Il contratto discografico ha per oggetto la registrazione finale effettiva di una canzone e il fissaggio del suono, anche detto master. In questo articolo faremo un po’ di chiarezza tra ruoli e contratti musicali a partire proprio dal contratto discografico standard.
Il contratto discografico come funziona
Quando un artista viene contattato da un’etichetta a cui piace il suo lavoro, la fase successiva prevede la stipula di un accordo o contratto. Si tratta di un contratto tipico di vendita o licenza, stipulato tra i produttori di fonogrammi (o direttamente gli artisti) e le case discografiche, mediante il quale il titolare del master cede o licenzia i diritti di proprietà del fonogramma. È importante, prima di addentrarci nelle caratteristiche del contratto discografico, capire la differenza tra gli autori di una traccia e i proprietari effettivi del master di registrazione.
Partiamo dal ruolo del produttore discografico
Il produttore è colui che organizza la realizzazione di un master fonografico e, soprattutto, ne sostiene tutte le spese di realizzazione. Al produttore tutti gli artisti che hanno suonato (in qualsiasi ruolo e per qualsiasi durata) cedono (per iscritto) i propri diritti connessi nel master. È dunque indifferente quali opere musicali siano incise (possono essere anche cover di terzi, non necessariamente composizioni degli artisti in veste di autori). Al produttore interessa solo acquisire i diritti su una determinata incisione da parte di coloro che vi hanno suonato.
Diverso dal produttore è l’editore
Mentre la registrazione del suono, realizzata dall’artista e dal produttore musicale, da un’etichetta o produzione discografica, la composizione fatta dagli autori generalmente è rappresentata da un editore. Sebbene facenti capo a soggetti diversi, sovente, l’editore e il discografico, confluiscono in capo allo stesso soggetto. Pertanto, possiamo ritrovarci dinanzi ad un unico documento contenente entrambi i rapporti: editoriali e fonografici.
L’editore tutela prevalentemente gli interessi del compositore, il discografico tutela gli interessi dell’interprete. Da ciò si evince che chi, ad esempio, volesse utilizzare un brano in una produzione multimediale o in un film (diritto di sincronizzazione), dovrebbe ricorrere a due differenti licenze: una rilasciata dall’editore, proprietario del copyright ed una rilasciata dalla casa discografica, proprietaria della registrazione musicale, a meno che editore e casa discografica non siano gli stessi.
L’editore musicale è la società che “commercializza” le opere che un autore gli cede. L’editore deve perseguire il risultato della messa a conoscenza dell’opera al pubblico ed il miglior sfruttamento della stessa nel migliore modo possibile. L’autore, a tale scopo, cede e trasferisce all’editore l’intero nucleo dei diritti di sfruttamento economico dell’opera. Si prevede, pertanto, a carico dell’editore, un obbligo formale di pubblicazione per le stampe limitato ad un non considerevole numero di copie.
Il ruolo dell’editore discografico
Faccio subito una premessa. Infatti un disco si può teoricamente mettere in commercio anche senza un editore. Il ruolo dell’editore, che diventa di fatto insieme all’autore il proprietario del brano, è quello di far sì che i diritti del brano siano tutelati al meglio per anni, cosa che un autore senza editore raramente riesce a fare nel giusto modo.
L’editore musicale è, dunque, il titolare di tutti i diritti di utilizzazione economica delle opere dei propri autori e gestisce per loro conto tali diritti attraverso le licenze di sincronizzazione, le utilizzazioni discografiche e le esecuzioni dal vivo.
L’editore come promoter si occupa della diffusione del repertorio dei propri artisti attraverso canali radiofonici e video-cinematografici. Nessun brano si potrebbe mettere in commercio se non fosse “edito” da qualcuno. In pratica scopre, sviluppa e promuove artisti al fine di commercializzare i loro prodotti “discografici” per ricavarne introiti dalla vendita. L’editore acquisisce, promuove ed amministra canzoni e testi, non artisti, condividendo con compositori e autori i proventi generati dai diversi diritti di utilizzo delle opere tutelate (Esecuzioni dal vivo, licenze di sincronizzazione e stampa supporti) ne va da sé che comunque, anche in questo caso, anche l’artista ne trae un giovamento.
