n. 633 (legge sul diritto d’autore) anche ai diritti relativi al ritratto.

Va ricordato che il divieto di pubblicazione del ritratto altrui è sanzionato anche penalmente nel caso di immagini attinenti alla vita privata che siano state indebitamente riprese nell’abitazione altrui o in un altro luogo di privata dimora. Tale reato è punibile a querela della persona offesa; tuttavia si procede d’ufficio se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Il consenso alla diffusione della propria  immagine può riguardare anche il tempo successivo alla morte della persona e può essere prestato per iscritto dalla stessa ovvero da alcuni suoi congiunti superstiti (coniuge, figli, genitori o, in mancanza, fratelli, sorelle, ascendenti e discendenti fino al quarto grado). Gli eredi possono inoltre agire per il risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti alla violazione del diritto all’immagine.

Tale legittimazione è ammessa anche laddove lo sfruttamento indebito dell’immagine non abbia comportato una lesione del diritto all’onore, alla reputazione o al decoro. Si è anche affermato che in materia di tutela dell’identità personale, l’identità personale di un soggetto che sia defunto, anche da diversi anni, può essere tutelata in giudizio, laddove sia stata lesa, anche dai congiunti del medesimo.

Il Diritto di immagine e violazione nel settore pubblicitario e nella cronaca giornalistica

Si è detto che la pubblicazione dell’immagine altrui è di regola vietata laddove non vi sia il consenso dell’interessato.

Le ipotesi più frequenti di lesione del diritto all’immagine si rinvengono:

  • nel settore pubblicitario – utilizzo dell’immagine per la commercializzazione di prodotti ;
  • in quello della cronaca giornalistica.

A) Diritto di immagine e violazione nel settore pubblicitario e nella cronaca giornalistica 

La circostanza che i dati personali siano stati resi noti alla stampa, direttamente dagli interessati, in una pregressa occasione, non ha valore di consenso tacito al trattamento, in riferimento anche a contesti differenti e ulteriori dalla loro originaria pubblicazione.

L’interessato può essere contrario all’ulteriore e più ampia diffusione dell’informazione che sia già stata resa nota, dovendosi ritenere che la deroga prevista dalla legge (art. 137, ultimo comma, D.Lgs. 30.6.2003, n. 196) concerna solo l’essenzialità del dato trattato e non anche l’interesse pubblico alla sua diffusione – del quale, peraltro, va apprezzata autonomamente l’idoneità.

Nell’enunciare il principio, la S.C. ha ritenuto irrilevante che le sembianze ed i dati della figlia minore fossero stati già diffusi in precedenza direttamente dagli interessati, così come si è ritenuta non divulgabile la foto della palazzina di residenza, trattandosi di una piccola località, che consentiva una facile ricostruzione dell’indirizzo della privata dimora.

B) La casistica

In proposito la casistica vagliata dalla giurisprudenza è estremamente varia.

I giudici hanno per esempio ritenuto lesiva del diritto all’immagine la pubblicazione non autorizzata delle fotografie di una presentatrice televisiva sulla copertina di una rivista pornografica (A. Milano 21.5.2002).

Analogamente è stata reputata illecita l’utilizzazione dell’immagine di un personaggio noto, avvenuta senza il consenso dell’interessato, per la realizzazione della copertina di un libro.

Anche la pubblicazione non autorizzata su stampa periodica di un’ immagine prelevata da un sito internet costituisce violazione del diritto all’immagine.

Analogamente, la divulgazione non autorizzata del ritratto per fini pubblicitari è illecita anche quando avvenga su internet.

In tal caso rispondono dei danni in via solidale sia il soggetto che ha utilizzato l’immagine per la propria attività promozionale, sia il titolare del dominio del sito Internet nel quale è avvenuta la pubblicazione.

Il valore evocativo di un personaggio famoso nel diritto di immagine

Il valore evocativo di un personaggio famoso nel diritto di immagine

La tutela dell’immagine della persona fisica comprende anche elementi non direttamente riconducibili alla persona nota. Parliamo, per esempio, dell’abbigliamento, degli ornamenti, del trucco, anche indossati da una modella-sosia che ne riproduce gli elementi essenziali del personaggio famoso. Questo perché, nella mente del consumatore, essi richiamano immediatamente e direttamente quel personaggio cui essi sono legati.

