Diritto di immagine e finalità didattiche: lo scopo culturale

Secondo il diritto di immagine con finalità didattiche si può commercializzare un manuale destinato all’insegnamento del calcio? Si può fare uso, senza il consenso della persona ritratta (un calciatore), di fotografie riproducenti l’immagine dell’interessato utilizzata per spiegare una determinata azione o una certa posizione di gioco?

Diritto di immagine e finalità didattiche

NON occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o colturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. La finalità di insegnamento è dunque richiamata espressamente quale causa di giustificazione dalla richiesta del consenso per l’uso dell’immagine, dal comma 1° dell’art. 97 l.d.a.. In questo caso, per accertare la liceità della pubblicazione, si dovrà valutare – a prescindere dallo scopo di lucro perseguito – se la riproduzione dell’immagine sia funzionale e complementare alla finalità didattica. Tale valutazione deve compiersi alla luce, ad esempio, del numero, della tipologia e dei caratteri delle riproduzioni dell’immagine di atleti ben riconoscibili.

Il rapporto di strumentalità

Si dovrà valutare non solo se lo scopo didattico abbia un contenuto seriamente apprezzabile, ma anche se la pubblicazione dell’immagine risponda ad una fondata ed inevitabile esigenza e non a ragioni pretestuose. Ciò che occorre impedire, ove possibile, è l’identificazione delle persone rappresentate, se del tutto carente di funzionalità rispetto all’attuazione degli scopi didattici perseguiti.

Lo scopo culturale

Il medesimo rapporto di strumentalità – tra l’impiego dell’altrui immagine ed il soddisfacimento dell’interesse pubblico – deve sussistere allorché all’iniziativa – che contempli l’immagine di sportivi – sia attribuito uno scopo culturale. Esso è indicato tra le ipotesi rendono legittima l’esposizione, la riproduzione e la messa in commercio dell’altrui immagine, in assenza del consenso dell’effigiato. Al riguardo – prendendo spunto, a titolo meramente esemplificativo, da vicende in cui si è invocata una finalità culturale, seppur in un ambito estraneo al contesto sportivo – si può ipotizzare:

  • una kermesse celebrativa di un noto campione, oppure
  • l’emissione di una serie pregiata di monete riproducenti il ritratto di un celebre atleta o, ancora,
  • la riproduzione – sotto forma di poster – dell’effige di un campione stilizzata da un famoso artista.

In tutti questi casi, si deve verificare se l’asserito scopo culturale attribuito all’iniziativa dai promotori sia in grado di per sé di giustificare l’impiego dell’altrui immagine senza il consenso del titolare del diritto. In particolare, il rapporto di strumentalità – tra l’impiego dell’altrui immagine e la finalità culturale – appare soddisfatto solo se l’utilizzo dell’effige sia effettivamente necessario alla realizzazione di un interesse pubblico culturale. Non quando rappresenti invece un mero strumento volto ad acquisire l’utilità derivante dallo sfruttamento dell’immagine altrui e ad eludere l’obbligo di corrispettività tra le reciproche prestazioni. In tale valutazione, da effettuarsi caso per caso, l’aspetto forse più problematico consiste nell’accertamento dell’effettività dello scopo culturale sotteso all’iniziativa, tenuto conto della difficoltà di oggettivizzare una valutazione caratterizzata da un elevato livello di opinabilità.

Conclusione

Per questa ragione, ai fini della legittimità o meno dell’impiego dell’altrui immagine, assumeranno particolare rilievo, ad esempio, i contenuti dell’iniziativa, la preponderanza dell’aspetto culturale rispetto all’eventuale carattere commerciale, nonché l’identità dei promotori, con riferimento anche al contesto sociale, culturale e commerciale nel quale generalmente essi operano.

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