Come è strutturato il contratto discografico standard
La struttura del contratto discografico standard si basa su queste fondamentali premesse:
- le parti contraenti: sono l’artista, soggetto titolare di diritti connessi relativi alla fissazione della sua interpretazione ed esecuzione e il produttore di fonogrammi;
- il contratto discografico: può avere diversi oggetti a seconda delle esigenze dell’artista da una parte e del cessionario (chi acquista i diritti di utilizzazione) dall’altra;
- il produttore di fonogrammi può essere una casa discografica, ma anche una persona fisica, che per esempio si impegna a far incidere a sue spese un certo numero di composizioni, per poi cedere a sua volta i fonogrammi realizzati (chiamati, nel gergo del settore, “master“) a una etichetta.
L’obbligazione più importante che il produttore assume nei confronti dell’artista, è la corresponsione delle “royalties“ sulle vendite delle registrazioni effettuate, incorporate nei supporti o distribuite digitalmente.
Il loro valore varia a seconda della notorietà e del successo commerciale di un artista. Nella distribuzione “fisica” esse sono generalmente determinate sul prezzo base del disco e calcolate sul novanta per cento dei dischi venduti; il dieci per cento in meno si giustifica per la copertura dei dischi difettosi e dati in omaggio.
Nella distribuzione “digitale” il valore delle royalties a favore dell’artista è in genere più elevato, in quanto il produttore non deve affrontare i costi di stampa dei supporti fisici. Il conteggio di tali percentuali è di norma effettuato semestralmente. L’esatta definizione e comprensione delle royalties è legata alla corretta valutazione della portata economica e giuridica del contratto.
Quali sono i contratti discografici più utilizzati
Nel campo specifico delle opere musicali i contratti più utilizzati sono:
- il contratto di edizioni musicali;
- il contratto di produzione fonografica delle opere musicali;
- il contratto di riproduzione fonografica delle interpretazioni ed esecuzioni artistiche.
Il contratto di edizione musicale è un contratto atipico che ha come scopo quello di regolare la cessione dei diritti di utilizzazione di una o più opere musicali. Si differenzia dal contratto di edizione per le stampe che è invece un contratto tipico previsto dalla Legge sul Diritto d’Autore agli articoli 118 e seguenti.
Lo scopo del contratto di edizione musicale è la cessione dei diritti ed i corrispettivi. Il contratto di edizione musicale è quel contratto con cui l’autore o gli autori di un’opera musicale cede/cedono tutti i diritti di utilizzazione economica dell’opera medesima ad un terzo, l’editore, in cambio di un corrispettivo.
La funzione pratica del contratto consiste da una parte nel far acquisire all’editore i diritti di sfruttamento economico dell’opera, consentendo allo stesso di determinarne il successo, e dall’altro, di garantire all’autore cedente un corrispettivo. L’editore musicale, infatti, è generalmente una impresa specializzata che ha contatti con produttori, distributori, case cinematografiche, emittenti, stampa etc.
L’editore è sostanzialmente in grado di “piazzare” l’opera sul mercato al fine di massimizzare lo sfruttamento economico della medesima. Quale corrispettivo per la cessione dei diritti di utilizzazione economica dell’opera, l’editore riconosce solitamente all’autore una quota dei proventi che deriveranno dalle utilizzazioni, oltre all’impegno a far pubblicare l’opera in un certo numero minimo di esemplari.
Le possibili utilizzazioni dell’opera musicale sono molteplici. Due tipi particolari di utilizzazione dell’opera musicale, forieri di proventi o anche c.d., in gergo, “diritti”, sono la riproduzione meccanica e la pubblica esecuzione. Tali “diritti”, generalmente, sono i primi a maturare nel momento in cui l’opera musicale, astrattamente considerata, diventa prodotto musicale a seguito della sua fissazione su supporti, riproduzione in copie, pubblicazione, distribuzione e commercializzazione.
