Nel nostro ordinamento la tutela dei creativi è regolamentata dalla normativa o legge diritto d’autore. Il diritto d’autore è l’istituto giuridico che tutela i frutti dell’attività intellettuale riconoscendo una serie di diritti (di carattere morale e patrimoniale) all’autore originario dell’opera. L’esercizio in forma esclusiva di questi diritti da parte dell’autore, permette a lui e ai suoi aventi causa di remunerarsi per un periodo limitato nel tempo attraverso lo sfruttamento commerciale dell’opera.
Legge diritto d’autore 22 aprile 1941 n. 633
Sto parlando della legge 22 aprile 1941 n 633 che disciplina il copyright in Italia. Si tratta di una normativa un po’ datata ma, per certi versi, ancora applicabile e da sfruttare.
Se vuoi approfondire i dettagli della legge sui diritti d’autore, ti basterà:
- leggere il mio libro IL DANDI, istruzioni di diritto d’autore per creativi oppure
- digitare su internet gli estremi della legge: legge 22 aprile 1941 n 633. Tra i risultati, troverai tante indicazioni utili per capire come viene interpretata e applicata questa norma.
Ma entriamo subito nel vivo delle norme e tuffiamoci a capofitto nella normativa dei diritti dei d’autore.
La legge diritto d autore articolo per articolo
Articolo 1: le opere di carattere creativo
La legge diritto autore n. 633 del 1941 dice all’articolo 1, primo comma, che sono protette le opere dell’ingegno di carattere creativo.
Le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione
Articolo 2: le opere protette
L’art. 2 (legge diritto d’autore) specifica nel dettaglio le opere comprese nella protezione.
Nell’elenco troviamo, per esempio:
- le opere del disegno industriale a carattere creativo e con valore artistico,
- le opere fotografiche,
- i programmi per elaborare,
- le opere della scultura e tante altre voci.
Ma andiamo avanti.
Articolo 4 legge sui diritti d autore: le elaborazioni creative
L’art. 4 specifica che non solo l’opera originaria è protetta ma anche
le elaborazioni di carattere creativo dell’opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell’opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale
Articolo 6: quando nasce un’opera creativa
Un’opera nasce, vive (viene sfruttata) e poi muore o, per meglio dire, cade in pubblico dominio. Questo è il suo destino, ma quando nasce un’opera creativa?
L’art. 6, dice che:
il titolo originario dell’acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale
Cosa significa?
Vuol dire che per diventare autore e acquisirne il diritto basta la creazione dell’opera. Non sono richiesti ulteriori adempimenti o formalità, quali per esempio la pubblicazione, il deposito o la sua registrazione.
In sostanza l’autore acquista il diritto a titolo originario, nel momento preciso in cui ha creato la sua opera e ha il diritto esclusivo di utilizzarla economicamente
in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti determinati dalla legge sul diritto d’autore, e in particolare con l’esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli da 13 a 18 della legge stessa” (art. 12 comma 2).
I diritti esclusivi d’autore previsti dalla legge sono:
- il diritto di pubblicazione (art. 12 comma 1);
- il diritto di riproduzione in più esemplari dell’opera (art. 13), ivi compreso il diritto di registrazione meccanica a mezzo apparecchi riproduttori di suoni o di voci (art. 61);
- il diritto di trascrizione dell’opera orale (art. 14);
- il diritto di esecuzione, rappresentazione o recitazione in pubblico (art. 15);
- il diritto di comunicazione al pubblico (art. 16) e, nello specifico, il diritto di radiodiffusione;
- il diritto di distribuzione (art. 17);
- il diritto di elaborazione, di traduzione e di pubblicazione delle opere in raccolta (art. 18);
- il diritto di noleggio e di dare in prestito (art. 18 bis);
- il diritto di modificazione (art. 18 ult. comma).
Articolo 25: durata del diritto d’autore
L’art. 25 della legge sui diritti d’autore stabilisce quelli che sono i diritti di utilizzazione economica che si mantengono per tutta la vita dell’autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte (durata del diritto d’autore).
Tale durata dei diritti d’autore è indipendente dal fatto che gli stessi vengano esercitati o meno.
Ai diritti di utilizzazione economica si contrappongono quelli morali, che hanno lo scopo di proteggere la personalità dell’autore. Sono incedibili e indisponibili, nascono in capo a lui automaticamente con la creazione dell’opera e di questi l’autore stesso non può liberamente disporre.
Sì, hai capito bene: l’autore non può disporre liberamente di questi diritti. Rimangono in capo a lui, anche se lui non ne vuole più sapere di loro!
I diritti morali sono:
- il diritto a rivendicare la paternità dell’opera, cioè a essere riconosciuto come il creatore della stessa;
- il diritto all’integrità dell’opera, in virtù del quale l’autore si può opporre a deformazioni, modificazioni e a ogni altro atto a danno dell’opera stessa, che possano comportare pregiudizio all’onore o alla reputazione dell’autore;
- il diritto di ritirare l’opera dal commercio per gravi ragioni morali.
