Il diritto di panorama, anche detto libertà di panorama, è quel diritto di poter utilizzare immagini o scattare fotografie (o di effettuare riprese) di edifici, palazzi, monumenti, opere artistiche e architettoniche presenti in un luogo pubblico, anche per fini commerciali.
Diritto veduta
Le servitù di veduta, il diritto di veduta e il diritto di affaccio non hanno niente a che vedere con il diritto di panorama di cui si parla in questo articolo. Infatti consistono nella facoltà del proprietario di guardare e sporgersi sulla proprietà altrui. Questi diritti, riconosciuti dal codice civile, si sostanziano nel divieto di fabbricare ad una distanza inferiore a tre metri dalla veduta.
Libertà di panorama in Italia
Ma torniamo al diritto di panorama. In Italia non esiste una legge che garantisca la “libertà di panorama” o il diritto di fotografare il panorama. Con l’emendamento al “Decreto Franceschini” si è introdotto il concetto di “free panorama.” In particolare si è stabilito che sia lecito fotografare solo quando le immagini vengano utilizzate non a scopo di lucro.
Sono possibili utilizzi liberi delle immagini di scorci, edifici, monumenti:
Per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza culturale.
La Legge sul diritto d’autore italiano consente di fotografare e pubblicare liberamente le immagini di opere d’arte. L’importante è che non si faccia concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera. In pratica, se non hai nessun desiderio di guadagno, non ci sono problemi. La struttura depositaria dell’opera può vietare fotografie o riprese quando costituiscano un pericolo per le opere d’arte e/o concorrano con gli interessi economici della struttura, anche se privata, o se si stia pagando una concessione per vendere in esclusiva cartoline, immagini o libri all’interno della struttura stessa. Quando il bene è una proprietà privata e non sia stato dichiarato l’interesse culturale, sarà il proprietario del bene ad autorizzare lo scatto.
La Legge prevede una distinzione nel caso in cui l’edificio sia parte principale della foto (un primo piano) o sia nello sfondo. Nel primo caso occorre chiedere l’autorizzazione, invece nel secondo caso no.
Un caso a parte sono le riprese per uso strettamente personale o le riproduzioni e le riprese a fini di ricerca di musei o comunque di beni che ricadano nella Legge sui Beni Culturali e del Paesaggio. Teoricamente esse dovranno essere autorizzate dal responsabile dell’istituto. Il fotografo, comunque, non potrà riprodurre né sfruttare le fotografie scattate pregiudicando i diritti sulle opere d’arte figurative o architettoniche, di titolarità esclusiva degli autori o dei loro aventi causa.
Va detto inoltre che la normativa punisce chi, pur non avendo scattato la fotografia, riveli o diffonda al pubblico, mediante qualsiasi mezzo di informazione, le immagini così ottenute. Divulgare le immagini per trarne un guadagno economico, impone all’utilizzatore di chiedere un’autorizzazione al proprietario titolare del diritto d’autore sia esso l’artista o l’architetto. Unica eccezione a questa regola è il caso in cui l’artista sia morto da più di 70 anni. In questo caso non c’è bisogno di chiedere alcuna autorizzazione all’autore, ma molto probabilmente l’opera rientrerà nella tutela dei Beni Culturali e delle Sopraintendenze. Sono moltissimi i monumenti tutelati dalla Soprintendenza o da parte di altri enti, e per questo motivo è sempre preferibile informarsi prima di procedere ad una pubblicazione. Le Soprintendenze, generalmente, non vendono immagini o diritti, ma occorre comunque fare una richiesta di pubblicazione, specificando il motivo. Gli esterni, in genere, sono più liberi in quanto hanno certamente meno vincoli da parte delle Soprintendenze. Non mancano comunque casi di tutela. Occorre però fare attenzione che non ci siano opere contemporanee, soprattutto sculture, nello scatto, in quanto quelle sono quasi sempre soggette a restrizioni.
