Come tutelare il diritto d’autore?
Il diritto d’autore si tutela dimostrando di aver creato l’opera per primi. Occorre, in pratica, la dimostrazione di una  data certa di creazione.
Ecco come:
- Posta elettronica certificata: la PEC inviata anche a se stessi attesta la data e l’ora. I sistemi di posta certificata, grazie a dei protocolli di sicurezza, consentono di provare l’integrità sia dei contenuti che degli allegati al messaggio in quanto non possono essere  in alcun modo modificati. Affinché gli allegati alla PEC siano considerati originali è necessario firmarli digitalmente.
- Marca Temporale: procedimento digitale che permette di inserire all’interno di qualsiasi file una stringa di metadati indicante una data certa. Il servizio di marcatura temporale si avvale delle funzioni di hashing. L’hash è una specie di impronta digitale che permette di identificare in maniera univoca quel determinato documento.
- La registrazione SIAE.
- La Blockchain è progettata per tracciare, in maniera teoricamente perenne, un contenuto – sia esso grafico, audio o testuale – con il suo creatore originario e il relativo certificato.
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Pec e marca temporale
Posso proteggere file diversi da testo e immagini con la marca temporale o la pec? Qual è il loro valore?
La marcatura temporale è quel procedimento digitale che permette di inserire all’interno di qualsiasi file una stringa di metadati indicante una data certa. Può essere apposta su qualsiasi tipo di file, anche se risulta preferibile il formato PDF. Non è necessario che i documenti/file siano firmati digitalmente. Il servizio di marcatura temporale si avvale delle funzioni di hashing. L’hash è una specie di impronta digitale che permette di identificare in maniera univoca uno specifico documento.
Nei documenti muniti di firma digitale, la marca temporale consente di attestare che il documento ab origine abbia quella specifica forma. Ove il certificato di una firma risulti scaduto, sospeso o revocato, sempre che la marca sia stata apposta antecedentemente alla scadenza, revoca o sospensione del suddetto certificato  “si potrebbe sempre dimostrare che la firma digitale è stata apposta durante il periodo di validità dello stesso.”
L’apposizione di una marca temporale produce l’effetto giuridico di attribuire al documento, o a piĂą documenti contenuti in un unico file, “data e ora certe e legalmente valide ad un documento informatico, consentendo quindi di associare una validazione temporale opponibile a terzi. (cfr. Art. 20, comma 3 Codice dell’Amministrazione Digitale Dlgs 82/2005).”
Il valore della PEC per proteggere il copyright
Che cos’è la PEC?Â
La Posta Elettronica Certificata è definita dall’art. 1, comma 1, lettera v-bis, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) quale “sistema di comunicazione in grado di attestare l’invio e l’avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi”.Â
Valore legale e data certa del testo e degli allegati: l’art. 48 del D.Lgs. 85/2005 sancisce il principio di equipollenza tra la PEC e la Raccomandata a/r, garantendo l’opponibilitĂ a terzi dell’avvenuta consegna. Nella specie, l’articolo afferma che: “la data e l’ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1”.
Questa forma di comunicazione è detta “certificata” perchè il sistema usato dà valore legale ad una mail (ed eventuali allegati). Si tratta di un meccanismo in cui il gestore del servizio rilascia al mittente una ricevuta circa l’avvenuta spedizione e consegna del messaggio. I gestori del servizio certificano che il messaggio è stato spedito, consegnato e non alterato.
Attraverso la PEC (inviata anche a sĂ© stessi) è possibile attestare la data e l’ora. Grazie a dei protocolli di sicurezza, inoltre, è possibile provare l’integritĂ tanto dei contenuti quanto degli allegati.
AffinchĂ© questi siano considerati originali è necessario apporre la firma digitale sul documento PDF. “La possibilitĂ di firmare digitalmente i PDF è un vantaggio enorme rispetto ad altri formati: la firma digitale consente non solo di verificare l’identitĂ di chi ha firmato il documento, ma anche di essere certi che il contenuto del PDF non sia stato modificato dopo la firma stessa, cosa non possibile con altri formati come il DOC di Word (il quale per esempio può includere macro che ne modificano il contenuto dopo la firma digitale).”
C’è chi sostiene che la PEC dia prova della data e dell’ora, altri invece non ritengono questo strumento idoneo. Tuttavia, per garantire la certezza dei contenuti e degli allegati è possibile ricorrere alla PEC ampliata.
La certezza della PEC è garantita solo in Italia. L’allegato PDF firmato digitalmente acquisisce il medesimo valore legale della scrittura privata. A sostenerlo è la giurisprudenza in materia di PEC, la quale ritiene che, -rinviando all’art 9 del DPR n° 68/2005, la sicurezza circa l’integrità e la provenienza dei messaggi e degli allegati è garantita dalla busta di trasporto sottoscritta dal gestore con firma elettronica avanzata.
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WebTalk dell’Avvocato ClaudiaRoggero @StrategiaDigitale di Giulio GaudianoÂ
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