I diritti ceduti comprendono quelli di pubblicazione, di riproduzione, di esecuzione, di elaborazione, ecc. La cessione è generalmente senza limite temporale, anche se nulla impedisce un patto contrattuale che ne limiti la durata.La cessione è in esclusiva, quindi, una volta ceduti i diritti di un’opera ad un editore, non si potranno più cedere ad altri.
La scelta dell’editore, pertanto, deve essere ponderata con attenzione anche alla luce del contratto di edizione musicale da sottoscrivere, contratto nel quale l’editore si dovrà impegnare a sfruttamenti concreti dell’opera (es. pubblicazione di un numero minimo di incisioni dell’opera su supporti, entro una data determinata).
In cambio della cessione editoriale, all’autore spetterà un compenso eventuale in denaro, cioè percentuali sulle somme incassate dagli sfruttamenti dell’opera. L’editore provvederà a depositare (o ri-depositare) l’opera musicale presso la SIAE o altra società straniera di collecting, tenendo per sé al massimo 12 ventiquattresimi per i diritti di pubblica esecuzione (es. per le esecuzioni live) e il 50% di quelli di riproduzione fonomeccanica (es. per l’incisione in cd).
Contratto di Licenza
In questo tipo di contratto l’artista paga le registrazioni e quindi il master resta di sua proprietà, tutto il resto lo paga la casa discografica. Al termine della licenza (che è una specie di “affitto”del master) l’artista e la casa discografica possono decidere se rinnovare l’accordo oppure no. In caso di “no” l’artista è libero di usare il master a suo piacimento e rimetterlo in circolazione con un’altra etichetta. Il contratto di licenza lascia più spazio per negoziare sulle edizioni, e a volte l’artista riesce a tenersi il 100%, ammesso che abbia la sua società editoriale. Le percentuali sulle vendite in favore dell’artista sono nettamente più alte (dal 18% al 30%) e il minimo garantito può essere molto consistente (oggi è sempre più raro…). In genere l’artista usa proprio il garantito per pagarsi in tutto o in gran parte i costi dell’album.
Contratto di distribuzione
In questo tipo di contratto l’artista(o l’etichetta indipendente) paga per tutto, registrazioni, promozione etc… e la casa discografica si limita a distribuire. È il tipo di contratto che lascia più libertà in assoluto all’artista, e le percentuali possono arrivare al 50%. Il problema è che la promozione può costare cifre da capogiro, specie per chi, come un artista singolo, non ha una struttura per farlo, è quindi molto rischioso. Inoltre le case discografiche tendono a concentrare i propri sforzi di vendita sui progetti vincolati da un contratto artistico, dove cioè hanno totale controllo, e quindi il massimo del ritorno economico, quindi il “distribuito” può vedersi continuamente “scavalcato” da altri artisti della stessa casa discografica, ma che sono più “cari” alla medesima in quanto le assicurano maggiori margini di guadagno essendo sotto contratto artistico.
Come ottenere un contratto discografico
Ottenere un contratto con una etichetta discografica è il sogno di ogni musicista. Ma se gli si chiede quale sia la sostanza di tale contratto, pochi di loro sanno rispondere. Il contratto discografico deve essere molto chiaro nell’individuare i soggetti contrattuali, ovvero le parti che stipulano il contratto.
Generalmente si determina specificatamente che cosa si intenda per registrazione (fonografiche, di suoni e/o di voci e/o di immagini), quali siano le opere musicali oggetto di registrazione, quale sia il supporto in cui si stamperanno (CD, LP, ecc.) e la tipologia di distribuzione digitale.
Se vuoi farti un’idea di un contratto discografico standard, per capire meglio come funziona, puoi cliccare qui sotto e scaricarti il modello fac simile.
Contratto discografico modello
Scarica il modello di contratto discografico DANDI
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