Disclaimer: significato di “ogni riferimento è puramente casuale”

Ogni riferimento a cose o persone è puramente casuale è la manleva che solitamente si inserisce all’inizio o alla fine di un film la cui storia è complicata da raccontare o potrebbe comportare qualche problema con il protagonista o i suoi eredi.

Ogni riferimento è da ritenersi puramente casuale

Ogni riferimento è puramente casuale

Il disclaimer recita testualmente:

Ogni riferimento a fatti realmente accaduti e/o a persone realmente esistenti è da ritenersi puramente casuale.

Cosa accadrebbe nel caso in cui i fatti, oppure il personaggio di un film o serie tv, sia esso protagonista o sia un personaggio marginale alla narrazione, fossero riproposti in modo travisato, non veritiero o in modo da lederne la reputazione o l’onore (valutazioni che sono comunque sempre soggettive)?

Partiamo con la differenza tra i vari generi filmici. Infatti l’opera cinematografica conosce moltissimi generi. Si va da opere che escludono in radice ogni aderenza a fatti realmente accaduti o a persone esistite ovvero esistenti, a quelle che si propongono invece come l’esatta riproduzione di fatti e persone del mondo reale.

La fiction, se generalmente si propone come un’opera di narrazione e finzione scenica riferita al mezzo televisivo con finalità di intrattenimento, potrebbe anche essere, in casi particolari, un mezzo di divulgazione culturale.

Ogni riferimento è da ritenersi puramente casuale

Quali sono dunque le 2 alternative dell’autore quando si vuole narrare una storia vera?

La prima: il rispetto della verità

Consiste nel rigoroso rispetto del principio di verità, il che non comporta una rigida applicazione dei criteri elaborati in materia di diritto di critica e di cronaca, ben potendo l’opera tollerare la commistione di elementi immaginari e reali. Sammarco, Film verità e diritto di cronaca, precisa

non si può escludere che gli autori di filmati e sceneggiati televisivi che riproducano fatti di cronaca, possano avere preliminarmente compiuto specifiche ricerche ed accertamenti circa la verità dei fatti stessi e, quindi, che anche essi possano invocare l’esimente della verità putativa. Sennonché, per godere di tale esimente, devono pur sempre dimostrare, al pari dei giornalisti della carta stampata, che il loro intento era quello di narrare fatti veri ed offrire la prova delle circostanze che rendono attendibile e giustificato il proprio errore

La seconda: la rielaborazione della vicenda

Va difatti tenuto presente che l’opera cinematografica è pur sempre il frutto dell’attività creativa di chi la realizza, giacché i “canoni della narrazione filmica comportano necessariamente una rielaborazione delle vicende narrate secondo le forme dello spettacolo. Ma l’intervento rielaborativo degli autori non può spingersi fino al punto di alterare la verità dei fatti inseriti nella trama.”

Ogni riferimento è da ritenersi puramente casuale

Il controllo della veridicità

Ciò significa che la scelta di rappresentare un personaggio esistito, sia pure attraverso le tipiche suggestioni dell’opera cinematografica, non può annullare il successivo controllo di veridicità delle vicende narrate. Tale controllo è necessario per escludere l’illegittimità dell’opera in relazione alla tutela dei diritti fondamentali (di cui agli artt. 2 e 3 Cost.)

In altre parole l’autore potrà riportare fatti non veri, che non dovranno stravolgere l’informazione di base in senso peggiorativo e lesivo dell’onore e della reputazione dei soggetti rappresentati.

Difatti,

non sussiste l’obbligo del rispetto della verità storica nelle opere di fantasia narrativa, letteraria e cinematografica, purché (…) non venga deformata in senso peggiorativo, in singoli episodi o per l’impostazione complessiva dell’opera, la personalità del soggetto rappresentato, con conseguente menomazione dell’onore, del decoro e della reputazione

così Pret. Roma, 25 maggio 1985, in Dir. inf., 1985, 988, in una fattispecie relativa alla diffusione di filmato su Clara Petacci, promossa dai suoi prossimi congiunti (legittimati ad agire ex art. 597, comma 2, c.p.).