L’uso del sosia

L’utilizzo non autorizzato di una sosia, che impieghi gli elementi caratterizzanti il personaggio di Audrey Hepburn impersonificato in “Colazione da Tiffany” senza il consenso degli eredi, costituisce violazione del diritto all’immagine ex art. 10 c.c. in quanto oggetto di tutela sulla base della normativa civilistica e dei relativi fondamenti costituzionali (art. 2 Cost.).

Chi lo dice?

Il Tribunale di Milano si è pronunciato in favore della tutela del diritto di immagine dell’attrice. Con sentenza n. 766 del  21 gennaio 2015, a conclusione della causa promossa dagli eredi di Audrey Hepburn nei confronti di Caleffi S.p.a., ha riconosciuto l’indebito utilizzo non del ritratto e delle fattezze della Hepburn, ma di alcuni elementi che, anche se non direttamente riferibili a lei sola, per la loro peculiarità e il loro valore evocativo sono idonei a richiamare in via immediata nella percezione del pubblico l’attrice, alla quale tali elementi (abbigliamento, ornamenti, acconciatura) sono ormai indissolubilmente collegati.

Il diritto di immagine e il valore evocativo di elementi non direttamente riconducibili al personaggio famoso: Audrey Hepburn, Dalla e Totò
Audrey Hepburn, Colazione da Tiffany

La decisione conferma un orientamento giurisprudenziale unanime che riconosce il valore evocativo di quegli elementi iconici che immediatamente richiamino nell’immaginario collettivo personaggi noti al pubblico.

Nella sua campagna Caleffi ha operato una ricostruzione fotografica di un contesto e di un personaggio (interpretato da una modella) che, a detta degli eredi dell’attrice, riprendeva elementi e ambientazione idonei a richiamare nella mente del pubblico l’immagine di Audrey Hepburn nella celebre sequenza dell’opera cinematografica “Colazione da Tiffany” in cui l’attrice, vestita in abiti eleganti, è intenta ad osservare la vetrina della nota gioielleria Tiffany a New York.

Caleffi si è difesa sostenendo che la propria campagna mostrava esclusivamente una modella (non un sosia dell’attrice) che voleva rappresentare una donna elegante intenta ad osservare la vetrina di una gioielleria e che, pertanto, non sussisteva una violazione del diritto di immagine di Audrey Hepburn, non avendo la campagna utilizzato il ritratto o le fattezze dell’attrice.

Il diritto di immagine e il valore evocativo di elementi anche non appartenenti al personaggio noto: i precedenti

La decisione della Pretura di Roma del 1984 ha riconosciuto la lesione del diritto d’immagine di Lucio Dalla per essere stati riprodotti, in una campagna pubblicitaria, un copricapo a zucchetto di lana e di un paio di occhialetti a binocolo (prediletti dal noto cantautore).

Il diritto di immagine e il valore evocativo di elementi non direttamente riconducibili al personaggio famoso: Audrey Hepburn, Dalla e Totò
Lucio Dalla

Successivamente, la sentenza della Cassazione n. 2223 del 12 marzo 1997, che aveva disatteso la decisione del giudice di merito e di appello che aveva negato la violazione dei diritti della personalità di Totò da parte di Sperlari, per avere la stessa utilizzato un marchio costituito dalla parola Totò e dalla riproduzione stilizzata di alcuni elementi fisionomici (naso storto e occhi a mandorla) tipici del noto attore napoletano, per contraddistinguere una linea di cioccolatini.

La Cassazione ha affermato che in tale caso fosse necessario valutare se l’immagine, ancorché stilizzata e non figurativa dell’attore, risultasse evocatrice della identità personale dello stesso, ancora vivente nella realtà dello spettacolo cinematografico e televisivo, con l’intento di far riverberare la simpatia dei consumatori verso quell’attore sul prodotto reclamizzato, sfruttandone così la notorietà.

Il valore evocativo di un personaggio famoso nel diritto di immagine
Totò

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