Il plagio letterario indica l’appropriazione (indebita) della paternità di un’opera dell’ingegno altrui mediante utilizzazione o riproduzione totale o parziale della stessa.
“L’autore, […] può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.”
Il plagio è un reato che punisce con una multa, chiunque senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un’opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico […] mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta, o parte di essa; rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un’opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale.
La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell’opera cinematografica, l’esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche […]
(Trib. Torino Sez. spec. propr. industr. ed intell., 26/02/2009).
La semplice riproduzione di un’idea non è plagio. Posto che l’opera dell’ingegno, ancorché inedita, è proteggibile se e in quanto dotata di una propria compiutezza quale espressione di creatività soggettiva che scaturisce dall’impronta individuale dell’autore e prescinde dal valore estetico astrattamente attribuibile o dal genere letterario cui appartiene, sussiste plagio di opera letteraria e dunque violazione della legge sul diritto d’autore, quando l’opera plagiaria presenti palesi affinità contenutistiche ovvero analogie e sovrapposizioni, quantunque mascherate, con la precedente opera plagiata. (Trib. Milano, 11/06/2001 – Ciossani c. Tamaro e altri).
Plagio letterario: Forma interna e Forma esterna
Pur dovendosi ritenere che il diritto di autore non tuteli solo la “forma esterna”, ma anche la “forma interna” cioè la struttura e la concessione dell’opera, nell’esame degli elementi che la caratterizzano non può prescindersi dall’individuazione di quel nucleo fondamentale che ne costituisce l’originalità creativa, non liberamente appropriabile da terzi, distinguendolo da temi e dettagli che appartengono già al patrimonio letterario generale.
Il plagio letterario nel diritto d’autore: la riproduzione anche parziale di un’opera letteraria è plagio?
A seguito delle recenti pronunce da parte dei giudici di legittimità è stato affermato che, riprendere un frammento letterario di un’altra opera non configura in sé un plagio “costituisce, in modo chiaro e netto, uno scarto semantico rispetto a quello che ha avuto nell’opera anteriore” (Corte di Cassazione nn. 3340 del 2015 (De Gregori – Zingara))
Nel plagio contraffattorio di un’opera narrativa non è sufficiente che una o più idee sviluppate in un testo trovino collocazione nell’altro, ma deve potersi cogliere una vera e propria trasposizione di quel nucleo individualizzante che caratterizza l’opera come originale, frutto dell’attività creativa dell’autore.
Anche per il plagio parziale vige la regola del consenso. Quindi c’è violazione del diritto di esclusiva autoriale anche a fronte di un’attività plagiaria limitata a singole e specifiche parti dell’opera.
L’opera letteraria “Gomorra” di Roberto Saviano è al centro della controversia.
Arnoldo Mondadori Editore S.p.a. – casa editrice del romanzo – viene convenuta per accertare la violazione dei diritti morali e patrimoniali di titolarità della Libra. Quest’ultima afferma che Saviano avrebbe utilizzato, senza consenso, nel proprio libro, alcuni articoli di stampa locale editi dalla Libra. Gli articoli riguardavano eventi di cronaca legati al mondo della camorra campana. In particolare l’editore si lamentava di non essere stato citato all’interno dell’opera “Gomorra”, come autore delle testate dalle quali erano stati estratti gli articoli utilizzati. Il Giudice di II grado accertava l’illecita riproduzione all’interno del romanzo “Gomorra” di tre dei sette articoli originariamente pubblicati dai quotidiani locali “Cronache di Napoli” e “Corriere di Caserta”. Condannava quindi i convenuti alla rimozione dello stato di fatto – mediante inserimento, in riferimento ad ognuno dei brani illecitamente prodotti, del nome degli autori, delle testate e dell’editore – e al pagamento di € 60.000 a titolo di risarcimento del danno. L’autore e la casa editrice Mondadori decidevano di ricorrere per Cassazione.
La tutela dell’articolo giornalistico quale creazione autonoma
Il plagio può interessare solo alcune parti dell’opera, nelle quali non sia ravvisabile il contributo creativo dell’autore della stessa. In altre parole, la circostanza che il romanzo “Gomorra” sia un’opera autonoma e originale, non esclude la configurabilità di un’appropriazione plagiaria degli articoli editi da Libra. Esiste dunque il plagio meramente parziale, tale da lasciare intatta l’originalità e creatività delle restanti parti dell’opera.
La Corte afferma, inoltre, la radicale inapplicabilità, dell’art. 70, comma 1, evidenziando come l’utilizzazione libera dell’opera altrui non risulti giustificata dalle finalità didattiche e di critica indicate dalla norma. Analogamente infondata è stata ritenuta la doglianza con la quale i ricorrenti negavano la sussistenza di un interesse, da parte dell’editore, all’inserimento del nome degli autori. Come incisivamente chiarito nella decisione, “è ben vero che il diritto d’autore si estende a tutta l’opera, ma includendone le parti al fine di pervenire all’obiettivo pratico della protezione di cui si tratta, che è di assicurare l’esclusività dello sfruttamento.” Ne deriva la piena legittimità delle pretese vantate dall’editore, il quale ha lecitamente agito per la tutela del proprio diritto patrimoniale sull’opera complessivamente intesa. L’opera nel complesso include anche gli articoli copiati.
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