Ad esempio, si potranno immaginare ed inserire scene che riportano fatti marginali, ossia fatti che “seppure non veri, non inducano lo spettatore a travisare l’informazione di base, che è il fatto maggiore. E nel descrivere il personaggio, potrà attribuirgli fatti minori che ne arricchiscano la figura rendendola più accessibile, più comprensibile, senza tuttavia travisarne la personalità, che resta il fatto maggiore”.

i fatti minori trovano la loro legittimazione unicamente nel principio della libertà dell’arte i cui all’art. 33 Cost. Non rientrano nel messaggio informativo, ma nella componente artistica del film. Tuttavia, perché il fatto minore rimanga tale, non deve mutare o soltanto ampliare il fatto maggiore (in difesa dell’informazione).

La seconda alternativa: confondere

Consiste, invece, nell’adozione di “cautele necessarie a confondere il riconoscimento o a rendere quanto meno equivoca la riconoscibilità dei personaggi” (Trib. Cagliari, 13 marzo 1989, in Riv. giur. sarda, 1990, 138, con nota di Zeno Zencovich, La responsabilità del romanziere nella rappresentazione di fatti e vicende contemporanei).

La tutela del diritto di immagine

In virtù di tale principio, si è ritenuta lesiva dell’immagine, della riservatezza e della reputazione di un soggetto

l’opera cinematografica rielaboratrice di fatti di cronaca ove per la somiglianza degli attori, le vicende narrate, le scene riportate, sia possibile l’identificazione con soggetti reali e si rappresentino fatti intimi e di brutalità, in assenza peraltro di una finalità informativa sulla quale prevale la finalità lucrativa

(Pret. Firenze, 3 marzo 1986, in Dir. inf., 1986, 931, con nota di Garutti, Cronaca nera e opera cinematografica, in una fattispecie riguardante un film sul “mostro di Firenze”).

Ogni riferimento è da ritenersi puramente casuale

Ne consegue che l’autore sarà responsabile per le lesioni alla reputazione e all’onore altrui che avrebbe potuto evitare avvalendosi della sua abilità creativa. Egli dovrà quindi adottare tutti gli accorgimenti che, senza snaturare il senso dell’opera, evitino il riconoscimento del personaggio reale o, quantomeno, ne rendano equivoca la riconoscibilità. In sostanza l’autore della fiction su un personaggio noto potrà esporre i fatti e narrare la vita del personaggio, aggiungendo tratti romanzati o comunque creativi, non conformi al reale svolgimento dei fatti, ma comunque ciò facendo dovrà sempre cercare di rappresentarlo in modo da non lederne l’onore e la reputazione, concetti e norme costituzionali cosi come sopra descritti.

Una storia di fantasia che si ispira a fatti e luoghi reali può essere liberamente utilizzata oppure serve il consenso?

DOMANDA: Stiamo lavorando su un progetto che si ispira ad un fatto di cronaca. L’evento vero è ispirato ad un articolo trovato su internet che racconta di un delitto e del ritrovamento di un cadavere in una certa località. La nostra storia, pur basata su fatti e luoghi reali, è completamente inventata. Si può utilizzare il nome della città e del luogo dove si è svolto il fatto? Suppongo sarebbe meglio utilizzare nomi di fantasia piuttosto che utilizzare quelli reali. Qualcuno potrebbe sentirsi leso nella sua reputazione dall’utilizzo dei nomi veri? Ciò potrebbe essere fonte di querela per diffamazione?

RISPOSTA: È vero che la storia, per essere oggetto di una fondata querela, dovrebbe arrecare un danno o una lesione alla reputazione degli abitanti del luogo ove è ambientata o del luogo dove è avvenuto il fatto. Per essere fondata la querela, la storia dovrebbe essere infamante di per sé anche se inventata. Considerato che la storia è di fantasia ma si ispira a fatti e luoghi reali il mio consiglio è di cambiare i nomi delle persone coinvolte e il nome della città solo per evitare eventuali problemi. Occorre poi inserire un disclaimer dicendo che si tratta di un un’opera di fantasia e che qualsiasi riferimento a persone e fatti reali è puramente casuale. In questo modo è improbabile che il pubblico percepisca che il racconto è basato su un fatto di cronaca e che qualcuno possa in qualsiasi modo sentirsi leso.

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