Il Pubblico Dominio
Dopo tale periodo l’opera cade in pubblico dominio e può essere sfruttata liberamente. I diversi ordinamenti nazionali e varie convenzioni internazionali (quale la Convenzione di Berna) riconoscono all’autore la facoltà originaria esclusiva di diffusione e sfruttamento della propria opera. In particolare, il diritto d’autore è una figura propria degli ordinamenti di civil law (tra i quali l’Italia), laddove in quelli di common law, come gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, esiste l’istituto parzialmente diverso del copyright.
Nel resto d’Europa
In particolare in Francia, emerge una diversa interpretazione di tale diritto che, sulla base dei principi espressi dall’Illuminismo e dalla Rivoluzione Francese, pone al centro la persona, quindi l’autore (diritto morale dell’autore).
In Italia
Si è scelto di adottare questo secondo modello, con il riconoscimento del diritto d’autore come diritto morale incedibile legato alla paternità dell’opera.
Diritto autore legge e fonti di diritto
Il sistema delle fonti di diritto d’autore è molto articolato.
In ambito europeo si è tentato di armonizzare la normativa diritti d autore per favorire la circolazione dei beni e la creazione del mercato comune ma in ogni caso esistono:
- una serie di Trattati internazionali, dalla Convenzione di Berna nella sua ultima revisione del 1971, al trattato WIPO del 1996.
- La legge italiana sul diritto d’autore (legge 22 aprile 1941, n. 633), il cui testo originario del 1941 è stato interessato da circa una cinquantina di provvedimenti successivi, tra leggi e regolamenti.
La legge sul diritto d’autore dell’Unione europea è nata come tentativo di armonizzare le diverse leggi sul diritto d’autore degli Stati membri dell’Unione europea.
I primi tentativi di armonizzare le norme sul diritto d’autore in Europa risalgono alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche adottata il 9 settembre 1886, a cui hanno aderito, tra gli altri, tutti gli Stati membri dell’Unione europea.
Il primo decisivo passo della Comunità economica europea per armonizzare le legislature fu la direttiva 91/250/CEE del 14 maggio 1991 “relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore”. Nel 1993 fu raggiunto un accordo per fissare la durata dei diritti d’autore a 70 anni dalla morte dell’autore (post mortem auctoris) attraverso la direttiva 93/98/EEC “concernente l’armonizzazione della durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi”.
Le Convenzioni Internazionali sul diritto d’autore sono:
- Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche del 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914 e riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Parigi il 24 luglio 1971.
- WIPO Copyright Treaty and the agreed statements of the Diplomatic Conference that adopted the Treaty and the provisions of the Berne Convention (1971) referred to in the Treaty (WCT), adopted by the WIPO Diplomatic Conference on Certain Copyright and Neighbouring Rights Questions in Geneva, 0n December 20, 1996.
- WIPO Performances And Phonograms Treaty (WPPT) adopted by the Diplomatic Conference on December 20, 1996.
- Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS)
- Convenzione universale sul diritto d’autore firmata a Ginevra il 6 ottobre 1952 e riveduta a Parigi il 24 luglio 1971.
- Convenzione di Roma per la protezione degli artisti interpreti ed esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, firmata a Roma il 26 ottobre 1961.
- Convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi firmata a Ginevra il 29 ottobre 1971.
Le Direttive comunitarie sul diritto d’autore sono:
- Direttiva 91/250
Direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (Gazzetta ufficiale n. L 122 del 17/05/1991 pag. 0042 – 0046) - Direttiva 92/100
Direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale
(Gazzetta ufficiale n. L 346 del 27/11/1992 pag. 0061 – 0066) - Direttiva 93/83
Direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d’autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo (Gazzetta ufficiale n. L 248 del 06/10/1993 pag. 0015 – 0021) - Direttiva 93/98
Direttiva 93/98/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, concernente l’armonizzazione della durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi (Gazzetta ufficiale n. L 290 del 24/11/1993 pag. 0009 – 0013) - Direttiva 96/9
Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (Gazzetta ufficiale n. L 077 del 27/03/1996 pag. 0020 – 0028) - Direttiva 98/71
Direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli
(Gazzetta ufficiale n. L 289 del 28/10/1998 pag. 0028 – 0035) - Direttiva 2001/29/CE
Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (G. U. n. L 167 del 22/06/2001 pag. 0010 – 0019) - Direttiva 84/2001/CE
Direttiva 84/2001/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell’autore di un’opera d’arte sulle successive vendite dell’originale (G. U. delle Comunità europee del 13/10/2001) - Direttiva 2004/48/CE
Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GUCE n. L 157 del 30 aprile 2004, rettifica GUCE n. L 195 del 2 giugno 2004) - Direttiva 2006/116/CE
Direttiva 2006/116/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 concernente la durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi (GUCE n. L 372/12 del 27 dicembre 2006) - Direttiva 2006/115/CE
Direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GUCE n. L 376/28 del 27 dicembre 2006) - Direttiva 2009/24/CE
Direttiva 2009/24/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GUCE n. L 111/20 del 5 maggio 2009) - Direttiva 2011/77/UE
Direttiva 2011/77/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 settembre 2011 che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi (GUCE n. L 256/1 del 11 ottobre 2011) - Direttiva 2012/28/UE
Direttiva 2012/28/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 su taluni utilizzi consentiti di opere orfane (GUCE n. L 299/5 del 27 ottobre 2012).
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