La Delta TV Programs s.r.l. si è lamentata in Tribunale perché su YouTube erano a disposizione ben 18 prodotti audiovisivi (telenovelas), di sua proprietà che potevano essere visti gratuitamente. I diritti di sfruttamento economico della Delta TV erano quindi stati lesi dal servizio di videosharing approntato e gestito dal portale internet YouTube.
Con la sentenza n. 1928, depositata il 7 aprile 2017, il Tribunale ha deciso in merito alla domanda di inibitoria e tutela risarcitoria presentata. La causa è iniziata con una diffida indirizzata a YouTube con la quale si chiedeva di attivarsi controllando. Per far attivare YouTube è sufficiente una segnalazione mediante mera indicazione dei titoli commerciali delle opere i cui diritti di sfruttamento si ritengono violati.
La diffida stragiudiziale del 25 marzo 2013, rivolta da Delta TV a YouTube, però non conteneva alcuna indicazione specifica degli URL dei video rinvenuti da Delta TV su youtube.com.. Solo con il deposito dell’atto di citazione e contestuale ricorso cautelare, la Delta TV ha individuato gli esatti indirizzi URL ove si trovavano i video delle opere ritenute coperte da diritto d’autore. Ai fini della decisione, è stato accertato YouTube abbia adempiuto o meno all’obbligo di controllo successivo, a posteriori, su di essa gravante.
Obbligo di rimozione per YouTube e Obbligo di controllo
In particolare, il Tribunale ha accertato se al fine di attivare l’obbligo di controllo successivo, a posteriori, è sufficiente una diffida generica contenente il solo titolo del prodotto audiovisivo, ovvero se, al contrario, deve essere individuato con esattezza l’URL relativo al caricamento ritenuto illecito. Il Tribunale ha ritenuto che, al fine dell’attivazione di controllo a posteriori in capo alla convenuta, fosse necessaria una diffida specifica (contenente cioè gli indirizzi specifici compendiati in singoli URL), dovendosi escludere che una generica diffida, contenente i soli titoli commerciali dei prodotti audiovisivi, sia idonea a far venire meno la neutralità del gestore, e quindi ad attivare la sua responsabilità. Tale affermazione discende – oltre che dai risultati dell’accertamento tecnico compiuto mediante c.t.u. – dalla natura della piattaforma tecnologica di cui trattasi che è fondata su una procedura del tutto automatizzata idonea a gestire milioni di files, nella quale una mera generica ricerca per nome del titolo commerciale ad esso assegnato dal suo produttore risulta – effettivamente – del tutto inidonea ad individuare un file video caricato illegittimamente da altri.In senso contrario a quanto ora affermato, è stato sostenuto in giurisprudenza che l’individuazione a mezzo di URL non sarebbe idonea allo scopo qui considerato giacché, fra l’altro, l’URL non identifica in sé il contenuto del video, ma solo la sua localizzazione (v. la sentenza n. 8437/2016 del Tribunale di Roma).
Gli accertamenti tecnici
Tale argomento, tuttavia, deve ritenersi superato dagli esiti degli accertamenti tecnici condotti in corso di causa che hanno evidenziato come l’indicazione dell’URL consenta agevolmente la successiva creazione del valore hash (MD5) costituente una sorta di fedele “impronta” del video ivi allocato, di modo che essa risulta elemento chiaramente identificativo del suo contenuto con il quale, in forza di una relazione biunivoca, è del tutto coincidente. Ciò posto, va evidenziato come solo con il deposito dell’atto di citazione e contestuale ricorso cautelare, la Delta TV Programs s.r.l. ha individuato gli esatti indirizzi URL dei video delle opere ritenute coperte da diritto d’autore. A ciò consegue l’accoglimento della domanda di inibitoria svolta dalla parte attrice con riferimento ai soli video e files individuati mediante indicazione di URL.
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