Il caso del Teatro Massimo di Palermo
Il teatro Massimo di Palermo è il più grande edificio teatrale lirico d’Italia, e uno dei più grandi d’Europa, terzo per ordine di grandezza architettonica dopo l’Opéra National di Parigi e la Staatsoper di Vienna. Lo potresti fotografare e poi utilizzarlo per pubblicizzare la tua attività Non senza aver chiesto l’autorizzazione. Il Tribunale di Palermo ha emesso una sentenza a tutela dei diritti di immagine del Teatro Massimo. Come il Tribunale di Firenze, che con un’ordinanza ha vietato la riproduzione a fini commerciali del David di Michelangelo sui biglietti d’ingresso dei musei venduti dai “bagarini”, cosi il Tribunale di Palermo ha condannato al risarcimento del danno, quantificandolo in poco meno di cinquemila euro, una Banca per avere usato l’immagine del Teatro Massimo di Palermo per scopi commerciali.
La Banca Popolare del Mezzogiorno, in assenza di alcuna autorizzazione, aveva avviato nel novembre 2013, una campagna pubblicitaria denominata “Palermo al centro”, affiggendo in città cartelloni riproducenti la fotografia del Teatro Massimo di Palermo, al fine di promuovere le proprie agenzie presenti sul territorio. Obiettivo della campagna pubblicitaria era quello di associare la prestigiosa immagine del Teatro all’istituto di credito.
Il Codice dei beni culturali disciplina il diritto alla riproduzione dei beni culturali, sancendo il divieto di riproduzione non autorizzato. Ritengo sia molto importante avere ottenuto da un giudice l’affermazione del principio che non è possibile usare l’immagine della Fondazione per scopi commerciali senza chiedere l’autorizzazione e senza concordare un corrispettivo economico per l’uso
Una sentenza storica, perché per la prima volta in Italia si riconosce all’ente proprietario il diritto esclusivo all’utilizzo e alla riproduzione dell’immagine del bene culturale. E si riconosce altresì il diritto a determinare e chiedere il pagamento di un corrispettivo per l’utilizzo a scopi commerciali. Secondo il Tribunale, inoltre, scopo della normativa è quello di consentire una qualche forma di controllo finalizzato a evitare un uso distorto e contrario alle finalità tipicamente culturali.
Il caso della Torre Eiffel
La Torre Eiffel può essere fotografata soltanto durante il giorno e non si possono pubblicare immagini delle installazioni di luce delle Torre perché protette dal copyright. La questione, è stata oggetto di una sentenza della Corte di Cassazione francese che ha sancito definitivamente la sussistenza del diritto di autorizzare le fotografie in capo alla SNTE (Société nouvelle d’exploitation de la tour Eiffel). A lei devono pagarsi i diritti di fotografia notturna della torre, a meno che quest’ultima non sia un mero elemento di un’immagine panoramica dove sia stati fotografati più monumenti.
Negli UK, come in Germania, è ammessa la libertà di panorama
Il Copyright, Designs and Patents Act del 1988 concede la libertà di rappresentare graficamente, fotografare o filmare opere protette da copyright. In particolare, è permesso scattare foto ad edifici, opere di scultura, modelli di edifici ed opere artigianali, senza violare il copyright quando le opere siano esposte permanentemente in spazi pubblici o in luoghi aperti al pubblico.
In Germania c’è libertà di panorama. In base all’art 59 del “Urheberrechtsgesetz”, (la Legge Tedesca sul copyright), è possibile scattare fotografie o riprodurre opere d’arte esposte, in maniera permanente, in spazi pubblici, nelle strade e nelle piazze. È possibile distribuire e pubblicare le copie delle immagini. Le opere d’arte dovranno possedere due diverse caratteristiche: il “carattere permanente” e l’“esposizione al pubblico”.
Libertà di panorama in Belgio
La legge approvata in Belgio sulla libertà di panorama è la Loi du 27 juin 2016 modifiant le Code de droit économique en vue de l’introduction de la liberté de panorama (Legge del 27 Giugno, 2016) che ha introdotto nel “Code de droit économique” il “Freedom of Panorama.”
Il Legislatore ha voluto autorizzare la
riproduzione e la comunicazione al pubblico di opere d’arti, grafiche ed architettoniche che siano permanentemente esposte in spazi pubblici quando non entrino in conflitto con il normale sfruttamento delle opere e non pregiudichino gli interessi legittimi dell’autore
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